Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 566 Vincoli di inedificabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante impugna la sentenza n. 7991/2010 del TAR di Palermo che ha respinto il ricorso con il quale la stessa chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. n. 9572 del 9 giugno 1997, con il quale la Soprintendenza di Palermo ha comunicato il proprio parere negativo, in ordine alla domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente in data 25 marzo 1986, relativa alle opere edili realizzate dalla ricorrente su un terreno di sua proprietà sito in Carini, c.da (…) in quanto l’edificio era stato realizzato "in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 78/1976".

La lamentata illegittimità del provvedimento impugnato si collegava alla circostanza che la concessione in sanatoria richiesta sarebbe stata relativa ad un edificio realizzato nel 1970 e per il quale la sanatoria sarebbe stata dunque assentibile.

Il Giudice adito ha respinto il ricorso, che ha considerato improcedibile, avendo considerato che la Soprintendenza aveva già espresso in realtà, alcuni giorni prima del parere impugnato, un ulteriore parere negativo (nota prot. 9368/T del 3.06.1997, non impugnata), motivato con il fatto che la costruzione abusiva era stata realizzata su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico del 14.7.1963. La ricorrente non avrebbe potuto dunque trarre comunque vantaggio da un ipotetico annullamento del provvedimento impugnato.

Con l’odierno appello, la Ca. contesta la decisione assumendo la esistenza del proprio interesse e riproponendo le censure di merito assorbite dalla intervenuta dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

L’assunto dell’appellante – secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe sostituito il precedente parere negativo della Soprintendenza – non può essere accolto.

Come il Giudice di prime cure ha invero esattamente osservato i due pareri emessi devono considerarsi atti distinti e tra loro solo complementari.

Con il primo parere (quello non gravato e divenuto perciò inoppugnabile), la Soprintendenza si era pronunciata ai sensi dell’art. 23 L.R. n. 37/1985, esprimendosi negativamente in relazione alle caratteristiche ambientali dell’area nella quale la costruzione era stata realizzata, di particolare pregio (e vincolata, per questo, sin dal 1963) e perciò insuscettibile di concessioni in sanatoria (anche in presenza di presupposti temporali dell’edificazione in ipotesi non ostative) per il duplice presupposto della preesistenza del vincolo alla esecuzione delle opere e del loro costituire comunque grave pregiudizio per la tutela prevista.

Con il secondo parere (quello impugnato), la Soprintendenza si è poi espressa in relazione invece all’art. 15 della L.R. n. 78/1976, limitandosi ad osservare al riguardo la incompatibilità della costruzione per la quale era richiesta la sanatoria con i presupposti previsti dalla norma medesima (la distanza della costruzione dal mare).

I due provvedimenti sono dunque – come già giudicato – tra loro complementari perché relativi a due distinte (ed entrambe necessarie) valutazioni. Il fatto che esse avrebbero potuto anche essere compiute con un unico provvedimento è irrilevante. Né può dirsi che il secondo parere abbia assorbito o eliminato il precedente: né ciò è detto, né ciò può logicamente ritenersi, attesa appunto la diversità di presupposti che li giustifica.

Non può, peraltro, condividersi nemmeno la prospettazione che essi riguarderebbero in realtà due immobili diversi. Come osservato dal Giudice di prime cure, "la circostanza che in un caso viene indicata la particella 440 e nell’altro la particella 438 è facilmente spiegabile dal semplice esame della richiesta di nulla osta inoltrato dalla ricorrente, nella quale viene indicato che l’immobile di cui si chiede la concessione in sanatoria ricade su entrambe le particelle, la n. 438 e la n. 440".

Consegue da tali premesse la corretta valutazione di improcedibilità operata dal Giudice e la conseguente infondatezza dell’appello, che deve pertanto essere respinto. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. La procedura adottata dall’Amministrazione (con la singolare ravvicinata sequenza dei due provvedimenti) appare comunque argomento sufficiente a giustificare la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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