Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 565 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è rivolto all’annullamento della decisione n. 1394/2009 del TAR di Palermo, con la quale è stato accolto il ricorso dell’appellato rivolto all’annullamento della determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Palermo n. 333658/18.05.2007/CE – 33051 – 06/06/07, notificata il 12/6/2007, con la quale è stata annullata la concessione edilizia tacitamente assentita relativa all’istanza di condono prot. n. 3291/bis del 9/5/1986, presentata dalla sig.ra To.Ro.; nonché della nota dello stesso Settore n. 3764/27.6.07, notificata il 29/6/2007, con la quale si conferma l’annullamento della concessione tacitamente assentita; nonché di ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale. La questione si lega ad una vicenda originata dalla realizzazione senza autorizzazione, ad opera della defunta madre dell’appellato signor Fr.Ar. a lei succeduto, in un vecchio fabbricato, ricadente fuori della perimetrazione urbana, di opere di restauro conservativo e di manutenzione straordinaria. Per tali opere la signora To. aveva presentato il 9/5/1986 istanza di sanatoria edilizia ai sensi della L. n. 47/85.

Avendo successivamente (2/1/1993) la Ripartizione edilizia privata del Comune richiesto integrazione della documentazione presentata ed essendo frattanto (11/4/1994) deceduta l’interessata, il figlio, odierno appellato, comunicava al Comune in data 1/12/1997 di voler proseguire la pratica edilizia e depositava l’integrazione documentale richiesta. Seguivano l’accatastamento dell’immobile ed il pagamento delle prescritte oblazioni. Ancora successivamente, l’odierno appellato presentava il 20.2.2002 la documentazione relativa alla pertinenza del fabbricato e poi depositava (11/7/2003) presso la Ripartizione edilizia privata del Comune di Palermo perizia giurata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 L.R. 16 aprile 2003 n. 4.

Con provvedimento n. 7274 del 19/8/2003, il predetto Ufficio sospendeva il procedimento nel presupposto che la perizia giurata risultava non conforme a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 17 L.R. n. 4/2003 e richiedeva chiarimenti "in ordine all’approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque reflue". L’interessato depositava perciò il 5/12/2003 una nuova perizia giurata, con la quale forniva i chiarimenti richiesti.

Avendo il signor Ar. richiesto il 18/4/07 certificazione comprovante che la concessione in sanatoria era stata tacitamente assentita, si vedeva notificare la Determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Palermo n. 333658/18.05.2007 CE – 33051, con la quale gli veniva comunicato l’annullamento della concessione tacitamente assentita.

Avverso tale provvedimento egli proponeva ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 L. n. 4/2003.

Sosteneva il ricorrente che sussistevano infatti le condizioni previste dall’art. 17 L.R. n. 4/2003 per la formazione del silenzio assenso sulla istanza di concessione in sanatoria. La perizia giurata, "redatta sullo schema inviato dal Comune e completata in base ai rilievi formulati con la nota n. 7274 del 19/08/2003" era stata depositata il 5/12/2003 ed erano spirati sia il termine di 90 giorni, senza che fosse adottato alcun provvedimento di sospensione o di diniego, sia quello ulteriore di 270 giorni, senza che intervenisse alcun provvedimento giustificato dal riesame.

Il giudice adito ha accolto il ricorso.

Contro tale decisione propone ora appello il Comune di Palermo.

Sostiene l’appellante che il Giudice avrebbe infatti omesso di considerare che l’Ar. avrebbe dovuto presentare non una qualunque istanza, ma una perizia che contenesse "puntuali e precise asseverazioni " a tutt’oggi mancanti (caratteristiche strutturali e consistenza dell’immobile, nonché ulteriori indicazioni come: epoca dell’abuso; descrizione puntuale delle opere per le quali è richiesta la sanatoria; stato di ultimazione dei lavori; nonché ancora: nulla osta della Sovrintendenza ai BB.CC.AA., trattandosi di edificio ricadente all’interno della perimetrazione di cui alla legge 431/1985; ragioni della discordanza tra denunzia di variazione catastale e dichiarazioni di successione).

Sostiene ancora l’Amministrazione appellante che lo spirare dei termini invocato non sarebbe comunque di ostacolo alla possibile adozione di un provvedimento in autotutela, quando questo sia giustificato da un interesse pubblico concreto ed attuale, come il vincolo ambientale esistente.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Da un lato, è certo che l’Amministrazione ha lasciato spirare i termini perentori (rispettivamente di 90 e 270 giorni) a disposizione per l’esame della istanza di sanatoria e per il successivo riesame volto a rilevare eventuali incompletezze della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l’ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria previsti dall’art. 17 della L. 16 aprile 2003, n. 4, decorrenti dal 5.12.2003 (data di presentazione della nuova perizia, redatta peraltro secondo il modello predisposto dalla Amministrazione medesima). Il provvedimento di annullamento impugnato è infatti del 6.6.2007.

Dall’altro, devono ritenersi comunque assenti i presupposti per un eventuale annullamento in autotutela della assentita concessione.

Questo deve infatti ritenersi consentito solo quando "l’illegittimità sia ancora persistente al momento in cui viene adottato il provvedimento in autotutela e il provvedimento appaia inoltre giustificato dalla ricorrenza di uno specifico interesse pubblico concreto ed attuale, diverso dal quello al mero ripristino della legalità violata", sulla base di una esternata "congrua valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto ed i contrapposti interessi, anche privati, alla sua conservazione, tenuto conto della reciproca consistenza e, in particolare, del concreto livello di consolidamento dell’aspettativa alla conservazione della concessione, valutata con speciale ponderazione del tempo passato dall’inizio dei lavori e della concreta entità e consistenza che questi ultimi abbiano medio tempore raggiunto" (cfr. CGA n. 111/2005; cfr. anche CGA n. 1175/2009).

Nella specie, non solo vi è una considerevole distanza temporale tra il consolidamento dell’aspettativa soggettiva determinata dal comportamento dell’Amministrazione ed il successivo provvedimento di annullamento in autotutela, ma la motivazione oggi invocata – nella memoria difensiva – di un attuale specifico interesse pubblico (l’asserito vincolo ambientale e il conseguente rilievo della assenza del richiesto nulla-osta) non è quella adottata. L’assenza del nulla osta in oggetto è solo contenuta nella elencazione (abbastanza nutrita) delle ragioni di asserita incompletezza della perizia giurata, sicché non può in alcun modo ritenersi (anche a prescindere da ogni considerazione sulla sua proponibilità e rilevanza) che essa abbia costituito l’elemento valutato come la "specifica ragione dell’interesse pubblico attuale" che avrebbe potuto giustificare l’adozione del provvedimento medesimo.

Per tali considerazioni, l’appello deve pertanto essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna, per l’effetto, l’Amministrazione appellante alle spese del giudizio, che liquida per il grado in Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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