Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 3.12.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Torino che dichiarava N. M. responsabile dei reati di rapina aggravata al fine di impossessarsi di una borsa, lesioni e furto aggravato di una borsa ai danni di due anziane donne e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno, mesi 5, gg 10 di reclusione.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla entità della pena, ritenuta eccessiva, avendo omesso la Corte territoriale di valutare la condotta "correttissima" del prevenuto, che ha ammesso i fatti, nonchè il percorso riabilitativo di affrancamento dalla condizione di tossicodipendenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile Per quanto riguarda la determinazione della pena, la Corte di appello di Torino ha specificato "…che il GUP ha già tenuto adeguato conto …circa il superamento della tossicodipendenza …e il suo positivo comportamento processuale valutando come prevalenti le riconosciute attenuanti generiche e operando per esse la massima riduzione consentita dalla legge della pena base determinata nel minimo come sanzione detentiva … effettuando un contenutissimo aumento (un mese di reclusione e Euro 100 di multa) per ciascuno dei due reati compresi nella continuazione che pur sono di notevole gravità …".

Quindi anche su questo punto la Corte ha giustificato adeguatamente la scelta della pena, tra l’altro assai mite e vicino al minimo edittale. Sul punto il S.C. ha più volte affermato: "In tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto". Sez. 2, Sentenza n. 43596 del 07/10/2003 Cc. (dep. 13/11/2003) Rv. 227685. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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