Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 563 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 20/21 aprile 2010 e depositato il successivo 28 aprile, l’appellante aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, le note del 13.1.2010 e 20.1.2009 a firma della Mediocredito Italiano, conosciute a mezzo posta in data 20 febbraio 2010, con le quali è stata richiesta la restituzione delle somme erogate quale prima "tranche" del contributo concesso con il Decreto n. 432/S 3° TUR del 13 aprile 2004 per il progetto proposto dalla ricorrente e contrassegnato con il numero 5005, ammesso a finanziamento; nonché il Decreto di revoca n. 31 del 20.1.2009 adottato dall’Assessorato resistente, conosciuto a seguito dell’adempimento degli incombenti istruttori disposti dal T.A.R. per la Sicilia di Palermo con l’ordinanza n. 105/2010 e del conseguente deposito in Segreteria degli atti richiesti comunicato in data 14 giugno 2010.

La ricorrente articolava vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Alla camera di consiglio del 18 maggio 2011, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato posto in decisione, avendo ritenuto il Giudice che il giudizio potesse essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il Giudice – richiamandosi ad una consolidata giurisprudenza – ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e condannato la ricorrente alle spese del giudizio, che ha liquidato nella misura di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) in favore dell’Amministrazione resistente.

Contro tale decisione ha proposto appello la Società ricorrente, contestando la decisione sul riparto di giurisdizione e riproponendo i motivi di merito già sottoposti.

L’appello è infondato.

Come esattamente rilevato dal Giudice di prime cure, è orientamento giurisprudenziale consolidato, che "le controversie inerenti il recupero di finanziamenti di pubblica provenienza sono devolute al giudice amministrativo solo se la ripetizione è disposta per rinnovata valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla primitiva erogazione o per vizi propri dell’atto che la dispone, mentre spetta all’A.G.O. nel caso in cui il recupero derivi da inadempimento" (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3186/2004 sez. V, n. 2364/08; cfr. per altro Cass. SS.UU. 28.12.2001 n. 16221). Nel caso in esame, il provvedimento di ripetizione delle somme erogate non ha riguardo a vizi dell’atto che ha disposto il finanziamento, né ad una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla primitiva erogazione, bensì al ritenuto inadempimento del soggetto finanziato in relazione ai termini previsti per l’ultimazione dell’opera. Il petitum sostanziale e la connessa causa petendi attengono pertanto alla osservanza o meno di modalità, condizioni ed obblighi regolanti – in termini genetici di "bilateralità" e "corrispettività" – il rapporto sorto dal provvedimento concessorio. Ne consegue che la controversia deve essere conosciuta dal Giudice ordinario, anche quanto alla conoscenza incidentale di atti a contenuto generale (come la proroga di termini eventualmente disposta per la realizzazione dell’intervento). Lungi dal costituire manifestazione del potere amministrativo, tali atti sono paritetici e vanno valutati alla luce del principio "rebus sic stantibus", incidente ex fide bona sul rapporto costituitosi.

L’appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello.

Condanna, per l’effetto, l’appellante alle spese del giudizio, che liquida per il grado in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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