Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Roma, di riforma della pregressa decisione del tribunale della stessa città in data 9.10.2006 nella parte in cui derubricava il delitto di ricettazione di un ciclomotore nella sua configurazione attenuata ex art. 648 c.p., comma 2 e, di conseguenza riduceva la pena da anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa a mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa. Deduce la ricorrente l’eccessività della pena ed ,implicitamente, la carenza di motivazione sul punto.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

Invero le stringate espressioni costitutive dei segni grafici del ricorso non hanno alcun riferimento al concreto processuale tanto da potersi considerare una motivazione tipo a sostegno di qualsiasi ricorso teso alla critica sulla entità della pena. Ed è manifestamente infondato nella misura in cui pretende una motivazione specifica, capillare sulla entità della pena la cui determinazione e conseguente motivazione costituiscono un giudizio di fatto, che come tale sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione adottata faccia perno sugli specifici precedenti penali, sui criteri di cui all’art. 133 c.p., specie poi se la pena in concreto comminata sia di gran lunga inferiore alla misura media di quella edittale. (v. per tutte, Sez. Un. 25.2/18.3/2010, Contaldo, Rv 245931; Sez. 2, 26.6/18.9.2009, Denaro, Rv 245596).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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