Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 561 Riserva di posti, preferenze e precedenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al TAR per la Sicilia, l’odierno ricorrente impugnava gli atti relativi al concorso pubblico, per soli titoli, bandito dal Comune di San Giovanni Gemini per la copertura di n. 1 posto di funzionario, categoria D/3.

Lamentava, in particolare, il mancato riconoscimento, in suo favore, di punti 5 per il servizio prestato nella categoria C, quale agente di polizia municipale, che doveva correttamente intendersi quale servizio prestato nella "qualifica/categoria inferiore".

Lamentava, altresì, che il Comune aveva omesso di attribuirgli 4,35 punti per il servizio prestato quale giudice di pace coordinatore, contestando la motivazione della mancanza di un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della p.a.

Si costituiva in giudizio, oltre al Comune, la controinteressata Ga.My. (prima classificata con punti 77,95, mentre il ricorrente era giunto terzo classificato con punti 72,80, dopo Ch.Al., giunto secondo con punti 74,50), la quale proponeva, altresì, ricorso incidentale volto ad ottenere la riduzione di 5 punti del punteggio del ricorrente principale, relativamente ai titoli posseduti ed in particolare alle pubblicazioni, ritenute non attinenti all’attività dell’ente e non direttamente imputabili al concorrente.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, appurata preliminarmente l’infondatezza del ricorso incidentale, il ricorso principale, ritenuto tempestivo, veniva accolto in parte, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, venivano annullati gli atti impugnati nella parte in cui non riconoscevano al ricorrente 5 punti per il servizio prestato nella qualifica – rectius, categoria – immediatamente inferiore a quella messa a concorso, quale agente di polizia municipale.

Le spese del giudizio seguivano la soccombenza del Comune che aveva adottato i provvedimenti impugnati, mentre venivano compensate nei confronti del controinteressato costituito, attesa la soccombenza parziale reciproca. Nei confronti del controinteressato non costituito venivano invece dichiarate irripetibili.

3. Il dott. Fa. ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo per il riconoscimento di punteggio aggiuntivo anche per l’espletamento di funzioni di giudice di pace coordinatore, e quindi riproponendo le censure originariamente dedotte al riguardo.

4. La dott.ssa Ga. si è costituita in giudizio per resistere all’appello ed ha proposto appello incidentale per chiedere, in parziale riforma della sentenza appellata, che non vengano riconosciuti al ricorrente principale i 5 punti per il servizio prestato come vigile urbano e che venga accolto il ricorso incidentale proposto in prime cure (sull’attribuzione di punteggio al Fa. per le pubblicazioni).

Le parti hanno depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello principale non può essere accolto.

L’omessa attribuzione al ricorrente principale di punti 4,35 per i servizi prestati in qualità di giudice di pace coordinatore (presso la sede di Ravanusa) si appalesa legittima.

Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, infatti, nei concorsi pubblici il servizio valutabile è esclusivamente quello prestato "alle dipendenze" di una pubblica amministrazione, e quindi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego in senso stretto, quale non può essere comunque qualificato il rapporto onorario che riguarda i giudici di pace.

Orbene, dalle norme speciali della procedura di concorso di cui al decreto assessorile del 3 febbraio 1992 si ricava de plano che potevano essere valutati solo i "servizi prestati", da intendersi necessariamente "alle dipendenze di" pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, ai quali non può essere assimilato il rapporto intrattenuto con i magistrati onorari in questione, a cui sono temporaneamente assegnate funzioni giurisdizionali.

2. La figura del Giudice di pace, pur non assimilabile del tutto agli altri magistrati ordinari (Vice pretori, Got e Vpo), non è quella di un magistrato di carriera, che abbia un rapporto di impiego con lo Stato, o che sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della giustizia e che presti, dunque, la sua attività alle dipendenze della pubblica amministrazione. Elementi questi chiaramente pretesi, e da cui non può prescindersi, una volta che si intenda valutare la prestazione di servizio presso la pubblica amministrazione in base ad un rapporto stabile di impiego.

3. Né, di certo, è sufficiente per sostenere il contrario la circostanza che per accedere a tali funzioni si debba partecipare ad una pubblica selezione o, nel caso di specie, l’avvenuta assunzione di funzioni di giudice coordinatore.

4. L’infondatezza dell’appello principale, e quindi l’impossibilità per il ricorrente di conseguire un vantaggio sostanziale intaccando la graduatoria nelle sue prime posizioni, rende superflua la delibazione del ricorso presentato in via incidentale dalla dott.ssa Ga., relativamente al punteggio aggiuntivo riconosciuto al Fa. dal TAR per il servizio prestato come vigile urbano ed agli altri profili dedotti, sempre in via incidentale, nel primo grado di giudizio, inerenti al punteggio riconosciuto al dott. Fa. per le pubblicazioni scientifiche.

L’appello incidentale va dunque dichiarato improcedibile.

5. Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello principale di cui in epigrafe.

Dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale. Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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