Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2011, n. 29242 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 febbraio 2006 la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia del 29 aprile 2003, ha rigettato le pretese creditorie dell’I.N.P.S. nei confronti della s.n.c. Coltellerie Paolucci Geremia & figli, di P. L. e di P.F.M., questi ultimi in qualità di soci di detta società, ed azionate con ordinanza ingiunzione emessa dall’I.N.P.S. in data 24 maggio 1996 per L. 6.456.600 a titolo di sanzione amministrativa per omissioni di contributi previdenziali ed assistenziali per tre lavoratori nel periodo settembre 1985 – ottobre 1990, e con decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Isernia il 10 dicembre 1996 per L. 651.152.668 per omissioni contributive nel periodo 1 settembre 1985 – 31 luglio 1996. La Corte territoriale ha considerato prescritto il credito suddetto ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, in quanto l’atto interruttivo costituito dal verbale di accertamento, è successivo alla entrata in vigore di tale legge.

L’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su un unico motivo.

Resistono con controricorso la Coltellerie Paolucci Geremia & figli s.n.c., P.L. e P.F.M., nella qualità di soci, che presentano memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. lamenta violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. In particolare si deduce che l’opponente avrebbe proposto opposizione solo avverso l’ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative per il periodo settembre 1985 – luglio 1990, e non anche avverso il decreto ingiuntivo riferito al più ampio periodo scadente al 31 luglio 1996, come si evincerebbe dai motivi di appello che fanno riferimento alla prescrizione riferita solo al periodo considerato con l’ordinanza ingiunzione, per cui il decreto ingiuntivo non sarebbe mai stato oggetto di impugnazione e conseguentemente si sarebbe formato un giudicato interno sui fatti posti a suo fondamento.

Il ricorso è infondato. Con esso, infatti, viene lamentata una questione che non risulta essere stata oggetto di motivo di impugnazione in sede di appello, e costituisce, pertanto, motivo nuovo come tale inammissibile in questa sede. Inoltre i ricorrenti prospettano una situazione di fatto del tutto nuova non risultante dalla sentenza impugnata, quale la mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Isernia il 10 dicembre 1996 per L. 651.152.668 per omissioni contributive nel periodo 1 settembre 1985 – 31 luglio 1996, che sarebbe conseguentemente passato in giudicato;

viceversa la sentenza impugnata descrive dettagliatamente il procedimento di opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, senza che i ricorrenti abbiano indicato elementi per affermare l’inefficacia o l’inesistenza di tale opposizione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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