Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 559 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è rivolto contro la decisione n. 2545/2010, con la quale il TAR di Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 1338/2008 proposto contro il Comune di Palermo per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di sanatoria relativa ad un abuso edilizio, accogliendo solo i motivi aggiunti rivolti all’annullamento di un provvedimento di diffida a demolire collegato allo stesso abuso.

Ha ritenuto in particolare il Giudice che, avendo il ricorrente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, fosse caduto l’interesse del medesimo alla pronuncia sul ricorso principale. Mentre ha ritenuto che andasse invece pronunciato l’annullamento della diffida a demolire perché emessa in data successiva all’accertata eliminazione dell’abuso.

Contro tale decisione propone appello l’originario ricorrente invocando la sussistenza del proprio interesse strumentale alla sentenza di merito, giacché l’annullamento del diniego dell’accertamento di conformità determinerebbe la estinzione del reato contestato al ricorrente e in relazione al quale pende il relativo procedimento davanti al Tribunale Penale di Palermo.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

E’ invero principio giurisprudenziale consolidato (cfr. C.d.S. 1373/1996; 754/1995) che l’interesse al ricorso permane anche quando l’accoglimento di esso determini un vantaggio solo indiretto, come sarebbe quello proposto appunto dall’appellante. Questi, imputato di un abuso edilizio, vedrebbe cadere – con l’accoglimento nel merito del proprio ricorso – il diniego di sanatoria oppostogli dal Comune di Palermo e potrebbe dunque dimostrare di non avere commesso l’illecito contestato, stante il notorio effetto estintivo che la concessione in sanatoria (cui il ricorrente avrebbe, in ipotesi, diritto) determinerebbe dei reati contravvenzionali (tra i quali rientra quello in oggetto) previsti dalle norme urbanistiche vigenti e stante l’effetto sospensivo che l’azione penale subisce fino all’esaurimento dei procedimenti amministrativi di sanatoria (art. 45 D.P.R. n. 380/2001).

Nonostante l’avvenuta rimessione in pristino sussistono peraltro tutti gli elementi di fatto perché il Comune possa emettere la richiesta valutazione di conformità, che dunque resta un’attività amministrativa ancora possibile.

A seguito infatti delle vicende che hanno portato ai diversi sopralluoghi intervenuti, ai sequestri e dissequestri che si sono succeduti esistono verbalizzazioni e documentazioni fotografiche versate in atti che permettono una sicura e particolareggiata ricostruzione dei fatti e dunque una loro valutazione sub specie della sanabilità dell’abuso, che non è stata perciò compromessa in alcuna misura dall’intervenuto ripristino dei luoghi. Per le premesse, l’appello va accolto, dichiarandosi perciò l’illegittimità del silenzio-rifiuto sull’istanza di sanatoria (ai sensi, ora, dell’art. 36 del D.Lgs. n. 380/2001) ed il conseguente obbligo di provvedere sulla stessa ai sensi dell’art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata in epigrafe in parte qua; ordina, ai sensi dell’art. 117.2 del c.p.a., all’Amministrazione intimata di provvedere sulla istanza di sanatoria presentata dal ricorrente in data 6 febbraio 2008 entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese del doppio grado, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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