Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2011, n. 29240 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società cooperativa Pegaso a r.l. chiedeva al giudice del lavoro di Brescia di condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla restituzione dei contributi indebitamente versati in misura superiore al dovuto a causa di una erronea interpretazione della normativa di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, in quanto l’obbligo del versamento dei contributi per i lavoratori autonomi che fossero anche soci della cooperativa doveva essere effettuato secondo gli imponibili convenzionali e non secondo la retribuzione effettivamente corrisposta.

Si instaurava il contraddittorio con la costituzione dell’INPS che sosteneva l’obbligo per i lavoratori autonomi di una cooperativa di iscriversi alla gestione separata e di versare i contributi secondo le regole previste da quell’ordinamento e quindi secondo la retribuzione effettivamente percepita.

Il primo Giudice, ritenuta corretta la tesi sostenuta dall’istituto, respingeva la domanda.

Proponeva appello la società cooperativa Pegaso a r.l. ribadendo la natura autonoma dei rapporti di lavoro de quibus ed il correlato obbligo contributivo limitato al soli imponibili convenzionali, come previsto per tutti i soci di una cooperativa di lavoro occupata, come la Pegaso, nel settore facchinaggio ( D.P.R. n. 602 del 1970).

Costituitosi l’I.N.P.S., la corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 20 aprile 2006, respingeva il gravame della società cooperativa Pegaso, che qui propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

La società Pegaso ha prodotto memoria con cui dichiara di rinunciare al ricorso, rinuncia non accettata dall’I.N.P.S..

Motivi della decisione

1. -Deve pregiudizialmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’I.N.P.S. all’udienza del 16 giugno 2010, cui è seguito il rinvio della causa a nuovo ruolo, su conforme parere del P.G., per controdeduzioni della società Pegaso.

L’eccezione è fondata.

Dalla documentazione prodotta dall’I.N.P.S., ex art. 372 c.p.c., emerge che la società Pegaso è stata cancellata dal registro delle imprese in data 1 aprile 2004.

Osserva dunque la Corte che l’odierno ricorso è stato proposto e notificato in data 19 dicembre 2006, allorquando la società aveva cessato di esistere ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 (Cass. 5 novembre 2010 nn. 22547 e 22548; Cass. 25 marzo 2011 n. 6924; Cass. sez. un. 22 febbraio 2010 n. 4060), conseguendone l’inammissibilità dello stesso.

La peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in udienza dall’I.N.P.S. e dall’atto di rinuncia allo stesso da parte della ricorrente, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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