Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31603

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 21 gennaio 2008, dichiarava B.H.A. colpevole dei reati di detenzione per la vendita o per il noleggio di 52 CD e 33 musicassette, (capo a) e ricettazione per aver acquistato o comunque ricevuto tali beni (capo c) e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 600 di multa.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 27/9/2010,in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dell’imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al capo a) perchè estinto per prescrizione, rideterminando la pena, ritenuto la sussistenza del capoverso dell’art. 648 c.p., in mesi sei di reclusione e Euro 400 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) nullità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 157 c.p. non avendo la Corte di merito dichiarato la prescrizione anche per il delitto di ricettazione, essendo stata ravvisata la previsione di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.;

b) nullità della sentenza per mancanza di motivazione, non essendo stato accertato se i supporti magnetici sequestrati contenessero la pubblicazione di opere dell’ingegno.

Motivi della decisione

1) Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. In tema di prescrizione dei reati è consentita la applicazione del termine di prescrizione anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, se più favorevole all’imputato, per il principio del favor rei, qualora, pur essendo stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado in epoca successiva alla entrata in vigore della predetta normativa, il reato sia stato commesso in epoca antecedente, come nella fattispecie.

Tuttavia sia con la vecchia che con la nuova normativa il reato non è prescritto alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello, a cui occorre far riferimento, in quanto l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen..

In base alla previgente normativa, essendo la pena prevista per il capoverso dell’art. 648 c.p. quella di sei anni, la prescrizione è di dieci anni aumentata a quindici per effetto degli eventi interruttivi e tale termine si matura – seppure si partisse dalla data dal 31.8.2001 – nell’agosto 2011, anche senza tener conto delle cause di sospensione (dal 21.2.2005 al 3.7.2006).

Sul punto questo Supremo Collegio ha costantemente affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l’applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l’esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini. (Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 14/02/2007 Ud. – dep. 16/04/2007 – Rv. 236813). Con la nuova normativa l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, non configura una autonoma previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso).

Ne discende che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell’art. 157 c.p. (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l’ipotesi attenuata.

Quindi, ai fini della prescrizione, si deve far riferimento alla pena di otto anni prevista per la ricettazione semplice di cui all’art. 648 c.p., comma 1, aumentata fino a 10 anni in forza degli eventi interrottivi, ex art. 160 c.p., comma 3.

Sicchè non può ritenersi maturata alcuna prescrizione.

2) Il residuo motivo è manifestamente infondato essendo pacifico, sulla base dai rilievi effettuati dai verbalizzanti, che i supporti magnetici in sequestro contenessero la duplicazione di opere dell’ingegno, espressamente richiamate dalla norma incriminatrice.

Peraltro il ricorrente non ha chiesto, al riguardo, alcun accertamento sui predetti supporti magnetici. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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