Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31595 Motivazione

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 9/12/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone, in data 18/5/2010, appellata dal Procuratore della Repubblica e da M.K., X. F. e M.A., dichiarati colpevoli di concorso in rapina aggravata all’interno del Bar (OMISSIS) e i primi due anche di furto aggravato di un quadriciclo e, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e,per il solo X.F., alla recidiva, unificati i reati contestati a X.F. e M.A. sotto il vincolo della continuazione, tenuto conto della diminuente per il rito, condannava X.F. alla pena di anni quattro di reclusione e Euro 1000,00 di multa, M.A. alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 700,00 di multa; M.K. alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e Euro 600,00 di multa, con le pene accessorie di legge.

Proponevano separati ricorsi per cassazione M.K. e X. F. Deducendo i seguenti motivi comuni:

a) inosservanza a di norme processuali e violazione di legge ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese da B.R., senza gli avvertimenti di cui all’art. 63 c.p.p., e in violazione dell’art. 210 c.p.p. trattandosi di soggetto indiziato di reato prima della sua escussione, sussistendo ab origine, indizi da cui emergevano ipotesi di responsabilità concorsuale per la rapina o per il reato di favoreggiamento personale;

b) violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità soggettiva del B. e sulla sussistenza degli elementi di riscontro alla sua deposizione, ritenendo, invece, inaffidabile il teste a causa dei suoi "burrascosi" trascorsi.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

1) Con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste B., la Corte territoriale ha applicato correttamente la giurisprudenza di questa Corte ritenendo che l’inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall’inizio come indagato o imputato sussiste solo se al momento delle dichiarazioni il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63 c.p.p., comma 2, richiede che a carico di detto soggetto risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 5, Sentenza n. 24953 del 15/05/2009 Cc. (dep. 16/06/2009 ) Rv. 243891).

La Corte territoriale, con motivazione coerente logica, tenuto conto del comportamento del B. che si era presentato spontaneamente presso i carabinieri di Portogruaro, evidenziando il sospetto che gli imputati, ospiti presso la propria abitazione, potessero aver commesso qualcosa di "poco chiaro" la notte precedente, conservando e consegnando successivamente all’appuntato C. i reperti lasciati a casa sua dagli imputati, ha escluso che nella condotta del B. potesse individuarsi anche il sospetto del favoreggiamento, escludendo anche qualunque indizio di reità con riferimento al concorso nella rapina.

In tema di dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata nè sottoposta ad indagini, il giudizio circa la sussistenza "ab initio"di indizi di reità a carico del dichiarante costituisce accertamento di fatto la cui valutazione, se correttamente motivata dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità.( Sez. 5, Sentenza n. 24953 del 15/05/2009 Cc. (dep. 16/06/2009) Rv. 243891;

Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010 )Rv.

246584).

2) Anche il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del teste " precise, coerenti, senza contraddizioni", confermate da una serie di riscontri (ben 7), concordanti con le dichiarazioni del teste, analiticamente individuati dalla Corte territoriale (pag. 15 sentenza), disattendendo con motivazione coerente e logica, le ulteriori argomentazioni della difesa (pag. 16 sentenza). Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Conclusivamente tutti i ricorsi vanno rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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