T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 15-09-2011, n. 4459 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 9 maggio 2000 e depositato l’8 giugno 2000, B.M. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – l’ingiunzione di demolizione, prot. n. 9771, del 7 marzo 2000, emessa dal responsabile dell’Ufficio Antiabusivismo e dal dirigente della Ripartizione urbanistica del Comune di Caserta; – il parere della commissione edilizia integrata del Comune di Caserta, reso nella seduta dell’8 ottobre 1998; – l’atto di recepimento di tale parere da parte del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale; – ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

2. La gravata misura repressivoripristinatoria aveva per oggetto le opere eseguite in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996, relativa alla sopraelevazione dell’edificio in proprietà del B., ricadente in zona classificata B3 dal vigente piano regolatore generale, e risultava, segnatamente, adottata in conseguenza del diniego di sanatoria pronunciato dalla commissione edilizia integrata in data 8 ottobre 1998 ("non vengono rispettate le distanze dai confini"), nonché motivata in base al rilievo che – come emerso dal sopralluogo effettuato dai Vigili urbani di Caserta il 31 ottobre 1996 – la distanza del predetto edificio sarebbe pari a m 8,40, anziché ai dichiarati m 8,50, rispetto al non fronteggiante fabbricato ad ovest del confinante condominio A. e pari a m 7,90 rispetto al fronteggiante fabbricato ad est del confinante condominio A..

Le ulteriori difformità addotte a giustificazione del provvedimento demolitorio consistevano nella riduzione dimensionale del fabbricato e nella differente sagoma impressa al terrazzinobalcone ubicato sul lato ovest.

3. A sostegno dell’impugnazione proposta, venivano rassegnate le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 60 e 61, della l. 23 dicembre 1996, n. 662. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. r. Campania 1° settembre 1981, n. 65. Violazione e falsa applicazione della l. 29 giugno 1939, n. 1497. Violazione e falsa applicazione della l. r. Campania 23 febbraio 1982, n. 10. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per presupposti inesistenti. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Incompetenza.

23. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione del piano regolatore generale per la zona B3 e dagli artt. 118 ss. del regolamento edilizio. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per presupposti inesistenti. Illegittimità derivata.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Eccesso di potere per presupposti inesistenti. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Eccesso di potere per presupposti inesistenti.

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Eccesso di potere per presupposti inesistenti.

7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Eccesso di potere per presupposti inesistenti.

4. Costituitasi l’amministrazione comunale intimata, eccepiva l’improcedibilità e – nel sostenere la legittimità del proprio operato – l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.

5. In esito all’udienza pubblica del 27 ottobre 2010, questa Sezione, con ord. coll. n. 879/2010, disponeva una verificazione ai sensi dell’art. 19 cod. proc. amm., intesa ad accertare "se le effettive distanze del fabbricato in proprietà del ricorrente (ubicato in Caserta, località Puccianiello, via Giardini Reali) rispetto ai confini, agli altri edifici circostanti ed alla strada siano o meno conformi a quelle riportate nel progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996".

6. In assolvimento della disposta verificazione, l’ing. P.R., all’uopo incaricato dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Caserta, depositava, in data 18 marzo 2011, la propria relazione sugli accertamenti compiuti e la connessa documentazione.

7. Successivamente, all’udienza pubblica dell’8 giugno 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

8. In rito, va declinata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione resistente per mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza dopo la camera di consiglio del 10 ottobre 2002, relativa alla fase cautelare del presente giudizio.

Ed invero, nel processo amministrativo la fase cautelare è autonoma e distinta rispetto al giudizio di impugnazione e non è idonea ad esplicare effetti sul rapporto processuale principale; deve quindi escludersi che la fissazione della camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensiva, e la relativa decisione, possano aver consumato la domanda di fissazione d’udienza presentata dal B. il 28 luglio 2002 per la discussione della causa nel merito; d’altra parte, fin quando l’istanza di fissazione di udienza non abbia consumato i suoi effetti, non comporta perenzione del ricorso la mancata effettuazione di atti, ancorché protrattasi per oltre due anni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2010, n. 3165; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 15 luglio 2005, n. 1651).

9. Nel merito, il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

10. In sede di verificazione, è emerso che:

– il fabbricato in proprietà B. e quello ad ovest del condominio A. non sono frontistanti e distano tra loro m 8,30, ossia in misura minore rispetto a quella indicata nel progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996;

– a differenza della rappresentazione grafica riportata nel progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996, il fabbricato in proprietà B. e quello ad est del condominio A. sono frontistanti per circa m 1,30 e distano tra loro m 7,65;

– all’ultimo piano del fabbricato ad est del condominio A. esiste soltanto un finestrino di servizio non rientrante nella superficie frontistante l’edificio in proprietà B.;

– quanto al confinante edificio in proprietà D., la difformità dal progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996 concerne la distanza di m 3,35 tra il corpo avanzato dell’edificio in parola e il corpo avanzato dell’edificio in proprietà B., risultata inferiore di cm 5, nonché la distanza di m 5,25 tra il corpo avanzato del primo e il corpo arretrato del secondo, risultata superiore di cm 85;

– quanto al confinante edificio in proprietà Vecchione – Cotroneo, la difformità dal progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996 concerne la distanza di m 12,25 col fronte del fabbricato in proprietà B., risultata inferiore di cm 85;

– il fabbricato in proprietà B. dista m 24,10 dal confine ovest (proprietà S.), m 1,25 dal confine est (proprietà Vecchione – Cotroneo), m 1,95 dal confine sud (proprietà D.) ed è costruito sul confine nord (condomio A.);

– gli elaborati grafici allegati al progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996 non riportano le distanze dell’edificio de quo dai confini del lotto, fatta salva quella dal confine ovest, pari a m 25.

11. Ciò posto, giova, a questo punto, richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame in materia di distanze tra fabbricati e dai confini.

A norma dell’art. 119 del regolamento edilizio comunale di Caserta, per le zone diverse dalla C – quale, appunto, la B3, attinta dalle opere controverse -, se le pareti degli edifici frontistanti sono entrambe non finestrate, "le minime distanze sono quelle del comma a dell’art. 118", ossia pari a " 1/4 della media delle altezze dei due edifici e comunque non minori di m 3"; "in tutti gli altri casi a mente dell’art. 9 del d.m. 3 aprile 1968 la distanza minima è di m 10".

Il precedente art. 113, per le zone B (in cui ricade, appunto, l’edificio in proprietà del ricorrente), consente tutte le tipologie di costruzioni normativamente previste (cfr. artt. 109 ss.), ivi comprese quelle a serie chiusa, aperta e semiaperta.

Allorquando siano consentite tali ultime tipologie edilizie, l’art. 121 stabilisce che, se esiste un fabbricato, posto a sua volta sul confine oppure in arretrato – come nel caso dei fabbricati limitrofi a quello del B. -, la nuova costruzione dovrà essere unita all’edificio esistente oppure arretrarsi in modo da rispettare le distanze tra i fabbricati di cui all’art. 119, ossia pari a 1/4 della media delle altezze dei due edifici e comunque non meno di m 3 in ipotesi di pareti non finestrate di entrambi gli edifici frontistanti, nonché pari m 10 in tutte le altre ipotesi.

12. Passando ora scrutinare le risultanze della disposta verificazione in termini di difformità o meno dal progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996 e di incompatibilità o meno con la disciplina sopra riportata, viene in rilievo quanto segue.

12.1. Distanze dal condominio A..

a) Fabbricato ovest. La difformità riscontrata consiste nella differenza tra i m 8,50 indicati nel progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996 e i m 8,35 misurati e concerne la distanza tra lo spigolo dell’edificio in proprietà B. e lo spigolo dell’edificio limitrofo.

Tale difformità non contrasta, tuttavia, con i parametri fissati dagli artt. 119 e 121 del regolamento edilizio comunale, trattandosi – come acclarato dal tecnico verificatore – di fabbricati tra loro frontistanti, non assoggettati, in quanto tali, a detti parametri.

b) Fabbricato est. La difformità riscontrata consiste nella circostanza che l’edificio in proprietà B. e l’edificio limitrofo sono frontistanti per circa m 1,30 e distano tra loro m 7,65.

Neppure tale difformità contrasta, tuttavia, con i parametri fissati dagli artt. 119 e 121 del regolamento edilizio comunale, in quanto l’accertata misura di m 7,65 si rivela superiore a 1/4 della media delle altezze dei due edifici (ossia alla distanza minima prescritta dall’art. 119 del regolamento edilizio comunale, applicabile in considerazione del fatto che, sempre alla luce delle risultanze della disposta verificazione, le pareti frontistanti non sono finestrate), nessuno dei quali – come dedotto dal ricorrente e non contestato da parte resistente – eccede comunque il limite massimo fissato in m 13 dal piano regolatore generale: m 7,65 " m (13 x 1/4 =) 3,25.

12.2. Distanze dalla proprietà D..

La difformità riscontrata (peraltro non rilevata nella gravata ingiunzione di demolizione, prot. n. 9771, del 7 marzo 2000) consiste in una differenza di cm 5 tra la distanza del fabbricato in proprietà B. da quello in proprietà D., così come indicata nel progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996, e la minore distanza effettivamente misurata.

Trattasi, all’evidenza, di difformità minima, che sarebbe stata, al più, sanzionabile in via pecuniaria, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 47/1985 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), considerato il pregiudizio potenzialmente derivante alla stabilità dell’edificio dalla demolizione della (ridotta) parte non assentita.

12.3. Distanze dalla proprietà Vecchione – Cotroneo.

La difformità dal progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996 (peraltro non rilevata nella gravata ingiunzione di demolizione, prot. n. 9771, del 7 marzo 2000) concerne la distanza di m 12,25 col fronte del fabbricato in proprietà B., risultata inferiore di cm 85.

Tale difformità non contrasta, tuttavia, con i parametri fissati dagli artt. 119 e 121 del regolamento edilizio comunale, in quanto, l’accertata misura di m 12,25 si rivela superiore alla distanza minima dall’edificio frontistante, fissata in m 10.

12.4. Distanze dalla proprietà S..

La difformità dal progetto assentito con la concessione edilizia n. 98 del 29 maggio 1996 (peraltro non rilevata nella gravata ingiunzione di demolizione, prot. n. 9771, del 7 marzo 2000) concerne la distanza di m 24,10, anziché di m 25 dal confine con la proprietà S. e dall’edificio in essa ubicato.

Neppure tale difformità contrasta, tuttavia, con i parametri fissati dagli artt. 119 e 121 del regolamento edilizio comunale, in quanto la distanza di m 24,10 è comunque ben superiore a quella minima di m 10.

13. Alla stregua delle considerazioni svolte, possono, dunque, accreditarsi le censure intese a far valere, da un lato, la conformità urbanistica e la conseguente sanabilità delle difformità illustrate retro, sub n. 12.1, 12.3 e 12.4 (secondo e terzo motivo di ricorso) e, d’altro lato, l’assoggettabilità alla sanzione alternativa pecuniaria della difformità illustrata retro, sub n. 12.2 (sesto motivo di ricorso).

14. Del pari fondato si rivela il secondo ordine di doglianze, con riguardo alle difformità individuate nella riduzione dimensionale del fabbricato e nella differente sagoma impressa al terrazzinobalcone ubicato sul lato ovest, dacché compatibili con la disciplina urbanistica applicabile (dato, quest’ultimo, non contestato da parte resistente) e, come tali, sanabili.

15. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il gravame è fondato e deve essere accolto.

Conseguentemente, il parere della commissione edilizia integrata del Comune di Caserta, reso nella seduta dell’8 ottobre 1998, deve essere annullato, in quanto illegittimamente declinatorio della richiesta sanatoria delle difformità illustrate retro, sub n. 12.1, 12.3 e 12.4, così come deve essere annullata l’ingiunzione di demolizione, prot. n. 9771, del 7 marzo 2000, in quanto adottata sulla base di esso e, quindi, viziata in via derivata dal medesimo, nonché in quanto irrogativa della misura repressivoripristinatoria, anziché della sanzione alternativa pecuniaria avverso la difformità illustrata retro, sub n. 12.2.

16. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione resistente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 1.500,00 in favore del ricorrente.

Il compenso del tecnico verificatore va liquidato in complessivi Euro 1.500,00, sempre a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano nella misura di Euro 1.500,00 in favore di B.M..

Liquida il compenso del tecnico verificatore, ing. P.R., in complessivi Euro 1.500,00, a carico del Comune di Caserta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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