Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10.11.2010, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, rigettava l’istanza di riesame proposta P.L. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Palmi per il reato di rapina aggravata ai danni di un supermercato.

Secondo i giudici territoriali la partecipazione dell’imputato era desumibile, nei necessari termini di gravità indiziaria, dalle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, dall’esito di una perquisizione in casa del presunto complice del ricorrente e dagli accertati, precedenti rapporti tra i due. Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e), in ordine alla ritenuta consistenza del quadro indiziario. Le immagini del sistema video dell’esercizio rapinato sarebbero troppo sfocate; la ricognizione fotografica dei CC "apertamente illusoria"; i particolari dell’abbigliamento dei rapinatori, compatibili con gli indumenti rinvenuti nell’abitazione del complice del ricorrente, del tutto irrilevanti, trattandosi di capi di comunissima fattura. Osserva la Corte che il ricorso contiene soltanto proposizioni generiche e assertive inidonee a insidiare le argomentazioni logiche e coerenti del giudice del riesame, che ricompongono in un complessivo quadro indiziario elementi di prova che solo isolatamente considerati potrebbero riuscire indeboliti.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *