Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31662 Competenza per territorio Connessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dell’7.4.2011 il Tribunale del Riesame di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta da S.G. avverso il provvedimento del gip del Tribunale di Foggia dell’21.3.2001, che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione e di resistenza aggravata.

Ricorre il difensore deducendo, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge dell’ordinanza impugnata per non avere i giudici del riesame rilevato l’incompetenza territoriale del giudice del provvedimento genetico.

Essendo rimasto sconosciuto il luogo di consumazione del più grave delitto di ricettazione, dovrebbe farsi ricorso infatti, ai criteri suppletivi indicati dall’art. 9 c.p.p., con la conseguenza che la competenza sarebbe radicata presso il Tribunale di Trani, in ragione del luogo di residenza dell’imputato. 11 ricorso è manifestamente infondato.

E’ ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell’art. 8 c.p.p., e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; e solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9 c.p.p., commi 2 e 3. (cfr. Corte di Cassazione 16/07/2009 SEZ. U Orlandelli, citata nell’ordinanza impugnata e ignorata dal ricorrente).

Nella specie, risulta il luogo di commissione del reato di cui all’art. 336 c.p., cioè Cerignola, località compresa nella circoscrizione del Tribunale di Foggia.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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