Cass. pen., sez. II 06-12-2006 (23-11-2006), n. 40232 Investigazioni difensive – Audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere – Richiesta al pubblico ministero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 01 settembre 2006, il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, confermava il provvedimento del Gip del Tribunale du Civitavecchia con il quale era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della cusotdia in carcere disposta nei confronti di O.M., perchè gravemente indiziato di concorso nei delitti di tentato omicidio nei confronti del C.re C.D., di rapina aggravata in danno della Cassa di Risparmio di ?, di porto e detenzione di armi, di rapina di un ciclomotore e di un cellulare.

Il Tribunale riteneva l’inidoneità del breve lasso temporale intercorso a determinare modificazioni sulla adeguatezza e proporzionalità della msiura; l’inconferenza delle censure inerenti la mancata escussione delle persone indicate a norma dell’art. 391 bis c.p.p. e della denuncia di falsità di alcuni verbali di polizia giudiziaria con riferimento alla presenza di taluno degli operanti ovvero all’abbigliamneto di C. al momento dei fatti.

Quanto ai rilievi mossi in ordine alla sparatoria iniziale nei pressi della banca, pur se suscettibili di approfondimento nell’ulteriore corso del procedimento, allo stato apparivano inidonei a privare di rilievo la ricostruzione effettuata sulla scorta delle annotazioni del C.re C. e delle dichiarazioni di L.R..

Non era rilevante la promulgazione dell’indulto, perchè la straordinaria gravità dei fatti induceva ad escludere che la pena da irrogare potesse essere infrenata nei limiti di cui alla legge n.241/06, a nulla rilevando la possibilità di ottenere in sede esecutiva la sospensione dell’esecuzione o la concessione di misure alternative.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 391 bis c.p.p. anche in rapporto agli artt. 24 e 111 Cost. perchè il rifiuto immotivato del Pm di convocare le fonti di prova indicate dalla difesa comprometteva il diritto di difesa in ordine all’acquisizione di elementi di prova a discarico;

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 273 comma 2 c.p.p. in rapporto all’art. 1 legge 241/06, per avere il Tribunale omesso di di determinare in via prognostica la pena da irrogare in modo da consentire di determinare se il residuo a suo carico fosse tale da consentire l’applicabilità, in sede esecutiva, di misure alternative alla detenzione.

Motivi della decisione

1. Il prio motivo di ricorso, che denuncia l aviolazione dell’art. 391 bis c.p.p. per non avere il Pubblico Ministero proceduto all’audizione delle persone informate sui fatti indicate dalla difesa, è inamissibile, perchè muove dall’erroneo presupposto che il Pubblico Ministero debba disporre la convocazione delle persone informate sui fatti indicate dalla difesa, che si sono rifiutate di presentarsi o di rispondere al difensore, all’esito di un controllo esclusivamente formale.

Ritiene cioè il ricorrente che al Pubblico Ministero debba essere rappresentato soltanto che il difensore "abbia formalmente rivolto al teste gli avvisi e gli ammonimenti di cui al comma 3 dell’art. 391 bis c.p.p.", perchè all’esito positivo di tale ocntrollo il Pubblico Ministero "è obbligato ad emettere il richiesto provvedimento che, di conseguenza, deve essere qualificato ad ogni effetto di legge come un atto dovuto ex officio".

In realtà la norma fa esplicito riferimento ad altro elemento, vale a dire che la persona debba essere "in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa", sicchè, nel momento in cui il difensore propone la richiesta, il Pubblico Ministero deve essere posto in condizione di valutare la ricorrenza di tale requisito.

L’omissione comporta l’irricevibilità della richiesta.

Va in conseguenza affermato il seguente principio di diritto: "Poichè l’art. 391 bis c.p.p. al comma 10 individua come presupposto che la persona da sentire sia <>, la richiesta difensiva non può limitarsi a rappresentare l’avvenuta regolarità della convocazione e l’esercizio da parte della persona convocata di avvalersi della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, ma deve indicare al Pubblico Ministero le circostanze in relazione alle quali vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali ritiene che esse siano utili ai fini delel indagini, sicchè in difetto di tali indicazioni non sorge in capo al Pubblico Ministero alcun obbligo di provvedre"

Poichè il ricorrente non ha dato conto di aver provveduto a tanto, ma anzi con le critiche mosse ha per implicito dato atto di non avervi provveduto, avendo ritenuto che il vaglio rimesso al Pubblico Ministero sia solo di natura formale, il ricorso è manifestatamente infondato.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell’art. 273 comma 2 c.p.p., è manifestatamente infondato, in quanto il Tribunale ha motivatamente giustificato il convincimento secondo il quale, in relazione alla gravità dei reati contestati, la pena in concreto da irrogare sarebbe stata superiore alla pena esetinguibile per effetto dell’indulto di cui alla legge n. 241/06.

In maniera corretta ha infine escluso la rilevanza, ai fini dellanorma in esame, della possibilità, in sede esecutiva, di ottenere una misura alternativa alla detenzione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissbile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 600,00, equa in relazione ai motivi di inamissibilità, a favore della Cassa Ammende.

A norma dell’art. 94 comma 1ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario dove il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento di Euro 600,00, alla Cassa Ammende.

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1ter disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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