T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 690 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il successivo giorno 26, la società E.S.A.L. a r.l. (già I.S.A. I.S.A. a r.l.) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente in data 19.2.2009 di riattivazione della procedura per addivenire all’esproprio dei rimanenti terreni per mq 14.659 (già assegnati alla ditta individuale I.S.A. con deliberazioni n. 42 del 22.11.1984 e n. 66 del 22.11.1985) inclusi nella variante al Piano di Sviluppo Industriale approvata con deliberazione del Consiglio Regionale dell’8.10.2008 n. 52, finalizzato al completamento della realizzazione di un deposito per il transito delle merci nel porto di Gaeta.

Le ragioni del diniego rappresentate dall’Amministrazioni sono le seguenti:

– la società ricorrente non risulta essere avente causa della ditta individuale A.A. n. q. di titolare della I.S.A. cui il Consorzio ha effettuato le assegnazioni di cui alle delibere n. 43/84 del 22.11.1984 e n. 66 del 22.11.1985, con la quale ha stipulato le convenzioni del 31.5.1985 e del 14.5.1986;

– la I.S.A. s.r.l. risulta costituita solo nell’anno 1988 ma non risulta effettuato alcun conferimento a detta società delle situazioni giuridiche di cui trattasi;

– il decreto di esproprio emesso nell’anno 1986 dalla Prefettura di Latina e le concessioni edilizie rilasciate nel Comune di Gaeta negli anni 1987, 1988 e 1991 sono sempre e solo state rilasciate al sig. Antonio Algozzino n. q. di titolare della ditta individuale I.S.A.;

– la ditta individuale I.S.A. risulta cessata nell’anno 1993 ed è soggetto giuridico diverso dalla I.S.A. s.r.l. e pertanto dalla E.S.A.L. s.r.l. (a seguito del cambio di denominazione).

3) A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 della L. 241/90 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere sotto diversi profili.

Sostiene la ricorrente è ininfluente la circostanza che nell’atto costitutivo della I.S.A. s.r.l. (del 4.6.1988) non emerga un espresso conferimento alla medesima delle pregresse posizioni giuridiche della ditta individuale I.S.A. e che quest’ultima sia cessata nel 1993, in quanto tra la società I.S.A. e il Consorzio è insorto un rapporto diretto al subentro della prima riguardo a tutti i 20.000 mq di terreno necessari per l’espletamento dell’attività imprenditoriale, non essendosi l’Ente mai opposto al riguardo se non con il provvedimento impugnato con il presente ricorso.

La società I.S.A. ha di fatto inglobato nella propria attività l’originaria iniziativa della ditta individuale I.S.A. cessata definitivamente nel 1993.

Parimenti inidoneo a giustificare il provvedimento di rigetto è il fatto che sia il decreto prefettizio di esproprio del 1986, sia le concessioni edilizie siano state rilasciate alla ditta individuale I.S.A., non solo perché i titoli edilizi prescindono dagli effettivi rapporti e procedimenti esistenti tra la stessa e il Consorzio.

4) Con atto depositato l’11 novembre 2010, si è costituito in giudizio il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino deducendo l’infondatezza del ricorso.

5) Con motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 14 gennaio 2011 e depositati il successivo giorno 27, la società ricorrente ha impugnato le deliberazione n. 78 del 2.8.2010 con la quale il Consorzio di Sviluppo Industriale Sud Pontino ha dichiarato la decadenza delle delibere consortili n. 43 del 1984 e n. 66 del 1985 di assegnazione dei 20.000 mq di terreno alla ditta A.A. titolare della I.S.A., in ragione del fatto che "la surrichiamata ditta risulta cessata nell’anno 1993, come da eseguita visura camerale".

6) Con memoria del 23 giugno 2011, il Consorzio resistente ha eccepito il difetto di legittimazione della società ricorrente a proporre gravame avverso un provvedimento riguardante la ditta individuale I.S.A. del sig. Antonio Algozzino.

7) Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

8) Il ricorso è infondato.

9) E’ noto che le società di capitali hanno personalità giuridica con un proprio patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dei soggetti che le costituiscono, dei soci e dei loro amministratori.

Quindi la ditta individuale ISA di Antonio Algozzino era soggetto giuridico distinto dalla società ricorrente.

Per trasferire una posizione giuridica soggettiva (come quella di assegnataria delle aree in questione) non è sufficiente, come sostenuto dalla ricorrente, il subentro nell’esercizio di fatto di tale posizione ma è necessario un formale atto di conferimento con relativa perizia di stima (artt. 2464 e 2465 c.c.).

In difetto di un atto di conferimento e/o di cessione avente valore legale idoneo ad attestarne il trasferimento, l’assegnazione delle aree (effettuata con le deliberazioni n. 42 del 22.11.1984 e n. 66 del 22.11.1985) è rimasta dunque nel patrimonio della ditta individuale ISA di Antonio Algozzino, la quale ha continuato ad esistere per cinque anni (fino al 1993) successivi alla costituzione della I.S.A. s.r.l..

Pertanto la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo resiste alla prima censura.

10) Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

11) E’ principio consolidato infatti che "La violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 – che prevede, nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, agli istanti dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda – non può ritenersi tale da produrre ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto, essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo; l’art. 21 octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 marzo 2011, n. 2253).

12) Per le ragioni sopra esposte, in particolare per il fatto che la ditta individuale ISA di Antonio Algozzini (peraltro cessata sin dal 1993) e la società ricorrente sono soggetti giuridici autonomi e distinti, vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti proposti dalla seconda avverso la deliberazione n. 78 del 2.8.2010 con la quale il Consorzio si limita a "prendere atto della decadenza delle assegnazioni di cui alle delibere consortili n. 43/84 e n. 66/85 e atti conseguenti", in ragione della cessazione nel 1993 della ditta titolare come risultante da visura camerale.

13) In conclusione, quindi, deve essere respinto il ricorso introduttivo e dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.

14) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 916/10 in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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