Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 24.3.2011, il Tribunale della Libertà di Palermo rigettava l’istanza di riesame proposta da M.C. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Palermo l’8.3.2001 per il reato di estorsione ai danni di F.F..

Secondo l’accusa, il M. aveva costretto la persona offesa, con gravi forme di intimidazione, a restituirgli l’acconto di Euro 5000 versato per l’acquisto della motobarca "(OMISSIS)" di proprietà del F..

Sotto il profilo della gravità indiziaria, i giudici territoriali sottolineavano i contatti telefonici nel corso dei quali era emerso che il M. aveva sollecitato l’intervento di "gente calma e a modo"; il rinvenimento, a bordo della motobarca "(OMISSIS)", di una bottiglia di plastica contenente liquido incendiario; il rinvenimento, indosso al M., della somma di Euro 900 in banconote previamente contrassegnate dai CC di Terrasini, che investigavano sulla vicenda. In punto di esigenze cautelari, i giudici territoriali rilevavano il pericolo di inquinamento probatorio anche per la possibilità di intervento della "gente calma e a modo", rimasta non identificata, ed escludevano l’adeguatezza di qualunque altra misura cautelare meno restrittiva. Ricorre personalmente l’imputato, deducendo con il primo motivo, il vizio di violazione e falsa applicazione dellàart. 629 c.p., e il difetto di motivazione dell’ordinanza in punto di gravità indiziaria. I giudici territoriali, in sostanza, avrebbero illogicamente trascurato che nel corso delle conversazioni intercettate il ricorrente aveva mostrato di esser al corrente delle indagini dei carabinieri, mostrando di essere dalla parte della vittima, e non avrebbe d’altra parte avuto remore nell’utilizzare le proprie utenze telefoniche, a conferma della sua estraneità ai fatti. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

La motivazione dell’ordinanza non si presta a censure sotto il profilo della valutazione della gravità indiziaria, che non può certo essere esclusa, a fronte delle indicazioni di prova sottolineate dai giudici territoriali, da questa o quell’espressione usata incidentalmente dall’imputato nel corso delle conversazioni intercettate. Quanto all’utilizzazione di utenze agevolmente riconducigli al M., il ricorrente nemmeno deduce di avere avuto tempestivamente conoscenza di essere stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche, ciò che svaluta definitivamente un dato comunque di per sè tutt’altro che decisivo.

Il ricorso è fondato, invece, in punto di esigenze cautelari.

Al riguardo, la motivazione del tribunale, specie in ordine all’adeguatezza della più grave misura custodiale, appare in effetti eccessivamente lacunosa, essendo di fatto incentrata esclusivamente su un presunto pericolo di inquinamento probatorio desunto dalla mera possibilità di intervento sul corso delle indagini di non meglio identificati personaggi di cui non è nemmeno certa l’esistenza. Alla stregua delle precedenti considerazioni l’ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con il rigetto, nel resto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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