T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 688 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 4 agosto 1999 e depositato il successivo giorno 9, la società I. a r.l. – appaltatrice dei lavori di sistemazione della strada Litoranea Scauri lotto PB/21 in virtù di contratto stipulato il 4.4.1985 con la Provincia di Latina, ha impugnato l’atto di approvazione del collaudo meglio specificato in epigrafe, con cui si deliberava: 1) di approvare le risultanze del collaudo tecnico relativo all’esecuzione dei lavori di sistemazione del Lungomare di Scauri – Lotto PB21 – redatto dal collaudatore Ing. Vincenzo Ialongo nell’importo di Lire 13.615.976, di cui Lire 6.982.738 per residuo credito dell’imposta e Lire 6.633.237 quale residuo 15% sulla revisione prezzi; 2) di svincolare le polizze prestate a titolo di garanzia nelle forme descritte per l’adempimento degli oneri e obbligazioni contrattuali e per lo svincolo anticipato delle ritenute di legge.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del DPR 16.7.1962 n. 1063, dell’art. 4 della L. 741/81, dell’art. 1224 c.c. e della L. n. 700/74; eccesso di potere per sviamento.

Lamenta che, in violazione delle suddette norme, l’Amministrazione non avrebbe riconosciuto il pagamento di Lire 52.389.999 per interessi maturati per ritardato pagamento delle somme dovute.

3) Con atto depositato il 4 novembre 1999, si è costituita in giudizio la Provincia di Latina.

4) Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) In via preliminare, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

6) E’ principio consolidato che "In tema di appalto di opere pubbliche rientrano nella giurisdizione dell’a.g.o. le domande di condanna dell’ente pubblico al pagamento di una certa somma per preteso errato computo del miglioramento del ribasso d’asta e di altre somme per prezzi contrattuali dovuti, per liberazione dei decimi relativi ai prezzi, per interessi sulla cauzione, per interessi maturati a causa di ritardato pagamento degli stati di avanzamento, nonché la domanda di condanna alla corresponsione di un compenso per mancati utili, al risarcimento di danni per i ritardo nella consegna dei lavori, per sospensioni illegittime e incompletezza dell’opera" (Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 1985, n. 4341).

7) Né tali conclusioni risultano successivamente smentite dagli articoli 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dall’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, atteso che devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici concerne la solo fase pubblicistica della gara, ivi compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti, ma non riguarda la fase relativa alla esecuzione del rapporto contrattuale (Cass. SS.UU. 18 aprile 2002, n. 5640): del resto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo si giustifica logicamente solo in relazione alla fase pubblicistica delle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, ma non anche in quella in cui, in cui stipulato il contratto, si è in presenza di rapporti assolutamente paritetici in cui la posizione della pubblica amministrazione non differisce in alcun modo da quella di qualsiasi altra parte contrattuale (cfr. C.d.S. sez. IV 12.9.2006 n. 5318).

8) Tanto premesso, la controversia in esame riguarda la pretesa della ricorrente a vedersi riconosciuta la corresponsione di interessi maturati per ritardato pagamento degli importi corrisposti dall’Amministrazione appaltante e come tale, in base al costante orientamento giurisprudenziale richiamato, è attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

9) In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

10) Le spese vanno compensate attesa l’assenza di attività difensiva da parte della Provincia resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 735/99, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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