Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31659 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6.4.2011 il Tribunale della Libertà di Firenze rigettava l’istanza di riesame proposta da I.L. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Arezzo per i reati di ricettazione e resistenza a pu in concorso con B.G..

2. Il B. era stato arrestato in flagranza di reato a seguito di un controllo effettuato da agenti della polizia stradale il 23.2.2011 mentre si trovava a bordo dell’autovettura Ford Escort tg.

(OMISSIS) risultata poi di provenienza furtiva.

Il conducente dell’autovettura riusciva a sfuggire all’arresto dileguandosi dopo avere speronato l’auto dei verbalizzanti e opposto violenza fisica agli agenti.

Dalle indagini era quindi emerso che qualche giorno prima dell’accertamento il B. era stato controllato da personale della questura di Modena insieme allo I..

Visionate le foto del ricorrente disponibili nell’archivio della polizia, gli agenti che avevano effettuato il controllo del 23.2.2011 lo riconoscevano come il soggetto alla guida dell’autovettura rubata.

3. Ricorre il difensore, contestando il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla rilevanza indiziaria attribuita dai giudici del riesame ai riconoscimenti fotografici operati dai verbalizzanti, probabilmente suggestionati dall’irrilevante circostanza del precedente controllo del ricorrente insieme al B.; e lamentando altresì, sotto gli stessi profili di legittimità, la svalutazione dell’alibi fornito dall’imputato, accertato a seguito delle indagini difensive.

Ancora, le valutazioni del tribunale sarebbero elusive sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto contestato ex art. 648 c.p., rispetto all’alternativa ipotesi del concorso del ricorrente nel furto dell’autovettura in oggetto.

La motivazione dell’ordinanza sarebbe carente, infine, anche in punto di esigenze cautelari; il pericolo di fuga sarebbe escluso dalla modesta entità della pena che potrebbe verosimilmente essere inflitta all’imputato, a prescindere dalla possibilità che lo stesso possa beneficiare della sospensione condizionale; il pericolo di reiterazione dei reati sarebbe smentito dalla documentazione fornita dall’imputato e comunque il tribunale non avrebbe dato conto dell’esclusiva adeguatezza della più grave misura custodiale.

Motivi della decisione

1. Sotto il profilo della gravità indiziaria, il Tribunale ha correttamente apprezzato i concordi riconoscimenti fotografici dell’imputato da parte degli agenti della polizia stradale che avevano effettuato il controllo del 23.2.2011. L’utilizzabilità di tali individuazioni è indiscutibile, mentre corrisponde a mere illazioni difensive l’ipotesi della suggestione che avrebbe condizionato i riconoscimenti, a causa degli accertati, precedenti rapporti dello I. con il B., che, esclusa la suggestiva ipotesi della suggestione, concorrono in realtà al giudizio di gravità indiziaria. Del tutto coerente, rispetto all’apprezzamento di dati di prova provenienti da soggetti particolarmente qualificati, è poi la svalutazione dell’alibi fornito dall’imputato.

2. Le valutazioni del tribunale in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato come ricettazione, possono in effetti apparire elusive, ma corrispondono in realtà al dato di fatto dell’accertato possesso, da parte dell’imputato, di un bene di provenienza furtiva, in assenza di qualunque giustificazione sulle circostanze del suo acquisto, fosse pure nella direzione di una semplice attenuazione della responsabilità penale.

3. In punto di esigenze cautelari, non è dato comprendere, per la genericità dei riferimenti difensivi, quale decisiva documentazione l’imputato avrebbe prodotto per dimostrare l’inesistenza del pericolo di fuga, in ogni caso, il tribunale correttamente rileva che l’imputato ha già tentato di sottrarsi con la fuga alle proprie responsabilità. 4. Sotto profilo dell’adeguatezza della più grave misura custodiale, i giudici del riesame sottolineano convenientemente anche gli specifici precedenti penali dell’imputato, che rendono alquanto ottimistiche le valutazioni difensive sul futuro trattamento sanzionatorio, valutazioni comunque intrinsecamente poco apprezzabili, una volta esclusa la possibilità che l’imputato ottenga il beneficio della sospensione condizionale.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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