T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-09-2011, n. 7302 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2011, depositato il successivo 1° settembre, il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, domanda l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’interno meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito d’autorità, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, con effetto immediato, dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio alla Questura di Pescara.

Questi i dedotti motivi di gravame:

1) violazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – violazione dell’art. 10bis della stessa legge;

2) eccesso di potere – mancanza di motivazione in ordine al contemperamento tra esigenze familiari ed esigenze di prestigio della p.a..

2. Costituitasi in resistenza, l’intimata amministrazione domanda il rigetto del gravame, di cui sostiene l’infondatezza.

3. All’odierna camera di consiglio, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

4. Alla luce degli elementi acquisiti al fascicolo di causa, i punti salienti della controversia possono essere riassunti come di seguito.

Il ricorrente veniva rinviato a giudizio nel corso del 2004 ex artt. 81, 110 e 317 c.p., incolpazione consistente nell’aver costretto, in concorso con altri agenti, durante i turni di notte di servizio presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Ostiense, alcune cittadine extracomunitarie, dedite alla prostituzione e prive di permesso di soggiorno, con abuso di qualità e poteri, a compiere e subire atti sessuali nei locali dell’ufficio di appartenenza, ove erano state condotte per accertamenti, in cambio del loro rilascio senza alcuna conseguenza.

Una prima procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale, avviatasi nel 2003, veniva sospesa (nota 1° giugno 2004), stante l’avvenuta sospensione cautelare dal servizio dell’agente (decreto 25 aprile 2004).

In seguito, il ricorrente, assolto dall’incolpazione con formula piena con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma 8 novembre 2004, n. 46872004, divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2005, veniva reintegrato in servizio con provvedimento del 22 novembre 2005.

L’amministrazione archiviava indi il procedimento di trasferimento con atto del 9 marzo 2006.

Purtuttavia, la stessa sentenza di assoluzione, ipotizzando che il reato di cui sopra fosse stato commesso in data diversa da quella contestata, disponeva la trasmissione degli atti al PM competente.

In data 23 ottobre 2009 interveniva a carico del ricorrente nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Nel corso del 2010 si avviava indi il nuovo procedimento di trasferimento, portato a compimento nel 2011, con l’atto qui impugnato.

5. Tanto premesso, le dedotte censure non sono meritevoli di favorevole considerazione.

Infatti, il ricorrente lamenta:

– la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Ma l’amministrazione ha versato in atti sia la comunicazione in parola (datata 7 luglio 2010) sia le difese procedimentali svolte dall’interessato;

– la mancata comunicazione ex art. 10bis della l. 241/90, dei motivi ostativi all’accoglimento delle osservazioni formulate. Ma sul punto, sostiene, correttamente, l’amministrazione che la disposizione invocata si applica ai procedimenti avviati su istanza di parte. In ogni caso, poi, il provvedimento impugnato confuta tali osservazioni;

– la mancata motivazione sul contemperamento tra le esigenze familiari del ricorrente e quelle del prestigio del Corpo di appartenenza. Al punto è invece dedicato un paragrafo, per quanto succinto, dell’atto, che evidenzia con ogni chiarezza la ritenuta prevalenza delle ragioni di interesse pubblico;

– la circostanza che il precedente procedimento di trasferimento è stato archiviato. Il rilievo non ha pregio, essendo correlata tale archiviazione ad un procedimento penale diverso rispetto a quello allo stato pendente.

6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere alla parte resistente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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