Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ha proposto ricorso per cassazione G.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 6.10.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Savona il 18.12.2006, per i reati di rapina e lesioni personali volontarie in danno di H.Y., dichiarò la prescrizione di quest’ultimo reato e ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Deduce il difensore:

a) il vizio di violazione di norme processuali in relazione all’acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari sull’erroneo presupposto della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 512 c.p.p., trattandosi di soggetto extracomunitario e non essendo sufficiente che egli avesse un lavoro più o meno stabile e una residenza fissa in Italia;

b) il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla mancata valorizzazione delle spiegazioni fornite dall’imputato e dal suo complice sui motivi dello scontro con la persona offesa;

tanto il G. che il suo complice avevano infatti dichiarato che l’ H. aveva il giorno prima sottratto un portafogli al fratello del ricorrente, e di avere quindi agito non a scopo di rapina, ma per vendicare il torto subito dal congiunto del G.;

il fatto andrebbe quindi ricondotto, al più, alla meno grave ipotesi di reato di cui all’art. 393 c.p.;

c) il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena;

sarebbe ingiustificatamente troppo esigua la riduzione di pena conseguente alla dichiarazione di prescrizione del reato di lesioni.

Motivi della decisione

1. La questione processuale è poco più che accademica, dal momento che la storicità dello scontro tra l’ H., il G. e il suo originario coimputato, giudicato separatamente, è provata per le stesse ammissioni di questi ultimi, e attraverso la deposizione del teste G., presente ai fatti; in ogni caso, le valutazioni dei giudici di merito sull’imprevedibilità dell’allontanamento dell’ H. dal territorio italiano non si prestano a censura, in quanto sottolineano circostanze idonee a far presumere la stabilità del soggiorno della persona offesa in Italia, come la disponibilità di un’occupazione lavorativa e di una residenza fissa;

2. I presunti scopi rivendicativi dell’imputato non escludono la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ex art. 628 c.p., perchè nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè1 questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Corte di Cassazione 06/03/2009 SEZ. 2^, Vivian e altro).

Peraltro, l’imputato avrebbe agito per un interesse non proprio ma di un terzo, e non ha fornito nessuna indicazione sulla corrispondenza tra quanto sottratto alla persona offesa e il danno in precedenza subito dal fratello, decisiva per l’ipotizzabilità del reato di cui all’art. 393 c.p., in alternativa a più gravi imputazioni (Corte di Cassazione 19/05/2010 SEZ. 5^ Tallarico).

3. Il motivo sul trattamento sanzionatorio più che generico è incomprensibile, poichè la Corte territoriale ha eliminato, com’è ovvio, l’aumento di pena in concreto stabilito dal giudice di primo grado per il reato di lesioni, senza dire che se fosse esigua la riduzione operata dalla corte territoriale, altrettanto lo sarebbe stato il precedente aumento per continuazione stabilito dal giudice di primo grado.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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