T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-09-2011, n. 7289 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Con ricorso notificato in data 12 agosto 2011, depositato il successivo 25 agosto, la ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento 23 giugno 2011 del Ministero della giustizia, recante la comunicazione del giudizio di inidoneità della medesima agli accertamenti psicofisici relativi al concorso pubblico meglio indicato in epigrafe, per la presenza di un tatuaggio.

Deduce la ricorrente violazione dell’art. 123, lett. c), del d. lgs. 443/1992 per difetto di motivazione e inesistenza, in concreto, della causa di esclusione, errata applicazione della norma.

2. Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione, senza formulare specifiche difese.

3. All’odierna camera di consiglio, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

4. Il gravame è fondato.

L’art. 123, comma 1, lett. c), del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell’individuare, tra altre, quali cause di non idoneità nel Corpo, gli esiti di lesioni della cute, ha cura di specificare che "…I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme".

Ne deriva che, per pervenire al giudizio di inidoneità, la Commissione valutatrice non può limitarsi a rilevare la presenza di un tatuaggio e a richiamare la ridetta disposizione, atteso che né l’uno né l’altro elemento supportano il giudizio stesso, in difetto di una specifica valutazione attinente la suscettibilità del tatuaggio a deturpare la persona del candidato o a rivelarne la personalità abnorme.

E tale incombenza non è stata in alcun modo soddisfatta dal provvedimento impugnato, che si limita a rilevare "tatuaggio – lettera c art. 123".

Di talchè l’esclusione si profila del tutto carente di motivazione, oltreché in contrasto con la stessa norma richiamata nel provvedimento.

Ad abundantiam, rileva il Collegio che la causa di inidoneità non emerge neanche ex se.

La ricorrente, invero, espone e comprova mediante allegazione di fotografie – e l’elemento non è stato contestato dalla parte resistente – che il tatuaggio che ha determinato l’avversato giudizio è di piccole dimensioni, è situato sul polso e consiste in due lettere, costituenti le iniziali delle proprie generalità.

Di talchè non è dato in alcun modo ravvisare nella fattispecie la oggettiva sussistenza della causa di inidoneità evocata nell’atto.

5. Il ricorso deve, per quanto sopra, essere accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato provvedimento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato.

Condanna il Ministero della giustizia a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00 euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *