T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-09-2011, n. 7305 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I1 dott. G.F. è dirigente di II fascia del M.I.U.R., con qualifica dirigenziale conseguita a conclusione del procedimento concorsuale pubblico per titoli ed esami, a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il ricorrente, nel corso degli ultimi anni, ha svolto le funzioni connesse all’incarico dirigenziale nelle principali strutture dell’amministrazione centrale come da curriculum in atti.

Asserisce l’interessato di percepire attualmente la retribuzione di posizione (III livello retributivo) attribuitagli in forza del Decreto del Capo Dipartimento per la Programmazione del M.I.U.R. adottato il 19 aprile 2006.

La revisione della ponderazione degli Uffici del M.I.U.R" più volte sollecitata dalle OO.SS. di categoria ha avuto luogo con il provvedimento in epigrafe, che ha definito la valenza economica degli uffici dirigenziali nell’ambito del nuovo assetto organizzativo di cui ai D.P.R.20.01,.09 ed al successivo Decreto applicativo del 27 luglio.

Con il Decreto Dipartimentale n. 13 del 28 luglio 2010 l’Amministrazione ha reiterato la pesatura degli Uffici Ministeriali già operata nel 2005 e con il ricorso in esame parte ricorrente impugna le predette statuizioni, deducendo i seguenti motivi di gravame:

"Violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi ex art.3, L. n. 241./90 e dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, ex art. 4,L.15/09. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria; contraddittorietà ed illogicità manifesta. Sviamento".

Il decreto del Capo del Dipartimento del 21.07.10 contenente l’Atto di indirizzo sulla individuazione dei "criteri generali per la graduazione delle posizioni degli uffici e delle funzioni dirigenziali di livello non generale come definiti con DD.P.R. 14.01.09, N. 16 e 20.01.09, n.17" espone una serie di "criteri generali" talmente vaghi ed astratti da risultare del tutto insufficienti al fine della concreta ponderazione delle posizioni degli uffici e delle funzioni dirigenziali.

Altrettanto vaghi risultano i criteri generali indicati alle lettere B, C e D del Decreto Dip. 21,.07.10, in assenza di concreti parametri, quali i programmi (molto ampi ed estesi nel caso dell’Ufficio cui è assegnato il ricorrente) ed il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicitià desumibili da specifiche verifiche, che hanno collocato in posizione di eccellenza (vedi schede di valutazione del dott. F) l’Ufficio diretto dal Dirigente odierno ricorrente.

Infatti, immotivatamente le funzioni di consulenza, studio e ricerca nella Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, il cui bacino di utenza in relazione agli specifici servizi è obiettivamente uno dei più elevati nell’ambito del1’Amministrazione centrale, vengono classificate al livello più basso, con l’attribuzione del punteggio totale di 25 e con l’assegnazione di punti 1 (voce Aa, Ab, Bb) nella relativa scheda predisposta per la "pesatura" degli Uffici centrali.

Altrettanto incongrue appaiono le valutazioni assegnate alle varie voci contemplate dal suindicato Atto di indirizzo, ove si confrontino con le analoghe attribuzioni riconosciute alla "Funzione di consulenza. studio e ricerca" della Direzione Generale per il personale scolastico, i cui coefficienti di ponderazione assommano a punti 41 (2 livello stipendiale), contro i 25 punti (3 livello stipendiaie) attribuiti all’Ufficio del ricorrente.

Va osservato come per l’Ufficio valutato con ii maggior punteggio (a1) il Capo del Dipartimento abbia adottato il Decreto di "correzione di errore materiale" n. 16 in data 24.09.10, registrato il 03.11.10, con iI quale si dispone:

"la scheda allegata al citato decreto del28 luglio 2010, relativa alla Direzione generale per il personale scolastico è parzialmente modificata, per quanto riguarda la graduazione della funzione di consulenza, studio e ricerca, secondo l’allegato al presente provvedimento".

Nessuna correzione risulta effettuata, invece, per il punteggio attribuito all’omologo Ufficio del dr. F, erroneamente valutato p.25 anziché 41.

E tutto ciò in violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/90; dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e dei personale delle amministrazioni pubbliche ed il collegato principio di trasparenza espressamente enunciato nell’art. 4 della menzionata L. n. 15/09.

Gli atti in epigrafe sono assolutamente privi di qualsiasi riferimento ad un’eventuale attività istruttoria, non avendo alcun pregio l’affermazione generica: "Sentiti i Capi di Dipartimento e i Direttori Generali, che hanno espresso le proprie valutazioni".

In definitiva, I’assegnazione dei punteggi complessivi per la graduazione degli uffici, finisce per discriminare immotivatamente l’odierno ricorrente rispetto ad altri Dirigenti addetti ad analogo ufficio (cfr. Direzione Generale per il personale scolastico), pur in presenza dei risultati elevatissimi conseguiti ed utilizzati proficuamente dall’ Amministrazione.

Comunque, per evitare una palese ed insanabile contraddizione emersa dal procedimento valutativo operato dalla P.A., all’Ufficio del ricorrente non può negarsi almeno l’attribuzione del punteggio di 41 non inferiore a quello assegnato all’omologo Ufficio del Personale della scuola.

È mancata qualunque comunicazione personale degli atti in epigrafe al ricorrente, pur trattandosi di atti produttivi di effetti giuridici ed economici rilevanti sul trattamento retributivo, pensionistico e di fine rapporto di lavoro.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Con un’unica articolata doglianza parte ricorrente, lamenta la violazione dell’ obbligo della motivazione dei menzionati provvedimenti amministrativi, ex articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e la violazione dell’ obbligo di trasparenza, con particolare riferimento alla valutazione dei coefficienti di ponderazione nella graduazione degli uffici dirigenziali.

Peraltro, sostiene parte ricorrente, che l’Amministrazione avrebbe operato una disparità di trattamento dal momento che il coefficiente di ponderazione attribuito all’Ufficio della ricorrente (25 punti) rientra, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione – parte variabile, nella fascia stipendiale di terzo livello rispetto al corrispondente Ufficio di consulenza, studio e ricerca incardinato nella Direzione generale del personale scolastico, collocato nella fascia stipendiale di secondo livello (punti 41).

Tale retribuzione di posizione (parte variabile, attribuita alla parte ricorrente e corrispondente al III livello retributivo) deriverebbe dall’illegittima pesatura degli uffici ministeriali già intervenuta in precedenza con Decreto del Capo Dipartimento del 19 aprile 2006 con la conseguenza che anche l’attuale graduazione dell’Ufficio di consulenza, studio e ricerca presso la Direzione Generale per le risorse umane, ove la medesima ha continuato a prestare servizio, avrebbe illegittimamente ed inadeguatamente valutato l’ufficio, al III livello retributivo, secondo quanto stabilito dal successivo Decreto Dipartimentale del 13 luglio 2010.

Le doglianze sono prive di fondamento posto che non ravvisa il Collegio alcun vizio di motivazione, né di disparità di trattamento nell’atto organizzatorio dell’Amministrazione volto alla graduazione degli uffici ministeriali non esplicanti efficacia diretta sulla posizione giuridica di parte ricorrente ma efficacia mediata e riflessa sul trattamento retributivo.

A tale riguardo giova soffermarsi sul procedimento previsto dalla legge per la graduazione degli Uffici ministeriali con le seguenti precisazioni:

1) il decreto del 19 aprile 2006, fu disposto in esecuzione dell’ Atto di concertazione adottato ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro 1998 – 2001 e 2002 – 2006, all’ epoca, regolarmente sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

2) Il provvedimento del 13 luglio 2010 è conseguente alla emanazione dei criteri cui riferire la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, disposta non più ai sensi dell’ articolo 54 del C.C.N.L. Area I Dirigenza ministeriale, ma in applicazione dell’articolo 40 del D.Lvo n. 165 del 2001, così come modificato dall’articolo 54 del D.Lvo n. 150 del 2009. Ciò in ragione del fatto che tale norma non coinvolge le Organizzazioni sindacali in materia di organizzazione degli uffici. Ed, infatti, la graduazione delle strutture con competenze gestionali e quelle con funzioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale rientra nella materia della organizzazione degli uffici.

3) il provvedimento di graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale è riservato all’Organo di vertice delle Amministrazioni, riconducibile alle previsioni del D.Lvo. n. 165 del 2001, articolo 2, comma l, quale atto di macroorganizzazione della struttura ministeriale. La concreta individuazione di ciascun ufficio, in distinti livelli retributivi, richiede, pertanto, una attività decisionale esclusivamente riservata all’Amministrazione che stabilisce i coefficienti di ponderazione nella graduazione degli uffici stessi.

4) Il risultato della graduazione è l’attribuzione di un valore economico (o peso) ad ogni posizione dirigenziale nell’organizzazione ministeriale, secondo la complessità della struttura nella quale il dirigente è chiamato ad operare, indipendentemente dalla situazione relativa al rapporto di lavoro.

5) I criteri in base ai quali viene operata tale ponderazione si riferiscono alle dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione nell’ organizzazione dell’ Amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla posizione. Essi sono poi diversamente accostati in relazione alle diverse tipologie di uffici (uffici di consulenza, studio e ricerca; uffici ispettivi; uffici operativi centrali; uffici operativi periferici). Più in particolare:

A – CRITERI ATTINENTI ALL’ AMPIEZZA DELLA STRUTTURA

Punteggio

a) dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate all’ufficio:

molto elevate 7

elevate 5

apprezzabili 3

discrete 1

b) dimensioni dell’area territoriale di competenza, se individuata, e/o del bacino di utenza in relazione agli specifici servizi:

molto elevate 7

elevate 5

apprezzabili 3

discrete 1

B – CRITERI ATTINENTI ALL’ ALLOCAZIONE DELLA POSIZIONE NELL’ AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE:

a) grado di autonomia rispetto all’ organo sovraordinato:

molto elevato 7

elevato 5

apprezzabile 3

discreto 1

b) rilevanza delle relazioni con altre amministrazioni, enti o uffici esterni all’ amministrazione:

molto elevata 7

elevata 5

apprezzabile 3

discreta 1

C – CRITERI ATTINENTI ALLE RESPONSABILITA" IMPLICATE DALLA POSIZIONE:

a) rilevanza giuridica, economica e sociale dell’attività di competenza:

molto elevata 7

elevata 5

apprezzabile 3

discreta 1

b) discrezionalità dell’ attività di competenza

molto elevata 7

elevata 5

apprezzabile 3

discreta 1

D – CRITERI ATTINENTI AI REQUISITI RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA" DI COMPETENZA:

a) livello di impegno richiesto dalla specifica posizione:

molto elevato 7

elevato 5

apprezzabile 3

discreto 1

b) livello di specializzazione professionale richiesto dall’ufficio:

molto elevato 7

elevato 5

apprezzabile 3

discreto 1

c) coordinamento di alte professionalità, anche esterne all’amministrazione ed anche nell’ ambito di commissioni e organi collegiali:

molto elevato 7

elevato 5

apprezzabile 3

discreto 1

Sulla base del suesposto procedimento ne consegue che il provvedimento finale di graduazione delle posizioni degli uffici e delle funzioni dirigenziali non produce effetti diretti nei confronti dei dirigenti, ma, a seconda che essi siano preposti ad un ufficio o ad una specifica funzione (come i dirigenti con funzioni di consulenza, studio e ricerca) o ad altro ufficio o funzione, configura, di conseguenza, quale sia la portata della retribuzione di posizione di parte variabile che compete ai dirigenti medesimi.

Infatti, se il dirigente viene incaricato di altro ufficio o funzione, che abbia una posizione diversa, cambia anche la retribuzione di posizione del dirigente: se il nuovo ufficio o funzione ha un peso superiore al precedente, il dirigente percepirà una retribuzione più alta; viceversa, se il nuovo ufficio o funzione ha un minor peso rispetto al precedente, il dirigente percepirà una retribuzione di posizione inferiore.

Nel contesto sopra delineato, le censure sollevate da parte ricorrente appaiono prive di fondamento giuridico posto che non è ravvisabile una violazione dell’ obbligo della motivazione, ex articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e di trasparenza, con riferimento ad un atto organizzatorio (collocazione dei singoli uffici ministeriali, compreso quello della ricorrente, nell’ ambito della graduazione degli uffici stessi,) non contemplante recta via la posizione giuridica di parte ricorrente, la cui motivazione non può non esprimersi ed attuarsi pienamente nel peso attribuito agli specifici coefficienti di ponderazione summenzionati, nei confronti dei quali parte ricorrente non formula alcuna circostanziata doglianza

Né è rinvenibile nella procedura di cui si controverte una doglianza di disparità di trattamento, posto che la medesima implica identità di posizioni giuridiche non rinvenibili nella specie trattandosi di uffici similari ma non identici collocati in diverso contesto strutturale

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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