T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-09-2011, n. 7301 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 22.11.04, il M.I.U.R. ha indetto un corsoconcorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata esclusa dalla prova orale del corsoconcorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Il giudizio di non idoneità della ricorrente è priva di qualsiasi supporto motivazionale. -,

Il giudizio, a quanto è dato sapere, risulta espresso attraverso il solo punteggio numerico, senza alcuna motivazione idonea a giustificare l’iter logico seguito, con conseguente illegittimità del procedimento valutativo.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE "(ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO" – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI. ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO "- "VIOLAZIONE DELL’ ART. 97 COST

Il difetto di motivazione emerge anche sotto ulteriori profili, in applicazione dell’art.11 del bando di concorso.

Ciò, nonostante, la P.A. si è limitata ad una valutazione numerica, senza alcun riferimento ai criteri valutativi.

I criteri di massima predeterminati dalla Commissione di concorso – generici, indeterminati ed equivoci – sono assolutamente inidonei a fungere da parametro di conformazione della correzione e da supporto logico – motivazionale.

Al riguardo, si evidenzia. che è principio pacifico in giurisprudenza che in mancanza della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e, come nella specie, in presenza di criteri assolutamente generici, l’attribuzione del punteggio non è sufficiente a soddisfare la congrua ed adeguata motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/90 imposta per tutti gli atti amministrativi ivi compresi quelli concorsuali.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Nelle more dell’attivata tutela giurisdizionale con ordinanza n. 5424/06, il T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso introduttivo e, per l’effetto, ha disposto l’ammissione alle successive prove di concorso.

Per effetto di tale provvedimento cautelare, la ricorrente ha regolarmente frequentato il previsto corso di formazione.

In data 04.05.2007, ha pure conseguito apposito attestato, con il quale si da conto del completamento delle attività formative con esito positivo.

Asserisce al riguardo parte ricorrente, che, a seguito della pubblicazione delle previste graduatorie generali di merito, la interessata ha avuto modo di rilevare che, nonostante il superamento delle attività formative e delle presupposte prove di concorso, non è stata inserita nel relativo elenco.

Con motivi aggiunti del 02.08.2007, parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

A) ILLEGITTIMITÀ PER VIZI PROPRI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Sulla base dell’ordinanza cautelare n. 5424 del 28.09.06, la ricorrente ha partecipato al corso di formazione, come previsto dall’art. 16 del Bando di Concorso presso l’Istituto Tecnico per il Turismo "C. Colombo", ultimando con esito positivo l’attività formativa.

Ciononostante, la P.A. non ha inserito parte ricorrente nella graduatoria di merito e/o nella graduatoria degli ammessi con riserva.

In tale esatto contesto, è evidente l’illegittimità degli atti impugnati per erroneità manifesta e violazione del giudicato cautelare.

Per altro verso, in applicazione dell’art. 4 – comma 2 bis del D.L. n. 115/05, "conseguono ad ogni effetto…. il titolo per il quale concorrono i candidati….. che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime…. sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali’.

Nella specie, il ricorrente:

a – è stato ammesso con riserva alle prove di concorso in virtù di provvedimento cautelare del T.A.R.;

b – in esecuzione del suddetto provvedimento ha sostenuto la prova orale, superandola ampiamente e, quindi, conseguendo l’idoneità anche ai sensi dell’arto 4 – comma 2 bis succitato;

c – ha sostenuto e superato, infine, il corso di formazione.

Ne consegue, il diritto della ricorrente all’inserimento nelle apposite graduatorie di merito e, quindi, alla successiva nomina a Dirigente Scolastico.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

La Circolare Ministeriale n. 40 del 26.04.2007 risulta manifestamente illegittima ove si consideri che:

a – crea una evidente disparità di trattamento;

b – "svuota" di qualsiasi "effettività la tutela giurisprudenziale conseguita dinanzi al competente Giudice amministrativo;

c – di fatto, viola il giudicato di codesto Ecc.mo T.A.R.;

dpospone, del tutto immotivatamente, la posizione di coloro i quali hanno conseguito l’idoneità e/o hanno superato le prove di concorso in seguito a provvedimenti di ammissione resi dal G.A. a coloro i quali non sono stati "ultimi" di provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A. e censurati dal T.A.R.; in tal modo, dunque, "penando" due volte coloro i quali sono stati costretti ad adire la competente Autorità Giudiziaria.

In altri termini, qualora la P.A. avesse inteso escludere la ricorrente dalla impugnate graduatorie in applicazione del "criterio" fissato dalla predetta circolare, gli atti impugnati sarebbero, comunque, manifestamente illegittimi, in uno alla circolare presupposta.

B – ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA per i vizio degli atti presupposti censurati con il ricorso introduttivo.

Con II motivi aggiunti del 10.09.2007 parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90 – ART. 1 – COMMI 618 E 619 DELLA L. N. 296/06 – CIRCOLARE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 40 DEL 26.04.07) ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA’

PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST..

1.1 – In applicazione dell’art. 1 – comma 618 della L. n. 296/06 (legge finanziaria per l’anno 2007), come modificato dall’art. l comma 6 sexies del D.L. n. 300/2006 convertito con L. n. 17/07, le nomine, con riferimento ai posti messi a concorso con decreto M.P.I. del 22.11.04, "… sui posti vacanti disponibili relativi agli a.s. 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale positivo previsto dal bando medesimo… ".

Allo stesso modo, in applicazione della circolare n. 40 del 26.04.07 del Ministero dell’Istruzione "una volta completate le nomine di cui al punto 1) le SS.LL. nomineranno i candidati inclusi, nella aliquota del 10% di cui al comma 18 dell’art. 11 del D.D.. 22.11.04 successivamente, nomineranno i candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano superato le prove d’esame propedeutiche alla fase della formazione ed abbiano utilmente partecipato alla predetta fase… ".

In particolare, poi, l’allegato 1 della suddetta circolare ha previsto il conferimento delle nomine secondo il seguente ordine:

"1 – vincitori concorso ordinario (D.D.G. 22.11.04);

1.1 – candidati inclusi nell’aliquota del 10% (art. 11 – comma 18 D.D.G. 22.11.04);

1.2 – candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale (art. l – comma 6 – sexies, D.L. n. 300/06, convertito con L. n. 17/07;

Nonostante quanto sopra, la P.A, con l’allegato C della nota prot. n. 6146 del 24.08.07 (impugnata con i presenti motivi aggiunti) ha redatto l’ "ordine alfabetico dei candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale (sequenza 1.2 – art. 1 comma 6 sexies D.L. n. 300/06 convertito con L. n. 17/07/’, senza inserire la ricorrente.

Per altro verso, in applicazione dell’art. 4 – comma 2 bis del D.L. n. 115/05, "conseguono ad ogni effetto… il titolo per il quale concorrono i candidati… che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime… sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali".

Ne consegue, il diritto della ricorrente all’inserimento nelle apposite graduatorie di merito e, quindi, alla successiva nomina a Dirigente Scolastico.

Da qui la erroneità manifesta; il difetto assoluto di motivazione, la disparità di trattamento.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 DELLA L. N. 241/90 ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA" – PERPLESSITA" – ILLOGICITA" – SVIAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Non è dato comprendere, cioè, sulla base di quali presupposti la P.A., abbia ritenuto di non inserire la ricorrente nell’elenco degli ammessi con riserva, nonostante il possesso di tutti i presupposti tipici normativi.

In tale esatto contesto, è evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90.

Motivi della decisione

Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono palesemente infondati.

Ed invero osserva il Collegio che con il ricorso introduttivo parte ricorrente censura l’esclusione dalla prova orale nella parte riguardante l’attribuzione del correlativo punteggio, mentre con i I e II motivi aggiunti aggredisce la fase procedimentale successiva, alla quale parte ricorrente è stata ammessa per effetto delle pronunce cautelari indicate nelle premesse di fatto, sfocianti nella graduatoria finale.

Relativamente alle doglianze riguardanti il ricorso introduttivo viene dedotta la carenza di motivazione riguardante il punteggio ottenuto da parte ricorrente nella prova scritta che ha provocato l’esclusione dalla prova orale in questa sede impugnata.

A tale riguardo osserva il Collegio che per costante orientamento giurisprudenziale, "anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’onere di motivazione della violazione delle prove scritte di un concorso pubblico è sufficientemente adempiuto con la solita attribuzione del punteggio numerico, questa ultima essendo un "espressione sintetica ed eloquente della valutazione compiuta dalla Commissione, con la conseguenza che, se per un verso, non occorre integrare il punteggio numerico con un "apposita motivazione, un obbligo di motivazione integrativa si pone solo nel caso in cui vi sia un contrasto totalmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della Commissione da configurare un "eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo" (cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2005, n. 110; idem 5 agosto 2005, n. 4165).

L’evenienza da ultimo segnalata, peraltro, non è stata dedotta e comunque non risultano, come prima precisato, elementi sintomatici in base a cui configurarla.

D’altra parte il principio secondo cui il punteggio numerico assolve al ruolo di "elemento necessario e sufficiente di emersione dello stesso iter logico seguito nella valutazione, quando si correla alla prefissazione di criteri di cui costituisca la puntuale applicazione (Cons. Stato, Sez. VI 13 febbraio 2004, n. 558; Cons. Stato, Sez. IV; 28 giugno 2004, n. 4782) cfr. C.d.S Se. VI, sent, n. 3147 del 28.2.2006).

Nel caso in esame emerge per tabulas che detti criteri sono ragionevoli e sufficientemente specifici; il che escludeva l’obbligo di una diversa motivazione del punteggio attribuito.

Peraltro, giustamente osserva l’Avvocatura generale dello Stato che dalla relazione prot. n. 27447 allegata, risulta evidente come la non ammissione alla prova orale sia stata determinata dalla votazione per le prove scritte di 15 trentesimi per il saggio e 7 trentesimi per il progetto, votazione ben lontana dai 21 trentesimi previsti per ciascuna prova e quindi non sufficiente per l’ammissione stessa. Più in particolare:

a) La votazione è stata assegnata dalla Commissione esaminatrice, composta da 2 sottocommissioni, nominata con decreti prott. n.n. 2860 del 20/01105, 39709 del 28/09/2006 e 46335 del 04111/2005 (all.ti 18, 19 e 20), che ha fissato, come già sopra riportato, nel verbale n. 31 del 07/11/2005 (all. 5) sia i criteri che i parametri di valutazione con l’ausilio dei modelli PS1 e PS2.(all.ti 3 e 4);

b) nei citati modelli sono stati riportati degli indicatori con i parametri di valutazione indicati dall’art. 11 del bando, la votazione parziale e totale, la motivazione scritta alla votazione stessa, nonché i numeri assegnati in modo del tutto casuale agli elaborati per ciascun candidato;

c) la correzione è avvenuta, così come previsto dalla vigente normativa sui concorsi, in modo anonimo (nel verbale n. 34 del 12 aprile 2006 (all. 21) sono state riportate le modalità di abbinamento del numero, precedentemente assegnato con il nominativo del candidato;

d) la prof.ssa MORONI è risultata abbinata, a conclusione di tutte le operazioni relative alla valutazione delle prove scritte al n.937;

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra specificato, nonché dagli atti, approvati dal Direttore Generale del USR, la procedura, nonché l’operato delle commissioni risultano pienamente conformi a legge.

Relativamente ai I e II motivi aggiunti, i medesimi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

A tale riguardo giustamente l’Amministrazione resistente osserva che la ricorrente non era in possesso dei requisiti previsti dalle citate normative con impossibilità di pretendere l’inserimento nelle graduatorie, ormai esaurite, degli aventi titolo alle assunzioni nei ruoli dei dirigenti scolastici: risulta infatti e non contestato che parte ricorrente non abbia superato né le prove scritte ai fini dell’ammissione agli orali né abbia espletato la prova orale.

Giova premettere, a tale riguardo l’iter procedimentale concorsuale in cui si innesta la presente controversia correlata agli sviluppi procedimentali scaturenti dallo jus superveniens.

Ed in vero il Ministero della Pubblica Istruzione con il D.D.G. del 22111/2004 indiceva il corsoconcorso ordinario a posti di dirigente scolastico, a livello regionale, riservato a coloro che, in possesso di laurea, avessero prestato servizio per almeno 7 anni quali docenti di ruolo.

Detto concorso, in conformità dell’art. 29 D. Lgs 165/2001, era articolato in 4 fasi:

una selezione per titoli, una selezione con prova scritta ed orale, un periodo di formazione ed un esame finale: all’esito dell’espletamento di tutte le fasi era prevista la formulazione della graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori.

Per ogni fase era previsto il necessario conseguimento di un minimo punteggio utile per poter partecipare alla fase successiva: in particolare l’ammissione alle prove scritte era consentita a coloro che, a seguito dell’esame dei titoli professionali, culturali e di servizio posseduti, si fossero collocati in graduatoria in posizione almeno pari a 7 volte il numero dei posti destinati al concorso.

Dopo il superamento delle prove scritte con il punteggio minimo utile pari a 21/30 (da raggiungersi, si precisa, in ciascuna delle 2 prove scritte), era prevista la prova orale all’esito della quale, doveva essere stilata la graduatoria generale di merito e la graduatoria degli ammessi al corso di formazione. A tale corso, inoltre, potevano accedere solo i candidati collocati in posizione utile rispetto al contingente dei posti messi a concorso, oltre un ulteriore 10%, conformemente a quanto stabilito dall’art. Il, c. 18 del bando.

Infine al corso di formazione doveva fare seguito l’esame finale e la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Pubblicata la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, presupposto per l’ammissione alle prove scritte, molti aspiranti, non utilmente inclusi in graduatoria per non aver raggiunto – nella fase della preselezione per titoli – il punteggio minimo necessario all’ammissione alle prove medesime, tra cui parte ricorrente hanno proposto ricorso al giudice amministrativo che, con varie ordinanze cautelari hanno ammesso con riserva gli interessati al prosieguo alla ulteriore fase concorsuale.

Molti aspiranti, pertanto, quindi, parteciparono – con riserva – alle prove scritte. Una parte di essi, avendo conseguito il punteggio utile alla partecipazione alla prova orale, venne ammessa al colloquio ed inclusa, sempre con riserva, nella graduatoria pubblicata il 10/07/2006 per l’ammissione al corso di formazione della durata di nove mesi, in conformità a quanto previsto dal bando di concorso.

Quindi, al percorso formativo, della durata di nove mesi, furono ammessi e i candidati, tutti partecipanti a pieno titolo. (c.d. "pleno jure"), nel numero dei posti destinati al concorso più il 10%, giusto quanto stabilito dal bando nonché quei candidati i quali, avendo sostenuto le prove con riserva, in virtù delle sopra citate ordinanze di sospensiva, si erano inseriti in graduatoria in posizione tale che, qualora avessero partecipato a pieno titolo, avrebbero conseguito il diritto alla ammissione al corso di formazione.

Sullo svolgimento di detto concorso si è poi inserita la "Legge Finanziaria" n. 296 del 27/12/2006 la quale all’art. 1. c. 619 ha sancito: "….. si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a Dirigente scolastico dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione"

Detta legge, pertanto, ha subordinato la nomina a Dirigente scolastico al possesso dei requisiti (laurea e 7 anni di insegnamento di ruolo), al superamento delle prove di esame (scritta ed orale) ed alla conclusione positiva del corso di formazione, della durata di 9 mesi, previsto dal bando di concorso, e ciò anche per quei candidati che erano stati ammessi alle varie fasi concorsuali, con riserva, a seguito di provvedimento cautelare. CosÌ facendo ha pertanto sanato la posizione di quest’ultimi (ricorrenti).

Tale Legge finanziaria ha anche modificato la disciplina di reclutamento dei Dirigenti scolastici. Infatti, il citato art. 1, c. 619, ha sancito anche che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 medesima legge, si proceda alla nomina dei dirigenti che hanno partecipato al concorso per titoli ed esami, senza effettuazione dell’esame finale, cioè quello successivo al corso di formazione, previsto invece dal relativo bando.

La medesima disposizione, infine, in difformità del bando di concorso, ha previsto lo svolgimento di un corso di formazione di 4 mesi per quei candidati che – avendo superato le prove scritte ed orali non si erano posizionati nella graduatoria di merito su posto utile alla frequenza del corso di formazione di 9 mesi.

Ed, infatti, sempre il medesimo comma 619 ha disposto che si proceda sui posti vacanti e disponibili, anche alla nomina degli altri candidati che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione di 9 mesi, previsto dal bando di concorso, ma che non vi hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie, sempre che abbiano svolto – con esito positivo – un apposito corso intensivo (della durata di 4 mesi) indetto dall’ Amministrazione.

Successivamente alla s.c. legge finanziaria il Parlamento ha poi approvato la legge n. 17/2007 (cosiddetta legge mille proroghe) che, unitamente alla già citata legge finanziaria, ha determinato una serie di ricadute sul reclutamento dei Dirigenti scolastici e, quindi, sia sul corso concorso ordinario, per cui è causa, sia sul corso concorso riservato, bandito con D.M. 3/10/2006, che non riguarda la presente causa.

Invero la legge "mille proroghe" ha stabilito, fra l’altro, che hanno diritto alla nomina, nell’ordine, i candidati che hanno partecipato al corso concorso "a pieno titolo" e che hanno frequentato il corso di formazione di 9 mesi, successivamente, tutti coloro che hanno partecipato "con riserva" al concorso e che hanno frequentato il corso di 9 mesi ed, infine, tutti gli altri candidati, nel rispetto della collocazione in graduatoria.

Ai sensi del dettato normativo sopra citato, oggetto anche di Direttiva Ministeriale n. 40/2007 che ha esemplificato l’ordine delle operazioni, l’Amministrazione ha nominato – in primo luogo – e, comunque, i candidati i quali avevano svolto il corso di formazione di 9 mesi.

Tra questi ha nominato con priorità i c.d. candidati "pleno jure", vale a dire coloro che avevano partecipato a tutte le fasi concorsuali a pieno titolo e – successivamente i c.d. "riservisti", cioè coloro che avevano svolto il concorso a seguito di provvedimenti cautelari, avendo impugnato – con richiesta di sospensiva – gli atti relativi ad una fase procedimentale: e ciò alla luce del disposto della L. 27/12/2006, art. 1. c. 619 – che per così dire – "ha sanato" la posizione di costoro, che non si poteva qualificare a pieno titolo. In via residuale, cioè quando vi era la presenza del numero dei posti, l’Amministrazione ha nominato anche i candidati che avevano frequentato il corso di formazione di 4 mesi in qualità di "pieno jure" o di "riservisti" secondo l’ordine di graduatoria.

Sulla base delle suesposte considerazioni risulta evidente che la normativa successiva alla indizione del bando sopra richiamata, da un lato ha "consolidato" la posizione degli ammessi alla procedura con riserva, dall’altro, "ha consentito" lo svolgimento di un corso intensivo di quattro mesi anche a coloro per i quali – ai sensi del bando di concorso – invece la procedura stessa si sarebbe dovuta concludere con il solo superamento delle prove scritte ed orali, non avendo essi conseguito un punteggio utile per la partecipazione al corso di 9 mesi.

Senza contare che la L. n. 31 del 28/02/2008 ha reso permanenti le graduatorie del concorso a Dirigente Scolastico per cui è causa e, pertanto, efficaci fino al loro esaurimento.

Ciò premesso per quanto riguarda nello specifico la presente causa, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente non abbia superato né le prove scritte ai fini dell’ammissione agli orali né abbia espletato la prova orale.

Il mancato espletamento della prova orale determina infatti recta via l’estraneità di parte ricorrente al procedimento di inclusione nella graduatoria definitiva del concorso de quo ai fini dell’immissione in ruolo in virtù dell’applicazione del comma 619 della citata legge finanziaria 2007 e genera l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere in quanto nessuna utilità sostanziale si verificherebbe in capo alla posizione giuridica di parte ricorrente dall’eventuale annullamento delle graduatorie impugnate alle quali l’interessata è risultata estranea per il mancato espletamento della prova orale peraltro correlata alla bocciatura della prova scritta in questa sede risultante conforme a legge.

Ed invero coni motivi aggiunti rispettivamente datati 02 agosto 2007 e 10 settembre 2007, la ricorrente lamenta di non essere stata inserita nelle graduatorie generali di merito pubblicate con decreto prot. n. 5089 del 27/06/2007 né nell’elenco dei candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale.

Come si è già visto il bando di concorso in argomento prevedeva, per l’ammissione al corso di formazione 2 prove scritte (un saggio ed un progetto) ed una prova orale. Lo stesso bando prevedeva dopo la frequenza al corso di formazione altre prove concorsuali che la Legge finanziaria n. 296/2006 ha annullato.

Sul punto giustamente l’Amministrazione resistente osserva che:

a) Il concorso ordinario in argomento si è concluso con la partecipazione al corso di formazione dei soli candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali (le due prove scritte e la prova orale), come previsto dalla predetta legge finanziaria.

b) Solo chi già era inserito nelle graduatorie finali al fine dell’ ammissione al corso, era, in possesso dei requisiti previsti sia dal bando che dalla legge finanziaria di cui sopra e dopo, ovviamente, anche la frequenza al corso di formazione stesso, aveva titolo ad essere inserito nelle graduatorie definitive pubblicate in data 27/06/2007 con decreto prot. n. 5089. Di conseguenza l’Amministrazione ha emesso la nota prot. n. 6146 del 24/08/2007 ai soli fini procedurali per l’assunzione in ruolo dal 1 settembre 2007 nonchè l’assegnazione delle sedi ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge finanziaria n. 296/06.

c) Erroneamente la ricorrente ritiene che la circolare n. 40 del 26 aprile 2007 disponga che "i docenti ammessi con riserva al corso di formazione saranno inclusi in una distinta graduatoria". La predetta circolare n. 40 è stata emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione al fine di indicare la sequenza delle nomine da effettuare dal 1 settembre 2007 a seguito della citata legge finanziaria. Il comma 7 della predetta circolare indica così come prevede la legge finanziaria, infatti, che saranno nominati gli ammessi con riserva che "abbiano superato le prove d’esame propedeutiche alla fase della formazione ed abbiano utilmente partecipato alla predetta fase. "

d) L’ammissione al corso di formazione della ricorrente non è stata determinata dal superamento di tutte le prove concorsuali previste dal bando e richiamate dalla legge finanziaria, come è avvenuto per gli altri candidati inseriti anche con riserva nelle graduatorie, ma a seguito di ordinanze del TAR per la Campania e per il Lazio.

Da quanto sopra esposto ne consegue che legittimamente l’Amministrazione non ha inserito la ricorrente nella graduatoria definitiva per mancanza dei predetti requisiti.

La infondatezza del gravame comporta altresì la reiezione anche della pretesa risarcitoria.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge congiuntamente alla pretesa risarcitoria e dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere entrambi i motivi aggiunti indicati in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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