T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-09-2011, n. 7296 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con il ricorso indicato in epigrafe viene impugnato dalla società ricorrente "I.M. r.l." il provvedimento con cui è stato negato l’accesso ad atti che la stessa società aveva chiesto con apposita domanda del 31/1/2011;

che la domanda del31 gennaio 2011 la stessa ricorrente società aveva presentato al Comune di Roma e all’E. s.p.a. al fine di verificare se i contratti intercorsi con le imprese organizzatrici nella stessa zona delle iniziative "Anfiteatro delle stagioni", "La Tropical’ e "Absolute Disco 2009" fossero stati o meno registrati;

che il Comune di Roma – Roma Capitale ha comunicato che i soggetti organizzatori delle predette manifestazioni erano E.E. S.r.l., Parco R. S.r.l. e G. S.r.l. ma di non essere in possesso della documentazione richiesta; che il diniego è stato dall’E. motivato con la considerazione che la richiedente non risulterebbe titolare di un interesse che la legittimi all’esercizio del diritto di accesso agli stessi documenti atteso che gli accordi dei quali era stato chiesto l’accesso riguardano negozi giuridici posti in essere da soggetti diversi dal richiedente, del tutto estranei agli stessi;

Rilevato sotto i profili: soggettivo in riferimento all’Ente (E. s.p.a.) che ha negato l’accesso; ed oggettivo della attività dallo stesso svolta, che i contratti di cui la Società ricorrente intendeva ottenere la esibizione inerivano ad accordi stipulati per la realizzazione delle iniziative sopraindicate (intrattenimenti musicali estivi) al di fuori di ogni collegamento con interessi di natura pubblicistica;

che anche se alla stessa E. s.p.a. non può negarsi la attribuzione di poteri di natura pubblica allorquando agisce in tale veste non altrettanto allorchè il medesimo Ente pone in essere attività riconducibile a quella negoziale, a carattere imprenditoriale;

che le aree di proprietà dell’E. s.p.a. alle già menzionate imprese erano state date in locazione per la effettuazione di iniziative sul territorio a carattere temporaneo ed occasionale e perciò non aventi alcuna inerenza con quelle che l’E. può demandare mediante moduli traslativi di affidamento del tutto diversi dai contratti di cui trattasi in quanto diretti alla realizzazione di finalità pubblicistiche allo stesso Ente afferenti.

Considerato che l’art. 22 della legge n. 241/1990, nel testo attualmente vigente, definisce l’oggetto della ostensione in un documento detenuto da una pubblica amministrazione svolgente attività di pubblico interesse, ricomprendente anche soggetto privato che per la sua investitura abbia a svolgere attività di pubblico interesse;

che non può pertanto garantirsi l’accesso a contratti stipulati con aziende private che non pongono in essere attività di pubblico interesse;

che al riguardo si riscontrano quei limiti distintivi già individuati dalla giurisprudenza che "l’accesso ai documenti dei soggetti privati… ha riconosciuto solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l’esigenza di garantire il rispetto del principio di buon andamento, cui la trasparenza è funzionale" (Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2007, n. 1119).

Ribadito che nel caso di specie trattasi di rapporti riguardabili come di locazione temporanea (in favore delle società contro interessate) di alcune aree verdi dell’E. per la realizzazione di manifestazioni estive di intrattenimento musicale;

che neppure la pendenza di una controversia civile dinanzi al giudice ordinario tra la Soc. "I.M." e l’E. S.p.a. che avrebbe consentito ad altre imprese (con rapporto da qualificarsi come rapporto tra le parti di locazione) disponibilità di aree nella stessa zona negata invece alla attuale ricorrente, può configurare la riconoscibilità di un diritto di accesso per la tutela che intendesi far valere nella predetta sede giudiziaria poiché i contratti disciplinanti rapporti tra soggetti privati restano nella esclusiva e imprecludibile disponibilità delle parti che li hanno stipulati la quale non tollera immissioni mediante l’indebito uso del diritto di accesso quale previsto e regolamentato dalla L. n. 241/1990 (e succ. mod.);

che per le ragioni sopraindicate il ricorso "de quo" va respinto mentre va disposta, in presenza di motivi che la giustificano, la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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