Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30098

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Svolgimento del processo

Con sentenza 23 settembre-18 novembre 2008 la Corte d’Appello di Salerno dichiarava il Consorzio Ital.co.fer tenuto a corrispondere a favore di G.A., + ALTRI OMESSI la somma di L. 165.361.000, pari ad Euro 85.401,82, a titolo di indennità di espropriazione e ne ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto l’importo già versato, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del decreto di esproprio sino all’effettivo deposito, sulla differenza tra l’importo della indennità, come determinato in questa sede, e quello depositato presso la Tesoreria Provinciale di Salerno; dichiarava il Consorzio tenuto a corrispondere in favore degli attori la somma di Euro 39.735,46 a titolo di indennità di occupazione e ne ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre agli interessi nella misura legale alla scadenza di ciascuna annata sino all’effettivo deposito; rigettava ogni altra domanda degli attori.

Avverso detta sentenza G.M.F., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’intimato Consorzio Ital.co.cer. non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione di legge ( L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90 della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1 e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 25 – del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 32 e succ. modif.; il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3). In sub.ne, illegittimità costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32.

Deducono i ricorrenti, in sintesi, che la corte d’Appello avrebbe errato nel valutare i fondi, oggetto di esproprio, come agricoli, quando invece secondo lo strumento urbanistico da prendersi in considerazione avrebbe dovuto valutarli come edificatori. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza della Corte d’Appello è stata depositata in epoca in cui era ancora vigente l’art. 366 bis c.p.c., il quale prevedeva che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, e 4, l’illustrazione di ciascun motivo doveva, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.

I ricorrenti hanno omesso di formulare a conclusione del motivo di ricorso il quesito di diritto, il che comporta la inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi controparte difesa in questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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