Corte Suprema di Cassazione Penale Sezione V Sentenza n. 39909 del 2006 deposito del 04 dicembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Osserva

Con sentenza 17.11.2004, il giudice del Tribunale di Pescara, richiesto dalle parti di emettere sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ha viceversa dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.H., H.N. e Z.H. dall’addebito di concorso nel delitto di furto aggravato, avente ad oggetto un veicolo della SIAP, società esercente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; ha ritenuto tale giudice, infatti, doversi ricondurre l’episodio, conclusosi con il fermo dei tre giovani da parte dei Carabinieri a breve distanza dal luogo in cui era avvenuta la sottrazione e sulla stessa via di accesso alla sede universitaria, ad un furto d’uso, nella specie improcedibile in difetto della querela.

Il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ricorre direttamente per Cassazione deducendo violazione di legge, sul rilievo che il furto d’uso è configurabile nella sola ipotesi, estranea alla fattispecie giudicata, in cui sottrazione ed impossessamento sono originariamente sorretti dalla intenzione dell’autore di fare uso momentaneo della res altrui e la restituzione avvenga immediatamente dopo l’uso; nella specie, poi, risulterebbe illogico sostenere che la restituzione è stata impedita da caso fortuito o forza maggiore, atteso che i Carabinieri avevano fermato il mezzo dopo che i giovani si erano allontanati dal luogo dell’amotio, nè, infine, sarebbe stato correttamente apprezzato in tal senso il fatto della "specialità" del veicolo come ragione della curiosità dedotta dai giovani a giustificazione della comune condotta, trattandosi di veicolo con caratteristiche particolari e tuttavia di largo impiego anche nei paesi del Nord-Europa.

Rileva la Corte che, come è noto, per la configurabilità del furto d’uso occorrono due elementi essenziali e, cioè: 1) il fine esclusivo di fare uso momentaneo della cosa sottratta; 2) la restituzione volontaria della cosa dopo l’uso, ovvero – per effetto della pronuncia della Corte Cost. 88/1085 – l’ipotesi della mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore.

Nella specie, il primo elemento risulta colto nell’intendimento degli imputati – incuriositi dalla particolarità del mezzo – "di fare un giro" con il proposito di riportare poi il veicolo al suo posto, e tale apprezzamento procede dalla rilevazione della condizione, comune a tutti gli imputati, di giovani incensurati e studenti universitari che non avrebbero potuto ritrarre altro ed effettivo profitto dall’impossessamento di un mezzo per la raccolta dei rifiuti.

Tale motivazione non si presta alle articolate censure del ricorrente – in ogni caso inidonee a configurare la violazione di legge che rende possibile il ricorso per saltum – perchè valorizza circostanze leggibili oggettivamente quali indici della comune intenzione (effettivamente poco più che ludica) di utilizzare la res aliena per un uso immediato e di breve durata.

Quanto al secondo elemento, viceversa, la motivazione non è altrettanto adeguata e, anzi, nei termini testuali ricavabili dalla sentenza, autorizza una lettura di segno opposto a quanto deciso.

Vero è, infatti, che seppure l’ipotesi di "forza maggiore" impeditiva del factum restitutionis originariamente voluto dall’imputato possa riconoscersi in un intervento della polizia, così come di un terzo (che, nella specie, è indicato in tale S., dipendente della SIAP) occorre pur sempre – perchè si giustifichi la minore gravità offensiva di tal tipo di furto (ed in linea con le ragioni ispiratrici della sentenza 1085/1988 della Corte costituzionale) – che l’evento impeditivo si inserisca nella fase restitutoria già avviata e quand’anche appena iniziata, sì che possa dirsi con assoluta certezza che il derubato, senza un tale intervento, sarebbe stato comunque reintegrato nel possesso della cosa.

Nella specie, la motivazione resta affidata, sul punto, al rilievo che gli imputati "vennero notati a breve distanza dal luogo dove è avvenuta la sottrazione e subito fermati lungo la stessa via che conduce alla sede universitaria di Pescara ed alla loro stessa abitazione"; ma, in tali termini, risulta descritto, in sostanza, niente più che un fatto di allontanamento degli imputati dal luogo di asportazione e con direzione verso i luoghi di abitazione o di ordinaria frequentazione, ex se leggibile oggettivamente come soltanto attestativi di un uso appena iniziato del mezzo, ma non possono dirsi minimamente enunciati gli elementi sintomatici di una restituzione in itinere bloccata dall’improvviso intervento del dipendente SIAP prima e, immediatamente dopo delle forze dell’ordine, di tale che la motivazione non fornisce logico sostegno alla conclusione che "senza l’intervento del S. e dei Carabinieri i tre non si sarebbero allontanati dal luogo suddetto, di loro buona conoscenza, ed avrebbero infine qui abbandonato il veicolo".

L’impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame, rispettoso del principio di diritto sopra enunciato, al Tribunale di Pescara.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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