T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 1308

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con il presente ricorso viene censurato l’atto per estremi in rubrica menzionato che – secondo gli assunti della parte ricorrente – prenderebbe definitiva e negativa posizione su una propria richiesta a suo tempo inoltrata per ottenere di poter realizzare un progetto di coltivazione di biomassa algale, erbacea ed arborea in ecosistema filtro con uso del canale Goldone (sistema a canali e lagunaggio) si da concretizzare un impianto di fitodepurazione.

1.1 – L’atto in questione, oltre a riportare quanto sopra esposto, si qualifica come esplicitante l’esito della inerente Conferenza di Servizi e come apparentemente interlocutorio, in quanto richiedente vari nuovi approntamenti non solo tecnici.

1.1.1 – Giova, a questo punto, riportarne l’intero contenuto al fine di comprendere appieno la relativa vicenda:

"Vista la Conferenza di Servizi svoltasi in data 29 giugno 2009 presso la sede comunale relativamente al progetto di Coltivazione di biomassa algale in oggetto;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi con i pareri degli enti presenti: Provincia, Arpa, Asl, Regione Lombardia e Comune di Rodigo;

Visti i pareri degli enti Consorzio di Bonifica e Parco del Mincio già agli atti del comune;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 27.06.2009;

con la presente si relaziona sull’esito della conferenza evidenziando le problematiche emerse da alcuni pareri e le necessarie integrazioni da fornire.

Relativamente al parere ASL la Ditta deve dimostrare:

a – Inesistenza di pozzi a distanza inferiore a m 50 dal perimetro della laguna e dei canali; fornire una tavola di rilievo dei pozzi esistenti compreso quelli interni alla corte S. e le distanze minime da rispettare (vedi ns. nota prot. 3885 del 14.07.08 punto 8);

b – dal perimetro dei canali e delle lagune distanza superiore a m 100 per le abitazioni di terzi e m 25 per abitazioni di proprietà;

fornire una tavola riportante il progetto dei canali e della laguna con indicate le abitazioni di terzi e di proprietà e le distanze minime da rispettare;

c – il materiale (argilla o limo) da utilizzare per lo strato impermeabile deve essere certificato, ovvero privo di sostanze inquinanti.

Per adempire alle ulteriori prescrizioni dell’ASL è opportuno inserire adeguati articoli nella Convenzione, in particolare:

d – art. & La Ditta nella fasi di raccolta delle alghe e della biomassa in genere deve evitare danneggiamenti allo strato di argilla/limo spessore 50 cm posto in opera nei canali per proteggere l’inquinamento della falda. Pertanto dopo le fasi di raccolta è necessario un controllo congiunto con il Comune di Rodigo per rilevare lo stato di conservazione dello strato impermeabile che eventualmente danneggiato (anche per altre cause come cedimenti sponde) dovrà essere repentinamente ripristinato dalla Ditta a proprie spese ed utilizzando materiale certificato e quindi privo di sostanze inquinanti;

e – art. yyy La Ditta è obbligata a portare immediatamente il materiale raccolto, che può generare fenomeni putrefattivi o cattivi odori, al deposito finale. Sono severamente vietati depositi anche provvisori che verranno sanzionati ai sensi di legge. In caso di carenza di acqua nei canali o nella laguna le alghe devono essere tempestivamente raccolte e consegnate al deposito finale per evitare ip problemi di cui sopra.

f – art. zzz La Ditta si impegna a garantire la lotta ai vettori: zanzare, nutrie, rettili, ecc. nelle modalità suggerite dall’ASL al fine di controllarne lo sviluppo numerico ed evitare problemi sanitari (Allegare progetto di monitoraggio e controllo visitato da ASL come già richiesto con ns. nota istruttoria prot. 3885 del 14.07.2008).

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Relativamente al parere ARPA – Settore Risorse Idriche Naturali, la Ditta deve:

g – definire il DMV (deflusso minimo vitale) sia nel canale principale che nella derivazione e di conseguenza tale valore minimo deve essere sempre mantenuto;

h – deve garantire il funzionamento nel tempo dell’impianto.

È opportuno inserire in convenzione alcuni articoli contenenti le prescrizioni.

i – art. www La Ditta è tenuta a monitorare l’attecchimento delle specie arboree e provvedere alla sostituzione delle piante morte. Non devono essere utilizzati fitofarmaci per evitare l’inquinamento delle acque del canale. L’efficienza dell’impianto deve essere tenuta sotto controllo monitorando le acque del canale in un punto a monte ed in uno a valle. Il controllo deve prevedere i parametri di base e deve essere effettuato su base stagionale. I risultati devono essere trasmessi al Dipartimento ARPA. L’impianto non deve comportare in nessun caso il peggioramento delle acque in uscita.

j – art. kkk Il sistema di regolazione delle acque e gli interventi di manutenzione e sfalcio non devono comportare sofferenze per la fauna presente. Non devono verificarsi periodo di asciutta che comportino morte della fauna ittica e degli anfibi. Gli interventi di sflacio devono tenere conto di eventuali periodi di riproduzione in particolare dell’avifauna.

Relativamente al parere ARPA – Settore Edilizio, la Ditta deve fornire:

k – adeguamento tavole grafiche o redazione elaborato di dettaglio con inserimento dello strato di terreno sulla testa dello strato impermeabilizzante in limo;

L’ARPA esprime serie perplessità sull’opportunità di realizzare l’impianto di "coltivazione di biomassa" ad una quota ribassata di 1 metro rispetto al piano di campagna";

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La Regione Lombardia esprime parere favorevole al progetto purché ci sia "garanzia della derivazione di acqua richiesta. Il Consorzio di Bonifica deve iscrivere ai ruoli consorziati la Ditta. In caso contrario per garantire la presenza di acqua in tutto l’arco dell’anno, è necessario adottare soluzioni alternative come l’infissione di pozzi o altro".

Relativamente al parere del Consorzio di Bonifica rilasciato in data 15.06.209 ns. prot. 3225 si fa presente che anche il Consorzio esprime forti perplessità sull’abbassamento del piano di campagna e sul rischio di inquinamento della falda acquifera.

Allega al parere l’Autorizzazione idraulica rilasciata già in agosto 2007 alla Cooperativa S. che recita: "si autorizza in via precaria alla cooperativa S. a derivare acqua dal canale Goldone durante il periodo estivo e invernale… La portata derivata è comunque subordinata agli usi irrigui estivi e invernali ed al mantenimento di una portata minima nel canale Goldone… Qualora la derivazione autorizzata determinasse il superamento della concessione jemale di cui è titolare il Consorzio, la Cooperativa S. dovrà presentare specifica richiesta di concessione alla Provincia di Mantova".

Il Consorzio di Bonifica ha inoltre trasmesso in data 13.07.2009 ns. prot. 3760 un chiarimento precisando che: "…nessuna garanzia di derivazione di acqua nella misura richiesta dal progetto può essere prestata dallo scrivente Consorzio, in quanto si è riscontrato che negli anni particolarmente siccitosi risulta difficoltoso anche il soddisfacimento delle utenze irrigue… Rimane comunque assicurata la priorità dell’uso irriguo degli utenti consortili precedentemente iscritti a ruolo".

Pertanto in merito alla problematica della "garanzia di acqua nei canali" posta dalla Regione Lombardia e di cui il Consorzio non fornisce adeguato riscontro si chiede di voler contro dedurre e presentare le eventuali soluzioni alternative con le eventuali necessarie autorizzazioni del caso (per i pozzi: autorizzazione provinciale, Asl, ecc.).

Relativamente al parere dell’Amministrazione comunale si ribadisce il parere contrario al progetto in esame ed in particolare questa Amministrazione evidenzia un gravissimo problema di carattere ambientale relativamente all’inquinamento della falda acquifera, che non si ritiene superabile con una semplice aggiunta di materiale quale il limo.

Considerato:

– che l’intervento di escavazione con asporto di materiale e abbassamento del piano di campagna non è necessario alla buona riuscita dell’intervento e determina una trasformazione permanente del territorio;

– che pur in presenza di pareri favorevoli di enti come ARPA e ASL preposti alla tutela dell’ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, si evidenzia come le prescrizioni impartite dagli enti stessi (danneggiamenti allo strato impermeabile e relativo ripristino, lotta contro zanzare, nutrie, rettili ecc.) sono difficilmente controllabili e gestibili;

– che ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/98 il rilascio dell’autorizzazione alla escavazione, nella fattispecie coincidente con il Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 35, è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo, tra il richiedente ed il Comune;

– che il comune di Rodigo ha espresso in seduta di conferenza parere contrario al progetto;

Pertanto in base al parere contrario dell’Amministrazione comunale all’escavazione supportato anche dalle perplessità del Consorzio e dell’Arpa, si invita la vostra Ditta a valutare una soluzione progettuale alternativa che non contempli abbassamenti del piano di campagna.

Si invita inoltre la vs. Ditta a riconsegnare la documentazione integrativa sopra richiesta che verrà opportunamente valutata.

Dall’istruttoria sopra relazionata pare chiaro, anche in riscontro alla ulteriore nota dell’avvocato Pietro Fiorazzi pervenuta in data 08.09.2009 prot. 4545, come ad oggi non sia possibile procedere ad emettere alcun atto conclusivo del procedimento.

Le problematiche emerse in sede di conferenza sono fondamentali per la fattibilità del progetto in esame".

1.1.2 – Al riguardo specifico del parere negativo comunale si riporta quanto enunciato dal Sindaco del Comune di Rodigo in sede di Conferenza di Servizi:

"Il Sindaco, sentiti e visti i pareri degli enti preposti, considerati i vantaggi e gli svantaggi che il progetto comporta, esprime serie perplessità sulla fattibilità dell’intervento e viste anche le intenzioni della Giunta Comunale espresse con deliberazione n. 75 del 27.06.2009, esprime parere contrario al progetto di coltivazione di biomassa algale."

1.1.2.1 – Le argomentazioni di segno negativo poste a baluardo obliterativo nell’ambito della delib. G.M. sopra citata sono le seguenti:

a – "esiste un gravissimo problema di carattere ambientale relativamente all’inquinamento della falda acquifera che non si ritiene superabile con un aggiunta di semplice materiale quale il limo";

b – la cittadinanza ha, in diverse occasioni, mostrato contrarietà all’intervento e questa Amministrazione intende tenere in grande considerazione i pareri dei cittadini".

2 – Al seguito dell’adozione del qui impugnato atto comunale è stato introdotto – previa elencazione della pertinente condivisione, pur con prescrizioni, del residuo di pareri positivi degli altri Enti coinvolti nella CdS finale del 29.06.2009 – il seguente articolato motivo di censura:

– violazione di legge art. 20, 6° c. d.p.r. 380/01, art. 14 e seguenti l n. 241 del 1990, art. 97 Costituzione; sviamento di potere, eccesso di potere con particolare riferimento al difetto di motivazione; in buona sostanza si evidenzia il fatto che – alla stregua della interna decisione finale della CdS ed in ragione della evidente pressoché totale prevalenza di pareri positivi, pur con prescrizioni non impeditive ma solo condizionanti – il Comune non avrebbe avuto alcuna ragione per andare di diverso avviso, o quantomeno, se in disaccordo ed in quanto autorità procedente e decidente, lo stesso avrebbe dovuto motivare in modo più accurato e puntuale anche alla stregua di rilievi su asserite carenze di presupposti concreti di carattere tecnico, pur in via di precauzionale non altrimenti imponendo la redazione di un progetto alternativo. Si lamentano, inoltre, le lungaggini della Conferenza ed il fatto che il Comune avrebbe richiesto integrazioni tecniche e progettuali non necessarie, solo defatigato rie e tali, appunto, da rendere altrimenti necessaria la presentazione di un progetto alternativo.

2.1 – E" stata altresì introdotta domanda risarcitoria.

3 – Il Comune di Rodigo si è costituito in giudizio; il medesimo, ex adverso deducendo e sostenendo la non lesività dell’atto impugnato, ha – di poi – concluso per la infondatezza del ricorso.

4 – All’U.P. del 13.07.2011 – dopo brevissima discussione – la causa è stata spedita in decisione.

5 – La ragione del contendere riguarda – dunque – la fattibilità o meno – rebus sic stantibus e con le accettate prescrizioni non impeditive della CdS (decisoria) del descritto e presentato progetto di fitodepurazione anche tramite implementazione di flora di varia specie e l’utilizzo di masse di acqua, dinamiche e statiche.

6 – Ciò premesso – ed è questa la ragione per la quale si è riportato l’intero contenuto dell’atto in questione – è necessario preliminarmente delineare la portata e la funzione del medesimo e cioè se lo stesso sia atto, nella sostanza, solo interlocutorio e perciò non lesivo: così come sostenuto dal Comune stesso.

6.1 – Ritiene il Collegio che – tenuto conto della sviluppo della vicenda e delle plurime fasi nell’ambito delle quali si è altrimenti sviluppato il procedimento di specie con l’esito finale non impeditivo della CdS in discorso – il detto atto interrompa ed arresti, nella sostanza, il procedimento di specie in un momento nel quale era solo necessario esprimersi in modo definitivo e decisivo da parte del Comune proprio ed anche rispetto alla natura – altrimenti positivamente decisoria – dello stesso deliberato della Conferenza (v. CdS sez. VI, 18.4.2011 n. 2378). È anche se ciò non toglie che l’A.C. potesse andare di diverso negativo avviso, basta al contrario rilevare che oltre alla ingiustificata enfatizzazione di prescrizioni non impeditive poste da altri enti, il Comune finisce comunque, per utilizzarle come ostacolo alla fattibilità concreta del progetto presentato, aggiungendovi – quale sostanziale motivazione – i proposti del Sindaco e della G.M. sopra riportati (v. per utili spunti TAR Bs – 1° Sez. 398 del 11.03.2011 e così declinando la necessità di redigere un nuovo progetto).

6.2 – Colché è evidente che, nel caso, l’atto in discorso – lungi dall’essere un atto interlocutorio – finisce altrimenti coll’imporre ulteriori adempimenti di rimodulazione progettuale alternativa non marginali e strutturali, costringendo la ricorrente a presentare un progetto sostanzialmente in tutto o in parte diverso da quello esaminato.

E ciò significa fornire un esito negativo a quanto richiesto mascherandolo nel modo rilevato.

6.3 – L’atto di specie è dunque lesivo, definitorio e tranciante nel senso premesso dalla parte ricorrente.

7 – Nonostante l’abile difesa del Comune (peraltro costretta a postume integrazioni in tema di motivazione) il detto atto pare altrimenti e così introdurre argomentazioni negative del tutto fuori d’opera. Infatti – depurando lo stesso dalle enfatizzazioni di impedimento di prescrizioni altrimenti non impeditive e perciò tenendo conto del solo doppio rinvio per relationem (dall’atto de quo al parere negativo del Sindaco in sede di CdS che si rifà a quanto dedotto nella delib. G.M. su enunciata) – emerge chiaramente che l’intenzione dell’A.C. è di privilegiare – apoditticamente – la contrarietà all’iniziativa di specie di una parte della cittadinanza di cui si assumono le paure per i rischi di inquinamento in termini solo assertivi e perciò privi di alcuna indicazione specifica utile anche sotto il profilo precauzionale. Ma tali affermazioni appaiono – anche per il Collegio – del tutto insufficienti e non atte – allo stato e viste le risultanze della CdS – a fornire alcun supporto concreto per un diniego ponderato.

8 – Ne consegue la assorbente fondatezza di quel rilievo di fondo che fa leva sulla assenza di una motivazione puntuale, corretta e specifica.

9 – La domanda risarcitoria – stante le conclusioni di cui sopra e perciò stante la eventualità che il progetto possa subire ulteriori intoppi e dinieghi altrimenti ben motivati – risulta, se vista in tale prospettiva, priva di presupposti concreti. A tacer sulla carenza di allegazioni probatorie sotto ogni profilo: sia oggettivo che soggettivo.

10 – Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Respinge, invece, la domanda risarcitoria.

Spese di lite a carico del soccombente Comune nella somma di Euro 3.750,00 (IVA, CPA ed altri oneri di legge esclusi).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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