Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 09-08-2011, n. 31648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S. venne condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 9 novembre 2006. Raggiunto dall’ordine di carcerazione, l’imputato presentò istanza ex art. 175 c.p.p., per conseguire la remissione in termini ad impugnare la sentenza. La domanda fu accolta ed lo S. venne restituito in termini per impugnare la sentenza della Corte d’appello sopra menzionata. Il ricorso, tuttavia, fu dichiarato inammissibile da altra sezione di questa Corte, con sentenza del 12 maggio 2010.

Col presente ricorso il condannato si duole dell’erroneità del provvedimento di remissione in termini, che lo autorizzava ad impugnare la sentenza della Corte d’appello (quindi a presentare ricorso per cassazione) anzichè quella di primo grado (contro cui avrebbe potuto proporre appello, cioè interporre un’impugnazione di merito).

Osserva che – a mente dell’art. 175 c.p.p., comma 5, – l’ordinanza che dispone sulla remissione in termini per l’impugnazione può essere a sua volta impugnata solo unitamente con la sentenza che decide sull’impugnazione proposta a seguito della remissione medesima.

Il ricorso è inammissibile.

La questione dedotta è, infatti, del tutto estranea alla fattispecie di cui all’art. 625 bis c.p.p., che consente il ricorso straordinario avverso i provvedimenti pronunziati dalla Corte di cassazione solo per errore materiale o di fatto.

L’individuazione della sentenza rispetto alla quale l’imputato è stato rimesso in termini per proporre impugnazione non costituisce un mero errore di fatto. Peraltro non risulta in alcun modo allegato che lo S. avesse titolo per la remissione in termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado, nè che abbia fatto richiesta in tal senso. Alla luce del principio di autosufficienza del ricorso, sarebbe dovuto essere onere della parte indicare specificatamente – ed allegare al giudizio di legittimità – gli atti che si assumono viziati o comunque su cui si fondano le ragioni del ricorso.

Al provvedimento della Corte d’appello, peraltro, il S. si è confermato, proponendo il ricorso per cassazione per il quale era stato rimesso in termini, anzichè richiedere la remissione in termini anche in relazione all’impugnazione della sentenza di primo grado.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento della pena processuale e dalla somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende, avuto riguardo dalla natura della doglianza proposta.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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