T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 1309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il provvedimento in questione, adottato all’esito di un procedimento disciplinare, irroga al ricorrente – agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Brescia – la sanzione di sospensione dal servizio per mesi 6 in ritenuta ascrizione di responsabilità per una arbitraria assenza dal servizio con durata superiore a 5 giorni (7 giorni).

2 – Al fine di demolire il detto provvedimento viene qui affacciato un articolato motivo di censura, con preliminare illustrazione dell’avvenuto verificarsi di fatti oggettivamente giustificativi, facendo di poi riferimento ad una inesatta lettura dell’art. 6 del dec. Lg.vo n. 449/1992; si afferma inoltre la sproporzionalità della durata della citata sanzione disciplinare prospettando vari profili del vizio di eccesso di potere.

3 – Si è costituita in giudizio la competente Amministrazione per il tramite l’Avvocatura erariale; quest’ultima ha sviluppato molteplici considerazioni avversative rispetto alle tesi demolitorie avanzate dal ricorrente, concludendo – infine – per la infondatezza del ricorso.

4 – All’U.P. del 13.VII.2011 – dopo breve discussione dove ciascuna parte ha avuto, comunque, modo di precisare le proprie avverse posizioni – la causa è stata spedita in decisione.

5- Oggetto del contendere in questa sede è dunque la legittimità o meno, pur anche sotto il profilo della proporzionalità rispetto ai fatti in atti descritti, della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per mesi sei per una assenza arbitraria superiore a giorni 5 (7) dal servizio.

6 – A detto riguardo giova osservare che per una tale durata di assenza dal servizio (7 giorni) il citato articolo 6 del dec. lg.vo in discorso prevede la destituzione dal servizio medesimo.

7 – Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio la Commissione disciplinare ha, tuttavia, proposto, preliminarmente, di derubricare – rispetto alla originaria incolpazione ex art. 6 – i fatti ascritti al ricorrente (assentatosi per gravissima malattia di uno stretto congiunto) in una delle fattispecie meno gravi e di cui al precedente art. 5 del medesimo dec. lg.vo.

7.1 – Quest’ultimo articolo fissa – appunto – una serie di diverse fattispecie (3c) al seguito del cui altrimenti verificarsi e della inerente ascrizione di colpevolezza, viene comminata la sanzione della sospensione dal servizio: da un minimo di un mese ad un massimo di mesi sei. Ed è quest’ultima circostanza temporale negativa che il ricorrente deve scontare, come già cennato.

8 – Se ore si procede oltre, così speculando, nei limiti del dedotto a censura, l’operato della Commissione in discorso, non può non rilevarsi che quest’ultima, al seguito della iniziale scelta di derubricazione, ha inserito la vicenda nella particolare fattispecie di cui al 3° c. p.b. del solo citato articolo 5.

8.1 – Va altresì rammentato il fatto che – alla stregua di quanto versato in atti – è cosa certa che l’assenza di specie è arbitraria ma solo nel senso che la stessa è stata determinata da una scelta del ricorrente che si è trovato di fronte a circostanze molto gravi, altrimenti essendo la stessa scelta priva di qualsiasi presupposto normativo giustificativo e/o specificatamente autorizzativo. D’altra parte, la Amministrazione non contesta le ragioni che hanno condotto il ricorrente ad assentarsi per la grave condizione del padre.

8.2 – Se, dunque, l’assenza di specie è certamente arbitraria ed ha la durata descritta e pacifica – una volta intervenuta detta derubricazione – la Amministrazione avrebbe dovuto considerare i fatti addebitati solo all’interno della detta fattispecie di cui all’art. 5.

8.2.1 – Sicché il criterio di proporzionalità non si sostanzia per il tramite la dedotta derubricazione ma per il tramite la altrimenti e diversa ponderazione del valore negativo della durata della arbitraria assenza dal servizio nell’ambito della sola fattispecie di cui al citato articolo 5 e la cui conseguente sanzione oscilla da un minimo di mesi 1 ad un massimo di mesi 6 di sospensione dal servizio.

8.3 – E" perciò evidente che, nel caso, si è concretizzato quel tipo di sproporzionalità descritta dal ricorrente. Ed infatti tale particolare tipo di ponderazione proporzionale di carattere puntuale – dovuta al dato derubricativo – è mancata del tutto, comminandosi la sanzione di specie nel massimo della durata nonostante che venisse predicata la quasi inconsapevolezza d’agire del ricorrente medesimo data la sua giovane età (v. relazione) e che la detta assenza, pur arbitraria, fosse pacificamente giustificata dalle gravi ragioni addotte.

8.4 – Poco conta dunque che l’art. 5 del dec. lg.vo citato non sia stato esplicitamente richiamato in ricorso facendosi riferimento formale al solo successivo art. 6, quanto invece il fatto che la denunciata sproporzionalità di specie si è proprio verificata al seguito della pregiudiziale scelta di derubricare i fatti ascritti per un illogico (anche se umanamente comprensibile) senso di proporzionalità. Ove questa iniziale scelta sconta solo una preventiva e fattuale derubricazione ma non giustifica ex se la mancata successiva applicazione, una volta intervenuta la detta derubricazione stessa, altrimenti illogicamente giustificabile, del stesso principio di proporzionalità che doveva avere, perciò e logicamente, albergo e concretizzazione solo all’interno della fattispecie di illecito amministrativo a cui la sanzione ha finito col riferirsi: oscillando altresì la stessa tra un minimo ed un massimo di durata temporale (CdS Sez. IV n. 1326 del 02.03.2011; in corso di stesura CdS. Sez. IV, n. 4531 del 29.07.2011).

9 – Va peraltro osservato che, alla stregua del dedotto, non si intende affermare che al ricorrente non possa essere comminata una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio: peraltro con una durata proporzionale e non, all’evidenza, apoditticamente ormai eccessiva.

10 – Il ricorso è dunque fondato in via assorbente nei termini di cui alla sopra esposta conclusione: salva la adozione da parte della PA di un ulteriore provvedimento all’interno degli altrimenti diversi limiti indicati.

11 – Anche per tale ultima ragione soccorrono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; salvi gli ulteriori atti della PA intimata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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