Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 09-08-2011, n. 31644 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Al di là delle argomentazioni esposte dal ricorrente, ritiene il Collegio che colga perfettamente nel segno la requisitoria scritta del P.G. presso questa Corte, il quale rileva che "è sufficiente osservare come le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell’imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica, e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 c.p.p., che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto – non espressamente considerati dall’ordinamento – a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Ne consegue che non può essere dedotta quale causa di ricusazione del giudice di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutatone da parte di detto magistrato della responsabilità dell’imputata in occasione di altri procedimenti (Sez. 1^, 05/12/2002, De Falco e le numerosissime altre ivi citate, cui si rinvia).

Va ribadito infatti come, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale (ord. n. 368/2000 e sent. n. 283/2000), nonchè della Corte di Cassazione (Sez. 6^, 24/11/1999, Musitano; Sez. 6^, 17/11/1999, Rosmini), la funzione pregiudicante può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta bensì soltanto in una valutatone di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato. La pretesa causa di incompatibilità, nella specie, esula da quelle tassativamente previste dall’ordinamento, non avendo il giudice ricusato espresso il proprio giudizio contenutistico di merito in una precedente decisione sullo stesso fatto-reato relativamente al medesimo imputato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *