T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-09-2011, n. 2223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha annullato in autotutela "il provvedimento preordinato a quello oggetto di impugnazione, ovvero il proprio parere favorevole all’apertura della sala giochi" (in tal senso, si veda la dichiarazione versata in atti).

Per tale ragione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

Ne segue l’improcedibilità di esso per sopravvenuta carenza di interesse.

Alla luce delle peculiarità della fattispecie e della natura delle questioni di diritto proposte, le spese restano compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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