T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 15-09-2011, n. 2229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 28 gennaio 2011 e depositato il successivo 21 luglio 2011, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Prefetto di Milano ha decretato l’annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto in data 09.07.10 dalla sig.ra P.A. e dal sig. P.G.D. per essere stato quest’ultimo condannato per reati inerenti la falsificazione di documenti.

A tale fine la ricorrente invoca la giurisprudenza in forza della quale "il mancato rinnovo del permesso di soggiorno già concesso o la sua revoca non legittima sempre e in ogni caso di per sé l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza valutare di volta in volta le ragioni di ordine pubblico che consigliano l’eventuale allontanamento dello straniero".

In data 7 settembre 2011 l’Amministrazione intimata ha depositato una memoria difensiva, nell’ambito della quale ha preliminarmente evidenziato il deposito tardivo del ricorso.

Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente depositato.

Come già evidenziato nella narrativa che precede, il ricorso è stato notificato in data 28 gennaio 2011 mentre il deposito dello stesso risale al successivo 21 luglio 2011.

Ciò rilevato, appare evidente che il deposito del ricorso risulta intervenuto oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica, previsto dall’art. 45 del cod. proc. amm. approvato con D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104, inverandosi così l’ipotesi di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso presso la Segreteria del plesso giurisdizionale adito (cfr. TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 3599 del 2007; TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 4291 del 2005; TAR Piemonte, Sez. II, sent. n. 3830 del 2004).

Per quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *