Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30066

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 marzo 1994 il sig. A. A. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il comune di Pozzuoli per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto della demolizione di due appartamenti di sua proprietà siti in (OMISSIS), e della successiva espropriazione dell’area di sedime, senza che nel decreto di esproprio fossero indicate le indennità da corrispondere, nè il termine di ultimazione dell’opera pubblica.

Costituitosi ritualmente, il comune di Pozzuoli eccepiva che gli appartamenti erano stati danneggiati gravemente dal bradisismo che aveva interessato l’area, così da renderne necessaria la distruzione con ordinanza emessa dal sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, e non di legale rappresentante dell’ente locale, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità. Eccepiva pertanto la carenza di legittimazione in ordine alla domanda risarcitoria e, in subordine, chiedeva il rigetto della domanda di pagamento dell’indennità di esproprio, giacchè la procedura ablatoria era stata annullata dal Tar Campania con sentenza 21 gennaio 1992.

Dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Napoli, con sentenza 2 febbraio 2001, accoglieva la domanda nella sola parte relativa al risarcimento dei danni per l’espropriazione dell’area di sedime, che liquidava in misura pari al 25% del valore degli appartamenti.

In accoglimento parziale del successivo gravame del comune di Pozzuoli, la Corte d’appello di Napoli con sentenza 3 dicembre 2007 riduceva la somma in Euro 48.518,22, oltre interessi legali, in applicazione del criterio liquidativo posto dalla L. n. 219 del 1981, pari alla metà della somma fra il valore venale dei beni ed il coacervo dei redditi domenicali rivalutati dell’ultimo decennio.

Dichiarava interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, il sig. D. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi e notificato il 16 gennaio 2009.

Deduceva:

1) la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del comune di Pozzuoli per il risarcimento dei danni da demolizione del fabbricato;

2) la violazione di legge nella determinazione del valore dell’indennità di esproprio;

3) la violazione di norme di diritto nella compensazione integrale delle spese di giudizio.

Il comune di Pozzuoli non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 2 dicembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del comune di Pozzuoli.

Il motivo è inammissibile, perchè la statuizione del primo giudice concernente la carenza di legittimazione passiva del comune di Pozzuoli in ordine alla domanda di danni da demolizione disposta con ordinanza del sindaco nella qualità di ufficiale del governo e non in rappresentanza dell’ente territoriale, non è stata impugnata dal D., che si è limitato a chiedere il rigetto del gravame proposto dal Comune di Pozzuoli.

Oltre a ciò, la doglianza è inammissibile sotto il concorrente profilo dell’assoluta inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., disancorato dalle circostanze individuali della fattispecie concreta. ("Può il giudice di appello con la sua statuizione omettere di motivare la decisione in ordine un capo decisivo della controversia, ovvero far discendere effetti traslativi e/o costitutivi da una procedura amministrativa già dichiarata illegittima?").

Anche il secondo motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, del tutto generico ed astratto ("Qual è il criterio che il giudice di merito deve adottare nella determinazione del valore dell’indennità di esproprio da corrispondersi all’avente diritto, a seguito di una demolizione ed espropriazione dell’area di sedime, quello dettato dal titolo ottavo della L. n. 219 del 1981, ovvero in un ammontare pari alla metà della somma fra il valore venale del beni ed il coacervo dei redditi domenicali rivalutati dell’ultimo decennio, o quello del prezzo di mercato relativa ad un bene ristrutturato?").

Pure inammissibile è, infine, il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, volto al sindacato di merito di una statuizione congruamente motivata in considerazione dell’esito della lite, risoltasi con la reciproca soccombenza parziale: e dunque, senza violazione del divieto di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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