Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-08-2011, n. 31627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

K.S. e K.M. ricorrono avverso la sentenza, in data 28.9.2010 del Tribunale di Rimini con cui sono state condannati, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di ricettazione e porto di coltelli chiedendone l’annullamento. Si dolgono della determinazione della pena in concreto.

Il ricorso è manifestamente infondato perchè nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non e1 ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute" (Cass. Sez. m 27marzo 2001 n. 18735, Ciliberti).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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