Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5251 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in epigrafe il sig. T. G., militare dell’Aereonautica, ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 8270 del 27 novembre 2010 con la quale è stato accolto l’appello n. 3590 del 2010 e conseguentemente è stata annullata la sentenza del TAR Sardegna n. 266 del 2009. Con lo stesso mezzo ha chiesto, altresì, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza fatta oggetto di revocazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa mediante memoria con la quale ha argomentato in ordine all’inammissibilità e, comunque, infondatezza del ricorso in esame.

Nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2011, convocata per la discussione dell’istanza cautelare del ricorrente, il Collegio, rilevata la completezza del contraddittorio ed avvertite le parti della possibilità che il ricorso fosse deciso in forma semplificata, sussistendone i presupposti, ha introitato il ricorso stesso ai sensi dell’art. 74 del c.p.a, come reso applicabile al grado di appello dal rinvio interno previsto dall’art. 38 della stesso c.p.a.

2. – Tutto ciò premesso, in punto di fatto osserva il Collegio che con una prima sentenza il Tar Sardegna aveva annullato il diniego alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dal d.p.r. n.146 del 1975, con espressa salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da emanarsi a seguito del riesame dell’istanza.

Con la sentenza di cui si chiede la revocazione, questa Sezione ha accolto il ricorso del Ministero ed ha annullato detta sentenza del Tar Sardegna, sul presupposto che il portato sostanziale della decisione fosse il mero riesame della pretesa, negando di conseguenza la spettanza del diritto.

Parte appellante chiede qui la revocazione delle predetta sentenza lamentando che vi sarebbe stato uno scollamento tra le ragioni del TAR Sardegna e il provvedimento negatorio dell’Amministrazione e che sarebbe mancata una specifica valutazione sull’omogeneità delle condizioni che possa essere riferita alle prestazioni concretamente svolte ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. n. 146 del 1975.

Il giudicante avrebbe recepito erroneamente la circostanza per cui la nota che ribadiva il diniego, fondata sulla normativa relativa all’indennità di rischio, fosse inapplicabile alle forze armate e che detta circostanza era già stata censurata nella prima sentenza con la quale si era ritenuto che la stessa potesse essere applicata alle forze armate.

Sarebbe sfuggito al Consiglio di Stato che uno dei motivi di annullamento del primo provvedimento era stato proprio questo e detto Giudicante avrebbe pure erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza che solo le annotazioni in concreto dovevano portare un riconoscimento dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del d.p.r. n. 146 del 1975.

Vi sarebbe quindi stato un errore nella percezione del contenuto sia della sentenza di primo grado, sia nella portata della sentenza di ottemperanza rilevante ai fini della proposizione del ricorso per revocazione ex articolo 395 c.p.c. n. 4.

L’assunto è inammissibile

Come è noto, secondo l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 17 maggio 2010 n. 2) l’art. 395, n. 4 c.p.c. prevede che l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto.

Il ricorso per revocazione è sempre inammissibile allorquando, come nel caso in esame, si contestino le conclusioni a cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto. In tal caso, infatti, è evidente che la domanda di revocazione non può essere utilizzata né per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire ad una diversa decisione (cfr. in primis: Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 1979, n. 309) e neppure per condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (in quanto teoricamente reiterabile più volte: cfr. ex multis Cass. civile, Sez. I, 19 giugno 2007, n. 14267).

Nella specie non si rinviene alcun errore di fatto dato che la sentenza non è affatto il frutto di una svista o di un’invenzione del giudice, ma contiene solo la valutazione degli atti di causa.

La sentenza di cui si chiede qui la revocazione -risolvendo un punto di diritto controverso della causa- ha ritenuto che il primo giudicato avesse un portato meramente procedimentale e non sostanziale.

Non vi è stata, dunque, un’errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, ma al contrario un compiuto giudizio su di un punto controverso e sul quale la decisione ha espressamente motivato sulla base dei fatti e degli atti.

Il rimedio in epigrafe non è, pertanto, ammissibile perche non si può considerare quale errore di fatto la valutazione di un profilo che incide su un aspetto della controversia che ha formato specifico ed analitico capo della sentenza oggetto di valutazione da parte del Giudice d’appello (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3721; Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343 e Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2278, Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5196).

3. – Circa le spese di giudizio ritiene il Collegio che le stesse possano essere compensate tra le parti stante la riconducibilità delle questioni trattate alla materia del lavoro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione n. 5599 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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