Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con una prima sentenza il Tar per la Sardegna aveva annullato il diniego di corresponsione dell’indennità di rischio prevista dal DP n.146/1975, con espressa salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione da assumersi a seguito del riesame della relativa istanza.

Quindi, con la sentenza oggetto di revocazione, la Sezione ha accolto il gravame del Ministero ed ha annullato la sentenza del Tar Sardegna, sul rilievo che il portato sostanziale della decisione fosse il mero riesame della pretesa, negando conseguentemente la spettanza del diritto.

Parte ricorrente chiede ora la revocazione della predetta sentenza, lamentando che vi sarebbe stato uno scollamento tra le ragioni del Tar Sardegna e il provvedimento negatorio dell’Amministrazione e sarebbe mancata una specifica valutazione sull’omogeneità delle condizioni che possa essere riferita alle prestazioni concretamente svolte ai sensi dell’art.7 del dpr n.146/75.

In particolare, il giudicante avrebbe recepito erroneamente la circostanza per cui la nota che ribadiva il diniego, fondata sulla normativa sull’indennità di rischio, fosse inapplicabile alle forze armate e che detta circostanza era già stata censurata nella prima sentenza con la quale si era ritenuto che la stessa potesse essere applicata alle forze armate.

Sarebbe così sfuggito al Consiglio di Stato che uno deu motivi di annullamento del primo provvedimento era stato proprio questo ed ha pure erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza che solo le annotazioni in concreto dovevano portare un riconoscimento dell’indennità di rischio di cui all’art.8 del citato DPR n.146/75.

Vi sarebbe stato, in definitiva, un errore nella percezione del contenuto sia della sentenza di primo grado e sia nella portata della sentenza di ottemperanza rilevante ai fini della proposizione del rimedio giurisdizionale previsto dall’art.395 c.p.c.

Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Ministero della Difesa

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Com’è noto, secondo l’Adunanza Plenaria (sentenza 17 maggio 2010 n.2) l’art.395 c.p.c. prevede al n.4 che l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto.

Il ricorso per revocazione è sempre inammissibile allorquando, come nel caso in esame si contestano le conclusioni cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto.

In tal caso, è evidente che la domanda di revocazione non può essere utilizzata né per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire ad una diversa decisione (cfr, in primis, Cons Stato Sez. IV 24 aprile 1979 n.309) e neppure per condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (in quanto tecnicamente reiterabile più volte: cfr, ex multis Cass. Civile Sez. I 19 giugno 2007 n.14267).

Ma nella specie non si rinviene alcun errore di fatto dato chela sentenza non è affatto il frutto di una svista o di una invenzione del giudice, ma contiene solo la valutazione degli atti di causa.

La sentenza di cui si chiede la revocazione – risolvendo un punto di diritto controverso della causa – ha ritenuto che il primo giudicato avesse un portato meramente procedimentale e non sostanziale.

Nel caso in esame non vi è stata un’errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti di causa, ma, al contrario, un compiuto giudizio su un punto controverso e sul quale la decisione ha espresso motivato sulla base dei fatti e degli atti.

Il presente rimedio non è pertanto ammissibile perché non si può considerare quale errore di fatto la valutazione di un profilo che incide su un profilo squisitamente giuridico della controversia (cfr, ex multis Cons Stato Sez. VI 5 giugno 2006 n.3721; idem 5 giugno 2006 n.3343; Sez. IV 26 aprile 2006 n.2278; idem 7 settembre 2006 n.5196).

Le spese e competenze del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla specificità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese e competenze compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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