Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5247 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con una prima sentenza il Tar per la Sardegna aveva annullato il diniego alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dal DPR n.146/1975, con espressa salvezza delle ulteriori determinazioni da assumersi da parte dell’Amministrazione. A seguito di riesame della relativa istanza.

Con la sentenza oggetto di revocazione, la Sezione ha accolto il ricorso del Ministero della Difesa ed ha annullato la sentenza del Tar sul rilievo che il portato sostanziale della decisione fosse il mero riesame della pretesa, negando conseguentemente la spettanza del diritto.

La parte ricorrente chiede ora la revocazione della predetta sentenza, lamentando che vi sarebbe stato uno scollamento tra le ragioni del Tar Sardegna e i provvedimento negatorio dell’Amministrazione e sarebbe mancata una specifica valutazione sull’omogeneità delle condizioni che possa essere riferito alle prestazioni concretamente svolte ai sensi dell’art.8 del DPR n.146/1975.

Il giudicante avrebbe recepito erroneamente la circostanza per cui la nota che ribadiva il diniego, fondata sulla normativa relativa all’indennità di rischio fosse inapplicabile alle forze armate:; e che tale circostanza era già stata censurata nella prima sentenza con la quale si era ritenuto che la stessa potesse essere applicata alle forze armate. Sarebbe sfuggito al Consiglio di Stato che uno dei motivi di annullamento del primo provvedimento era stato proprio questo ed ha pure erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza che solo le annotazioni in concreto dovevano portare un riconoscimento dell’indennità di rischio di cui al citato art.8 del DPR. 146/12975.

Vi sarebbe quindi stato un errore nella percezione del contenuto sia della sentenza di primo grado e sia della portata della sentenza di ottemperanza rilevante ai fini della proposizione del rimedio giurisdizionale di cui all’art.395 punto 4 c.p.c.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’intimato Ministero della Difesa.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Com’è noto, secondo l’Adunanza Plenaria (sentenza 17 maggio 2010 n.2) l’art.395 n.4 c.p.c. prevede che l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto.

Il ricorso per revocazione è sempre inammissibile allorquando, come nel caso di specie, si contestano le conclusioni cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto

.In tal caso è evidente che la domanda di revocazione non può essere utilizzata né per mettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire ad una diversa decisione (cfr, in primis, Cons Stato Sez. VI 24/4/1979 n.309) e neppure per condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (in quanto teoricamente reiterabile più volte: cfr Cass. Sez. I civ. 19 giugno 2007 n.14267).

Ma nella specie non si rinviene alcun errore di fatto dato che la sentenza non è affatto il frutto di una svista o di una invenzione del giudice, ma contiene solo la valutazione degli atti di causa.

La sentenza di cui si chiede qui la revocazione – risolvendo un punto di diritto controverso – ha ritenuto che il primo giudicato avesse un portato meramente procedimentale e non sostanziale.

Nel caso in esame non vi è stata una errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, ma, al contrario, un compiuto giudizio su un punto controverso e sul quale la decisione ha espressamente motivato sulla base dei fatti e degli atti.

Il presente ricorso non è pertanto ammissibile perché non si può considerare quale errore di fatto la valutazione di un profilo che incide su un aspetto della controversia che ha formato specifico analitico capo della sentenza oggetto di valutazione da parte del giudice di appello(cfr ex multis, Cons Stato Sez VI 21 giugno 2006 n.3721; idem 5 giugno 2006 n.3343; Sez IV 26 aprile 2006 n. 2278; idem 7 settembre 2006 n.5196).

Le sperse e competenze del presente giudizio avuto riguardo alla specificità della vicenda possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara Inammissibile.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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