MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 febbraio 2014 Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Verde Echo Pyriproxyfen», ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 52 concernente il
commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 20 dicembre 2013, e successive integrazioni di
cui l’ ultima il 7 febbraio 2014 con cui l’Impresa Verde Bio S.r.l.,
con sede in Montebelluna (Treviso) Viale della Vittoria 14/b, ha
richiesto, ai sensi dell’art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009,
il permesso di commercio parallelo dalla Spagna del prodotto JUVINAL
10 EW, ivi registrato al n. 25.239 a nome dell’Impresa Kenogard S.A.,
con sede legale in Barcelona (ES);
Vista l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto di
riferimento JUVINAL ECHO autorizzato in Italia al n. 15079 a nome
dell’Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 52,
paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che l’Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il
prodotto importato con il nome Verde Echo Pyriproxyfen;
Accertata la conformita’ dell’etichetta da apporre sulle confezioni
del prodotto oggetto di commercio parallelo, all’etichetta del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. E’ rilasciato, fino al 31 dicembre 2018, all’Impresa Verde Bio
S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), il permesso n. 15978 di
commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato Verde Echo
Pyriproxyfen, proveniente dalla Spagna, ed ivi autorizzato al n.
25.239 con la denominazione JUVINAL 10 EW.
E’ approvata, quale parte integrante del presente decreto,
l’etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il prodotto e’ sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell’allegata
etichetta.
Il prodotto verra’ posto in commercio in confezioni pronte per
l’impiego nelle taglie da ml 5 – 10 -20 – 25 – 40 – 50 – 100 – 200 –
250 – 500, 11 – 5 – 10 – 25.
Il presente decreto verra’ notificato, in via amministrativa
all’impresa interessata e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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