Corte Suprema di Cassazione Penale Sezione IV Sentenza n. 38426 del 2006 deposito del 22 novembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Corte osserva

M. Salvatore ha proposto ricorso avversala sentenza 14 novembre 2004 della Ca di Catania che ha parzialmente confermato la sentenza 13 febbraio 2004 del Tribunale di Siracusa che l’aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’articolo 589 commi 1 e 2 Cp per avere cagionato, a seguito di un incidente stradale, la morte di T. Sabrina e lesioni personali a S. Massimo. La Corte ha ritenuto l’esistenza di un concorso di colpa pari al 25% del S. e ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a mesi cinque di reclusione.

I giudici di merito hanno ricostruito l’incidente rilevando che l’imputato, alla guida di un?autovettura, aveva appena superato il motociclo a bordo del quale si trovavano le due persone offese. Il conducente dell’autovettura si riportava repentinamente sulla destra e il conducente del motociclo non riusciva ad evitare l’impatto con la fiancata destra dell’autoveicolo. La responsabilità dell’imputato è stata ravvisata nell’avere improvvisamente deviato sulla destra non consentendo al conducente del motociclo una tempestiva frenata. Il concorso di colpa di quest?ultimo è stato invece fondato sul superamento del limite di velocità massimo consentito.

A fondamento del ricorso si deduce:

1) la violazione di legge perché i giudice di merito non avrebbero considerato che l’accostamento a destra era stato determinato dallo squillo del telefono cellulare e quindi costituiva una manovra di emergenza mentre il conducente del motociclo non ha tentato né di frenare né di compiere altra manovra di emergenza; secondo il ricorrente le emergenze processuali dimostrerebbero che è stato S. ad operare un tentativo di superamento dell’autovettura sulla destra poiché se l’autovettura era davanti, e poi i veicoli si sono toccati, è evidente che è stato il motociclista a tentata di superare l’autovettura;

2) la mancanza di motivazione sulla percentuale di colpa attribuita al motociclista essendo in ogni caso superiore quella del motociclista che aveva omesso sia di decelerare il veicolo sia di tentare il sorpasso a sinistra.

Il ricorso è inammissibile sia perché manifestamente infondato sia perché propone censure in fatto.

Sotto il primo profilo si osserva che la tesi del ricorrente ? secondo cui lo squillo del telefono cellulare imponeva la manovra di emergenza costituita dall’accostamento sulla destra ? è palesemente infondata ovvio essendo che solo la necessità di evitare una situazione di pericolo può comportare la necessità di eseguire una manovra di emergenza.

Il ricorrente riconosce di avere decelerato e di essersi accostato sul lato destro della strada; palesemente infondata è quindi anche la tesi secondo cui il motociclista avrebbe tentato di superarlo sulla destra; e comunque si tratta di un tentativo di ricostruzione dei fatti diverso da quello logicamente e motivatamente operato dai giudici di merito che invece hanno ricostruito l’incidente ? sulla base del compendio probatorio acquisito ? nel senso di una repentina deviazione sulla destra operata dal conducente dell’autovettura che non ha consentito al motociclista di frenare tempestivamente o di operare una diversa manovra di emergenza.

La censura deve quindi essere ritenuta inammissibile perché richiede al giudice di legittimità un sindacato che gli è precluso.

Parimenti inammissibile è la censura che si riferisce al concorso di colpa avendo i giudice di merito logicamente motivato sulla prevalenza della colpa dell’imputato, per l’improvvisa manovra eseguita, rispetto al superamento del limite di velocità da parte del motociclista. Anche in questo caso trattasi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità perché esente da vizi logici e giuridici.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 186/00 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Cs di Cassazione, Sezione quarta penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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