DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 Misure urgenti per l’avvalimento dei soggetti terzi per l’esercizio dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che, in vista dell’assunzione in data 4 novembre 2014 dei
compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca
Centrale Europea (BCE), l’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla
BCE di chiedere alle autorita’ nazionali competenti di fornire tutte
le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita,
compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato
membro partecipante;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23
ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalita’ con le
quali intende condurre l’esercizio di valutazione in cooperazione con
le autorita’ competenti nazionali, indicando che i risultati
dell’esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre
2014;
Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto
alle autorita’ competenti nazionali di avvalersi di soggetti del
settore privato per le attivita’ di verifica a livello nazionale;
Considerata la necessita’ di consentire alla Banca d’Italia di
avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l’attivita’ di
vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all’esercizio
di valutazione approfondita;
Considerato che per consentire ai soggetti terzi l’espletamento
delle attivita’ loro affidate, e’ necessario estendere a questi le
previsioni relative al segreto d’ufficio di cui all’articolo 7 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3
febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l’altro, ha indicato che
l’attivita’ di verifica della qualita’ degli attivi deve aver inizio
entro il mese di marzo;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di modifica
della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire
l’esecuzione delle attivita’ di verifica nei termini indicati dalla
BCE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Avvalimento di soggetti terzi per l’attivita’ di vigilanza bancaria
ai fini della valutazione approfondita prevista dall’articolo 33,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall’articolo
33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del
15 ottobre 2013, la Banca d’Italia puo’ avvalersi anche della
consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita’, selezionati
con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea,
per l’esercizio dell’attivita’ di vigilanza di cui agli articoli 51,
54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi
vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attivita’ sono
coperti dal segreto d’ufficio secondo quanto disposto dall’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al
Governatore della Banca d’Italia le irregolarita’, anche se
integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza
nell’esercizio delle attivita’ di vigilanza.
4. La Banca d’Italia e il Ministero dell’economia e delle finanze
concordano le modalita’ per la condivisione delle informazioni
relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in
deroga all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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