Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5244 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’esito delle prove svolte in sede di selezione concorsuale per l’arruolamento in qualità di Carabiniere in ferma quadriennale (riservata agli VFP1 delle Forze Armate), veniva emesso nei confronti del candidato Sig. V. G. il giudizio di non idoneo per carenza dei requisiti attitudinali, con esclusione del medesimo dal concorso, ai sensi dell’art.11, comma 3. del bando.

L’interessato impugnava gli atti con cui è stata disposta l’esclusione dal concorso innanzi al Tar per il Lazio che con sentenza n.3396/2011, resa ai sensi dell’art.60 c.p.a., rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Avverso tale decisum è insorto il V. con l’atto d’impugnazione all’esame a sostegno del quale ha dedotto i seguenti motivi:

Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione degli artt.1, commI 2 e 3, e 2 del DPR n.487/94: violazione degli artt.3 e 97 Cost. Carenza assoluta di motivazione;

omessa predeterminazione (e verbalizzazione) dei criteri di somministrazione della prova orale -attitudinale; omessa verbalizzazione dello svolgimento della medesima prova: violazione dell’art.12 comma 1 e 15 e comma 1 del DPR n 487/94, come modificato dall’art.10 del DPR 30/10/1996;

errore nei presupposti, difetto di motivazione. Ingiustizia ed illogicità manifeste.Difetto di istruttoria. Violazione dell’art.11 del bando di concorso: violazione della determinazione del Comando Generale dei Carabinieri n.52/17 del 16/4/2010. Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa: contraddittorietà. Violazione dell’art.1 del dlgs n.104/2010.

Con tali mezzi di gravame, riproduttivi dei motivi d’impugnazione svolti in primo grado e che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, parte appellante rileva in sostanza l’illogicità del giudizio negativo reso, in ordine al profilo attitudinale, nei confronti del V., l’assenza di motivazione della valutazione effettuata e quindi la non trasparenza dell’atto di esclusione.

Si è costituita in giudizio per resistere al proposto gravame l’Amministrazione militare.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che i motivi di doglianza formulati a mezzo del presente gravame siano nella loro intierezza destituiti di giuridico fondamento (se non pretestuosi) per le ragioni che di seguito si va sinteticamente ad esporre:

a) la determinazione di non idoneità è atto conclusivo di accertamenti riguardanti nella specie il profilo attitudinale costituenti un giudizio strettamente tecnico (cfr Cons Stato Sez. III 21 dicembre 1999 n.1284) come tale non sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per i macroscopici vizi di abnormità e manifesta irrazionalità del giudizio stesso, nella specie non rinvenibili;

2) la valutazione del profilo attitudinale è stata effettuata sulla base di una serie di prove a ciò deputate previste dalla normativa tecnica fatta propria dall’Arma dei Carabinieri, articolata su strumenti di indagini costituiti dalla somministrazione di test, questionari informativi, interviste e relazioni predisposte dai soggetti professionalmente preposti a tali accertamenti, con modalità tecnicooperative nella specie puntualmente poste in essere e consacrate nei relativi documenti;

3) le verifiche operate circa l’accertamento attitudinale, come si evince dalla lettura degli atti descrittivi delle relative operazioni, evidenziano valutazioni di carattere negativo che danno sufficiente contezza delle ragioni che hanno condotto ad accertare l’ assenza in capo al V. del un profilo attitudinale richiesto per rivestire lo status di carabiniere;

4) il provvedimento di esclusione risulta adottato sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto acquisiti in sede di istruttoria, in corretta osservanza delle disposizioni recate dall’art.11 del bando di concorso che contemplano l’ipotesi di esclusione dal concorso stesso nel caso, nella specie verificatosi, di giudizio di non idoneità formulato all’esito degli accertamenti sul profilo attitudinale del candidato.

In forza delle considerazioni che precedono l’appello si appalesa infondato e va, perciò, respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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