Corte Suprema di Cassazione Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 24404 del 2006 deposito del 16 novembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 25 novembre 1997, S. Francesca esponeva di essere dipendente dalle Spa Ferrovie delle Stato, con la qualifica di ausiliario di stazione, in servizio a Lecce; l?ambiente in cui era costretta a lavorare era saturo di fumo onde essa attrice aveva contratto una serie di affezioni, tra cui rinite cronica, crisi asmatiche, faringite, agitazione psichica, tachicardia, cefalea e vertigini. Per tali affezioni essa S. si era assentata dal lavoro e, superata la soglia dei 180 giorni di assenza, la società le aveva trattenuto un terzo della retribuzione. Richiamato il dovere di protezione previsto dall?articolo 2087 Cc, l?attrice chiedeva la restituzione della quota di retribuzione indebitamente trattenuta (essendo la malattia dovuta ad inadempimento del datore di lavoro) ed il risarcimento del danno alla salute, in misura da determinarsi equitativamente.

2. Previa opposizione della Rete Ferroviaria Italiana, il Tribunale di Lecce riconosceva che le assenze per malattia erano dovute al fumo respirato, nell?inerzia del datore di lavoro, della S. in ufficio: pertanto accoglieva la domanda limitatamente alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta a fronte delle assenze per malattia; respingeva invece la domanda di risarcimento del danno alla salute per la ?genericità delle deduzioni? sul punto.

3. Proponeva appello la Rete Ferroviaria Spa. La S. si opponeva all?impugnazione avversaria, senza proporre appello incidentale. La Ca di Lecce confermava la sentenza di primo grado, così motivando:

– esclusa l?esistenza di una lesione permanente all?integrità psico-fisica dell?attrice, a causa della genericità delle deduzioni sul punto, rimane accertato che le assenze dal lavoro erano addebitabili a fumo passivo di sigaretta;

– la direzione aziendale non ha mai impedito che si fumasse nell?ufficio, nonostante le rimostranze della S.;

– i certificati medici in atti attestano l?impossibilità della dipendente di prestare la propria attività lavorativa per affezioni acute (rinofaringite, laringite, crisi asmatiche, cefalea ed altro) causate da intolleranza al fumo;

– quanto precede è confermato dalle prove per testi;

– solo a distanza di tempo l?azienda ha emanato un ordine di servizio per vietare il fumo in ufficio;

– l?appellante non ha contestato ?la veridicità? delle certificazioni mediche.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria italiana deducendo due motivi, illustrati con successiva memoria integrativa. La controparte non si è costituita.

Motivi della decisione

5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell?articolo 360 n. 3 Cpc, degli articoli 112, 115, 116, 414, 420 Cpc, 2697, 1218, 1223, 2087 Cc: nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 n. 5 Cpc. La sentenza di appello motiva ?per relationem? alla sentenza di primo grado, talché la motivazione è apparente. Non è stato correttamente spiegato il nesso causale in termini di ragionevole certezza. Non è stata rilevata la contraddizione tra la reiezione della domanda di risarcimento del danno alla salute e domanda di restituzione della quota di retribuzione.

Non ha tenuto conto il giudice di appello che le certificazioni mediche erano state tutte puntualmente contestate.

6. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza di appello non è meramente apparente, ma si sviluppa secondo i passaggi riassunti al par. 3 che precede. Il giudice del merito ha ritenuto raggiunta la prova che l?ambiente di lavoro fosse saturo di fumo; che di ciò la S. si sia sempre lamentata; che l?attrice abbia perciò contratto una serie di malattie tutte riconducibili al fumo; che le di lei assenze dal lavoro furono giustificate da una malattia addebitabile a comportamento negligente del datore di lavoro in termini di doveri di protezione. Il tutto con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Unico punto sul quale la sentenza di appello va corretta è quello inerente alla ?mancata contestazione? della documentazione medica, contestazione che la Rete Ferroviaria Italiana ha puntualmente effettuato. La Ca ha peraltro affermato che la convenuta non ha contestato la ?veridicità? dei certificati medici. In ogni caso, anche se la parte contesta la certificazione medica, il giudice può ritenerla probante.

7. Non sussiste contraddizione tra il rigetto della domanda il risarcimento del danno alla salute e restituzione della quota di retribuzione, perché detto rigetto è avvenuto per motivi processuali, vale a dire per ?insufficienza di deduzioni?.

8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell?articolo 360 n. 3 Cpc, degli articoli 112, 115, 116, 61 ss, 191 ss Cpp, 1321, 1362 ss, 2697 Cc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 n. 5 Cpc: la sentenza di appello, che ?riproduce apoditticamente? quella di primo grado, non tiene conto dell?eccezione di mancanza di nesso causale tra fumo e malattie, le quali non potevano essere ascritte a ?causa di servizio? ai sensi dell?articolo 56 del Ccnl, tenuto conto che a tal fine non è sufficiente la ?con causalità? ma occorre la prova della causalità ?diretta ed esclusiva?. La prova non era desumibile dalle generiche certificazioni mediche esibite, ma andava ricercata eventualmente mediante consulenza tecnica di ufficio.

9. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto provato che le malattie della S. erano cagionate da intolleranza al fumo, presente nell?ambiente di lavoro, sulla base delle certificazioni mediche acquisite. L?apprezzamento in fatto al riguardo non è censurabile in Cassazione, in quanto adeguatamente motivato. Non sussiste un obbligo del giudice di ricorrere in ogni caso ad una consulenza tecnica di ufficio, tenuto anche conto che la materia del contendere, dopo la reiezione in primo grado della domanda più importante, rimaneva limitata in appello alla restituzione di una quota di retribuzione trattenuta a fronte di assenze per malattia ascrivibili a causa di servizio. L?interpretazione dell?articolo 56 Ccnl sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte e si risolve in una questione di motivazione; nella specie, la Ca ha ritenuto che le assenze per malattia della S. fossero dovute a causa di servizio, cioè ad affezione contratta nell?ambiente di lavoro a causa del fumo.

10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

La Cs rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittima.

[stampa sentenza]

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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