Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30039 Provvedimenti riguardo ai figli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In un procedimento di separazione giudiziale tra V.C. e B.P., la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza in data 4/31-5-2007, a seguito di rinvio di questa Corte (sentenza n. 7920 del 2005), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna dell’11-2-2002, elevava l’assegno mensile di mantenimento del figlio minore delle parti, N., ad Euro 1.500,00.

Ricorre per cassazione la V., sulla base di quattro motivi.

Resiste, con controricorso, il B. che pure deposita memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

I motivi primo, secondo e terzo vanno dichiarati inammissibili per inadeguatezza dei quesiti di diritto (primo e secondo) e della sintesi relativa al vizio di motivazione (terzo) (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 8897 del 2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Nel primo quesito si afferma, in modo del tutto generico ed apodittico, che la persistenza di una crisi in atto rende irrilevante, ai fini dell’addebito, il comportamento infedele di un coniuge. Nel secondo, in modo altrettanto generico ed apodittico, si precisa che, escluso l’addebito per un coniuge, questi ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento proporzionato ai redditi dell’obbligato.

Infine, quanto al terzo motivo, si indicano, quali "fatti controversi", il recepimento da parte della Corte d’Appello delle dichiarazioni di un teste circa l’infedeltà della V., e non di quelle rese da altri testimoni circa la mancata assistenza alla V. da parte del B.. Anche in tal caso i riferimenti appaiono del tutto generici (la "sintesi" avrebbe dovuto brevemente indicare il tenore di tali dichiarazioni) e privi di ogni richiamo alla decisorietà di tali fatti.

Può essere esaminato il quarto motivo, la cui sintesi appare adeguata.

La ricorrente lamenta vizio di motivazione circa la decorrenza dell’aumento dell’assegno per il figlio minore dalla decisione e non dalla domanda.

Il motivo è infondato.

E’ bensì vero che per l’obbligo di mantenimento vale il principio generale della decorrenza dalla domanda, e tuttavia il giudice a quo, con motivazione congrua e non illogica, giustifica la decorrenza dalla decisione, richiamando profili di novità rispetto al tempo dell’instaurazione del procedimento: le accresciute capacità economiche del padre, nonchè le aumentate esigenze del figlio, ormai preadolescente.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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