Cass. pen., sez. I 20-11-2006 (14-11-2006), n. 38055 Misure alternative alla detenzione – Condannato tossicodipendente – Affidamento in prova terapeutico – Presupposti – Accertamento sulla condizione di tossicodipendenza e sull’idoneità del programma

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

1. Con ordinanza del 26 aprile 2006, il Tribunale di sorveglianza di Potenza concedeva a E. Mario la misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’articolo 94 Dpr 309/90 in relazione alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione da espiare per una serie di delitti, con fine pena al 9 dicembre 2009, affermando su un modulo prestampato che era ?presente agli atti la certificazione di tossicodipendenza, il programma (di tipo residenziale) c/o la Com. Leo, la certificazione di idoneità del programma.

Ricorre per cassazione il Pg presso la Ca di Potenza, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che l’articolo 94 Dpr 309/90, nel testo modificato dalla legge 49/2006 che aveva convertito il Dl 272/05, aveva sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari al rispetto di condizioni più rigide che in passato, ponendo delle previsioni puntuali e rigorose, laddove il tribunale di sorveglianza di Potenza si era limitato ad operare un controllo meramente cartolare sulla ricorrenza delle condizioni di legge, evitando di compiere una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, senza dare inoltre ragione delle modalità e dei criteri di utilizzazione del delicatissimo potere discrezionale concessogli in relazione a condannati, come l’E., che gli organi di polizia descrivevano come persona di elevatissima pericolosità sociale.

2. Il ricorso è fondato.

l’articolo 94 del Tu delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (Dpr 309/90) nella più recente versione offerta dal Dl 272/05, convertito con modificazioni nella legge 49/2006, ha sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie con riferimento a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative.

Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, l’articolo 90 richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi e che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato (comma 1). Peraltro ai fini della decisione, il Tribunale di sorveglianza ?può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato e deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio? (comma 3).

Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza non indica innanzitutto dall’assunzione di quali sostanze stupefacenti dipenda lo stato di tossicodipendenza del condannato, né a quale programma di recupero egli sia sottoposto o intenda sottoporsi. Ma c?è di più. Dall’esame degli atti emerge che la prova della tossicodipendenza dell’E. risulta dal dato meramente anamnestico fornito il 12 ottobre 2005 dalla Casa circondariale di Potenza, in base al quale il condannato è tossicodipendente da sostanze stupefacenti (non meglio precisate) e non assume terapia, e da tre certificati d’iscrizione al Sert, rispettivamente del 9 febbraio 2001, del 13 marzo 2006 e del 19 aprile 2006, nei quali non è attestata alcuna tossicodipendenza: il primo di questi documenti afferma infatti che l’E. ha praticato l’ultima terapia con metadone dal 13 al 18 settembre 1995, mentre il terzo documento rivela che gli esami tossicologici non hanno evidenziato la presenza di sostanze di abuso.

Così stando le cose, è evidente che dagli atti in possesso del tribunale non risulta se il condannato sia attualmente tossicodipendente e se sia abituale l’uso di sostanze stupefacenti da parte sua, e neppure viene spiegato perché si è ritenuto di concedere un beneficio penitenziario di natura chiaramente eccezionale a un soggetto, indicato dagli organi di polizia (il Commissariato di polizia di San Carlo Arena di Napoli) come ?persona di elevatissima pericolosità sociale che può contare su una fitta rete di conoscenze dai quali si fa rilasciare certificati di assunzione al lavoro al solo scopo di evitare la carcerazione? e che deve oltretutto espiare ancora un lungo periodo di detenzione (il fine pena è fissato al 9 dicembre 2009).

l’ordinanza deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di sorveglianza di Potenza per un nuovo e più approfondito esame.

P.Q.M.

Visti gli articoli 606, 623 c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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