Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, i signori U. P. e D. M. impugnano la sentenza del TAR per la Puglia, sede di Bari, sez. III, con la quale è stato rigettato il loro ricorso avverso il permesso di costruzione 14 luglio 2005 n. 75, rilasciato dal Comune di San Giovanni Rotondo ai signori M., per la costruzione di un fabbricato in cemento armato per civile abitazione e un garage.

Afferma la sentenza appellata:

– che le NTA del Piano regolatore "prescrivono tra lotti una distanza minima dal confine di m. 5, derogabile in presenza di fabbricazioni marginali (tali sono quegli interventi edilizi che residuano in una zona quasi del tutto edificata) nel senso che la medesima distanza "per quanto riguarda i confini laterali può anche annullarsi (costruzioni in aderenza)";

– che, nel caso di specie, sussistendo i presupposti di fatto, ricorre l’ipotesi della deroga e, di conseguenza, "la contestazione mossa da parte istante sul punto – che prevede il rispetto di m. 5 della distanza dal confine – si appalesa priva di fondamento".

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

erroneità ed illogicità della sentenza impugnata per omessa valutazione dell’obiettiva situazione fattuale e giuridica evidenziata nel ricorso; motivazione assolutamente carente e/o insufficiente; malgoverno di norma specifica. Ciò in quanto:

– "non è stata minimamente presa in considerazione l’obiettiva circostanza che, per quel che concerne il lato nord, il costruendo edificio dei fratelli M. non è posto sulla linea di confine con il fondo dei coniugi Urbani e D., ma si trova ad un metro dallo stesso", così negando la possibilità di costruzione in aderenza; né è possibile giustificare tale previsione con la futura costruzione di una strada pubblica (perché nessuna strada è larga un metro e non vi sono procedure espropriative sul suolo di proprietà M.);

– che, sempre sul lato nord, il progetto approvato prevede la realizzazione di balconi con relativo affaccio sul fondo confinante;

– in ogni caso, "il distacco minimo dai confini è assoluto e inderogabile ed è di 5 metri", in quanto "le norme contenute nei regolamenti edilizi che stabiliscono tali distanze sono inderogabili perché di ordine pubblico", né può operare il meccanismo della prevenzione.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Giovanni Rotondo, che ha preliminarmente riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in I grado, stante la sua tardività, concludendo comunque per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Si sono altresì costituiti in giudizio, proponendo appello incidentale, i signori Corrado e Giovannina M., in particolare riproponendo anch’essi l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. Hanno comunque concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con memoria del 26 aprile 2011, gli appellanti hanno, in particolare, controdedotto in ordine alla eccepita irricevibilità.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene necessario esaminare preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dai signori U. e D. in I grado, e ora riproposta sia dal Comune di San Giovanni Rotondo, sia dai signori M..

Come è stato ampiamente evidenziato, sia i ricorrenti in I grado (odierni appellanti), sia i controinteressati M. avevano richiesto, con progetto redatto dal medesimo tecnico, due distinti permessi di costruire per la realizzazione di due fabbricati in via Sant’Onofrio, in aderenza tra loro.

Rilasciati i due titoli autorizza tori (sub conditione di "trasformazione della strada da privata in pubblica, con prolungamento della stessa fino al confine e servitù di passaggio della condotta fognante per i suoli non interessati dalla viabilità ceduta"), gli appellati non provvedevano al ritiro del proprio permesso di costruire e, con atto in data 24 ottobre 2005 (dopo che i lavori relativi al permesso M. erano iniziati il 25 luglio 2005), evidenziarono violazioni afferenti al permesso di costruire rilasciato ai sig.ri M., invitando l’amministrazione ad agire in autotutela.

Tali elementi non risultano contraddetti dagli appellanti, che hanno meramente ribadito come solo con l’intervenuto accesso agli atti (in data 15 novembre 2005), essi hanno avuto "piena contezza del provvedimento lesivo impugnato", poiché, in precedenza, essi "non potevano certamente conoscere esattamente in base a quale provvedimento concessorio si stavano iniziando i lavori, stante la possibilità da parte dei resistenti di presentare varianti al progetto originario oppure di richiederne uno del tutto nuovo".

Orbene, il Collegio ritiene che, a prescindere da ogni considerazione in ordine al "parallelismo" delle due vicende edilizie e dalla desumibilità di una piena conoscenza del titolo autorizzatorio alla data di inizio lavori, la presentazione di un atto con il quale si richiede all’amministrazione di provvedere in autotutela in ordine ad un permesso di costruire, ritenendone l’illegittimità, integri la piena conoscenza dell’atto (e quindi la valutazione della eventuale lesività del medesimo per le posizioni giuridiche dei potenziali ricorrenti), idonea a far decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione in sede giurisdizionale.

Nel caso di specie, con atto 18 – 24 ottobre 2005 (v.. prod. Comune di S. Giovanni Rotondo) veniva denunciato l’ "abuso legale", relativo alla "concessione edilizia in ditta M. C. e Giovannina", e ciò "avendo constatato che il fabbricato in edificazione con concessione edilizia in ditta di cui all’epigrafe, non rispetta le distanze dai confini"; si richiedeva, pertanto, il riesame della concessione "alla luce delle circostanze denunciate".

Appare, quindi, evidente la piena conoscenza dell’atto di concessione edilizia (non essendo, a tali fini, indispensabile conoscerne gli estremi) e della sua potenziale lesività. A fronte di ciò, il ricorso introduttivo del giudizio di I grado risulta notificato al Comune solo il 10 gennaio 2006, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, con conseguente irricevibilità dello stesso per tardività.

Per le ragioni esposte, ed in accoglimento della eccezione di inammissibilità, la sentenza appellata deve essere riformata e, per l’effetto, il ricorso proposto in I grado deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

L’accoglimento della eccezione di irricevibilità del ricorso in I grado, riproposta in appello, comporta l’ìnammissibilità dell’appello principale proposto.

In proposito, è comunque utile ricordare che questo Consiglio di Stato (sez. IV, 4 febbraio 2011 n. 802), esaminando una previsione di regolamento edilizio analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha avuto modo di escludere la natura "assoluta e inderogabile" della norma, quanto alla distanza dal confine. Si è quindi affermato:

" È ben vero che il principio della prevenzione, che ricorre quando il fondo è situato in un comune sprovvisto di strumenti urbanistici, non è applicabile quando l’obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato da regolamenti comunali in tema di edilizia e di urbanistica, avuto riguardo al carattere indiscutibilmente cogente di tali fonti normative, da intendersi preordinate alla tutela, oltre che di privati diritti soggettivi, di interessi generali. Proprio in quest’ottica la giurisprudenza sottolinea che solo nel caso in cui i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita la costruzione in aderenza o in appoggio a meno che tale facoltà non sia consentita come alternativa all’obbligo di rispettare le suddette distanze (Consiglio di Stato, sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1688; Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2004, n. 46)…. Nel caso di specie, dalla norma regolamentare sopra evidenziata emerge come sia ammessa la costruzione in aderenza e pertanto sia consentito a chi edifica per primo di costruire sul confine… Ne deriva l’applicabilità in toto del principio di prevenzione, non sussistendo nella norma il cogente divieto a cui fa riferimento l’interpretazione vigente della normativa in materia.".

Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da U. P. e D. M. (n. 4211/2006 r.g.):

a) in accoglimento dell’eccezione riproposta dagli appellati, riforma la sentenza appellata e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto in I grado per tardività;

b) dichiara inammissibile l’appello principale;

c) compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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