Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 11-08-2011, n. 31895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 15/10/10 il Tribunale di Padova in composizione monocratica, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di G. A. intesa al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, definitivamente giudicati nei suoi confronti in distinti procedimenti, di illecita cessione di g. 0,44 di eroina (commesso il (OMISSIS)) e di illecita detenzione di g. 14 circa di cocaina (commesso il 23/1/09). Il giudice osservava trattarsi di episodi commessi con diverse modalità (cessione e detenzione di sostanze droganti diverse in concorso con soggetti diversi) a distanza di due mesi l’uno dall’altro.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge ( art. 81 c.p.); si era trattato di reati entrambi in tema di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ed era irrilevante nei due casi la diversità della droga ceduta o detenuta;

in entrambi i reati il G. concorreva con un medesimo soggetto ( F.M. o M.) e in uno di essi anche con tal Fr. o Fr.Wi.; i tempi erano contigui. Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., in assenza di elementi probanti che era onere del ricorrente fornire a sostegno della domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Esso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle due sentenze e, con motivazione sia pur sintetica, ma congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, ha illustrato le ragioni di fatto (in quanto tali, si ripete, insindacabili in sede di giudizio di legittimità) ostative al riconoscimento della continuazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visto l’art. 606 c.p.p., comma 3, e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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