Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’appello in esame, il Fallimento B. s.r.l. impugna la sentenza 16 luglio 2003 n. 1095, con la quale il TAR per la Lombardia, sede di Brescia, dopo avere accolto il ricorso n. 351/1999, ha respinto il ricorso n. 517/1999, proposto avverso il diniego di concessione edilizia per una nuova costruzione ad uso industriale.
La sentenza appellata ha, innanzi tutto, accolto il primo ricorso, proposto avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Levate, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento locale di igiene (in particolare stabilendo, al comma 2 dell’art. 2.7.3.3. che i nuovi insediamenti cd. "insalubri" sono "consentiti ad una distanza di almeno 400 metri dal perimetro del centro abitato e dalle aree previste dal piano regolatore generale vigente per insediamenti residenziali o di interesse pubblico").
Quanto al rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di concessione edilizia (parte della sentenza di I grado oggetto di impugnazione), tale pronuncia, ritenuti illegittimi taluni dei motivi di diniego (pagg. 7 – 10 sent.), afferma invece la legittimità del motivo di diniego inerente all’assenza della valutazione regionale di compatibilità ambientale, in quanto:
– il DPR 12 aprile 1996 individua le fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (laddove "dagli atti di causa emerge che intervento edilizio riguarda la realizzazione di una fonderia con produzione di oltre 40.000 tonnellate annue"), quali progetti assoggettati a VIA qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla l. n. 394/1991;
– di conseguenza il motivo di diniego è legittimo, poichè "la procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto ovvero, in caso di prescrizioni, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera".
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) falsa applicazione del DPR 12 aprile 1996; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; motivazione insufficiente; poiché "il provvedimento di diniego – adottato il 26 febbraio 1999 – non poteva essere formulato sulla base del DPR 12 aprile 1996, mancando all’epoca la legge regionale per la sua attuazione, legge che nella Regione Lombardia risulta approvata soltanto in data 3 settembre 1999, con il n. 20, e pubblicata sul BURL del 6 settembre 1999"; né, all’epoca, la VIA era imposta dalla normativa comunitaria. Di conseguenza "il Comune di Levate aveva l’obbligo di decidere la domanda della concessione edilizia sulla base della normativa all’epoca vigente e non già facendo riferimento ad una previsione normativa diretta allo stato e non applicabile nel caso concreto";
b) in ogni caso, la procedura di VIA, ai sensi dell’art. 7 DPR 12 aprile 1996, deve concludersi "prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori", dal che consegue che il Comune ben poteva rilasciare la concessione edilizia "con la prescrizione che l’inizio dei lavori restava subordinato alla conclusione della procedura di verifica di cui all’art. 10 del medesimo decreto";
c) per le fonderie di metalli ferrosi, è prevista "la procedura di VIA soltanto nel caso in cui ricadano in aree naturali protette, non già quando, come nella fattispecie in esame, sorgano in zona industriale non assoggettata ad alcun vincolo di carattere paesaggistico e ambientale". Peraltro, "era onere del Comune acquisire il parere della Regione Lombardia".
L’appellante ripropone, inoltre, la domanda di risarcimento del danno (pagg. 20 – 22 appello).
Si è costituito in giudizio il Comune di Levate, che – rilevando preliminarmente l’inammissibilità del motivo di appello perché "nuovo" – ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza. Ha inoltre proposto appello incidentale condizionato, perchè "ove fosse ritenuta fondata l’impugnazione del Fallimento B. s.r.l. avverso il capo della sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso proposto in I grado", la sentenza stessa venga riformata "nella parte in cui ha dichiarato illegittimi plurimi motivi di diniego della concessione edilizia". E ciò per "eccesso di potere, travisamento dei fatti e/o carenza dei presupposti; violazione delle NTA del Comune di Levate; carenza e/o insufficienza della motivazione".
Depositate ulteriori memorie da entrambi le parti, all’odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, rendendosi di conseguenza superfluo l’esame della eccezione di inammissibilità del medesimo avanzata dall’appellato Comune di Levate.
L’art. 1 DPR 12 aprile 1996, quanto all’ "ambito di applicazione" del medesimo decreto, prevede:
"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d’attuazione.
2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.
3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A.
4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
6. Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale."
La tesi sostenuta dall’appellante, secondo la quale, il decreto in esame costituirebbe "atto di indirizzo e coordinamento diretto alla legislazione regionale e, per ciò, non direttamente applicabile", in assenza di legge regionale, non può essere condivisa.
Giova, innanzi tutto osservare,m che tale assunto non può essere ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 1998 n. 273 (citata dall’appellante a sostegno della propria tesi).
La Corte, infatti, giudicando di un conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano, si è limitata ad osservare che "deve escludersi che l’atto impugnato abbia per le Province autonome e le Regioni a statuto speciale un valore di normativa dettagliata e assolutamente vincolante nei particolari procedurali".
In disparte ogni valutazione sul fatto che il principio enunciato è relativo alla particolare posizione, costituzionalmente garantita, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, va rilevato come la Corte abbia escluso un valore di normativa dettagliata e vincolante al DPR 12 aprile 1996 "nei particolari procedurali", non escludendosi affatto la cogenza della normativa statale quanto, ad esempio, alla individuazione delle opere da sottoporre a VIA (art. 1, commi 36); disposizione che deve ritenersi vigente (e quindi pienamente efficace), indipendentemente dalla attuazione normativa regionale.
In definitiva (e per ciò che rileva nel caso di specie), laddove il decreto prevede la sottoposizione a VIA di determinate opere o impianti, la realizzazione dei medesimi, dopo il DPR 12 aprile 1996, non può avvenire senza la citata, previa valutazione.
L’appellante deduce, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del DPR in esame, la procedura di VIA deve concludersi "prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori", dal che consegue che il Comune ben poteva rilasciare la concessione edilizia "con la prescrizione che l’inizio dei lavori restava subordinato alla conclusione della procedura di verifica di cui all’art. 10 del medesimo decreto".
Orbene, l’art. 7 DPR 12 aprile 1996 prevede:
(comma 1) "La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell’inizio dei lavori.".
La norma richiede espressamente, a tutta evidenza, che la procedura di valutazione di impatto ambientale si concluda prima del rilascio del titolo autorizzatorio edilizio; né, d’altra parte, appare ragionevole assentire un progetto per il quale non è ancora certa la realizzabilità o al quale, all’esito della VIA, occorre apportare modifiche.
E’ pur vero che la norma consente che la procedura si concluda "prima dell’inizio dei lavori", ma trattasi di norma "di chiusura" del sistema, eccezionale rispetto all’ipotesi ordinaria.
Di conseguenza, per un verso, non sussiste una alternativa circa il "momento" di emanazione del titolo autorizzatorio in relazione alla procedura di VIA; per altro verso, compete alla pubblica amministrazione titolare del potere di emettere il "provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto", valutare, fornendo adeguata motivazione, se, derogando all’ipotesi ordinaria, tale atto possa essere emanato in assenza di VIA, subordinando comunque l’inizio dei lavori alla positiva conclusione della procedura.
Nel caso di specie, il Comune di Levate ha legittimamente ritenuto di non poter procedere all’emanazione della richiesta concessione edilizia in difetto di conclusione della procedura di VIA, con una valutazione che, in quanto corrispondente all’ipotesi ordinaria prevista dalla norma, non abbisogna di particolare motivazione.
Da ultimo, l’appellante rileva che per le fonderie di metalli ferrosi, è prevista "la procedura di VIA soltanto nel caso in cui ricadano in aree naturali protette, non già quando, come nella fattispecie in esame, sorgano in zona industriale non assoggettata ad alcun vincolo di carattere paesaggistico e ambientale"; peraltro, "era onere del Comune acquisire il parere della Regione Lombardia".
Quanto a tale ultimo profilo, è appena il caso di osservare che l'(eventuale) onere gravante sul Comune di acquisire il parere in tema di VIA della Regione Lombardia non esclude ex se la legittimità dell’atto adottato.
Quanto, infine, alla dedotta inapplicabilità della procedura VIA all’impianto per il quale si era richiesta la concessione edilizia, occorre osservare che l’allegato B del DPR 12 aprile 1996 include, tra gli altri, le "fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno" (punto 3, lett. d).
L’art. 1 prevede che siano assoggettati a VIA i progetti indicati nell’allegato B, se ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ex l. n. 394/1991 (comma 4).
Qualora essi non ricadano in aree protette, comunque l’autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (comma 6).
Alla luce di quanto esposto, non appare sostenibile la dedotta esclusione della sottoponibilità del progetto a VIA e, quindi, è legittimo (anche in assenza di ulteriori motivi di doglianza, al di là della affermazione generale) quanto rilevato dal Comune con l’atto di diniego.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Fallimento B. s.r.l. (n. 8247/2004 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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