Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 11-08-2011, n. 31894 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22/10/10 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava il reclamo del detenuto P.N. avverso l’ordinanza 18/6/10 del Magistrato di Sorveglianza in sede, che, nell’accogliere la sua domanda di liberazione anticipata per il periodo 10/2/07- 9/2/10, rigettava l’istanza medesima per i precedenti periodi 6/7/00- 28/7/00, 13/12/00-8/4/03, 29/6/06-9/8/06 e 10/8/06-9/2/07 (complessivamente pari a sei semestri).

Il Tribunale, conformemente al primo giudice, osservava che i primi cinque semestri (fino all’8/4/03, quest’ultimo completato dal periodo 29/6-9/8/06) erano inficiati dai gravi reati (associazione mafiosa;

minaccia, lesione personale e danneggiamento; evasione e associazione per narcotraffico), tutti commessi nel corso dell’anno 2004, per i quali il P. era stato poi condannato in via definitiva;

l’ultimo dall’infrazione disciplinare da lui commessa il 6/10/06 (si opponeva, unitamente ad un compagno di detenzione, all’ingresso in cella di due nuovi detenuti).

Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il periodo da valutare era esclusivamente il semestre di riferimento, a nulla rilevando il comportamento successivo del soggetto, tanto più se rimesso in libertà (visto che l’unico parametro da considerare in tema di liberazione anticipata era la partecipazione all’opera di rieducazione); la pretesa infrazione disciplinare, mai contestata al detenuto, si era conclusa con l’archiviazione. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendone invece le motivazioni, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto. E’ ben vero che l’unico parametro da considerare per la concessione della liberazione anticipata (beneficio non escluso ex art. 4 bis, comma 1, op per i condannati per i reati di mafia anche se non collaboranti), è la partecipazione all’opera di rieducazione del detenuto durante i periodi considerati, ma è necessario che tale partecipazione non sia meramente formale, mentre nel caso in esame si è in presenza di un soggetto che, tornato in libertà dopo i periodi in considerazione (dal 2000 al 2003), ha commesso gravi reati anche di mafia (2003- 2004). Quanto all’ultimo periodo (agosto 2006 – aprile 2007), si è registrato l’episodio del 6/10/06 che, seppure archiviato dalle autorità competenti sotto il profilo disciplinare, è stato legittimamente valutato in senso negativo dalla magistratura di sorveglianza ai fini della valutazione della (effettiva) partecipazione all’opera di rieducazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *