Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 11-08-2011, n. 31880

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 24/5/10 il Giudice di pace di Gavirate dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.Z. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (accertato in (OMISSIS)) "per intervenuta precedente espulsione dello stesso dal territorio dello Stato" (il M. risultava espulso con provvedimento del Questore di Brindisi del 20/6/08 e, trovato ancora sul territorio italiano, era stato condannato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, alla pena, sospesa, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione con sentenza del Tribunale di Piacenza, irrevocabile il 23/9/08). Gli atti venivano trasmessi al Pm presso il Tribunale di Varese per l’eventuale azione penale, ancora D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14.

Ricorreva per cassazione il Pm presso il Tribunale di Varese, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: lo straniero era stato trovato sul territorio nazionale senza alcun titolo valido e nulla rilevava che in precedenza avesse violato l’ordine del Questore, per il che aveva già riportato condanna definitiva. I due reati erano distinti ed al presente l’unica norma violata era quella del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis per la quale si doveva procedere. Chiedeva l’annullamento della sentenza. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per l’imputato.

Il ricorso è fondato. Premesso che la recente pronuncia costituzionale sul reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, ha ritenuto illegittima la clandestinità dell’autore come circostanza aggravante del reato ma non la clandestinità come reato in sè, laddove il legislatore ritenga nella sua discrezionalità, con scelta non irragionevole od arbitraria, di regolamentare il fenomeno anche con lo strumento della sanzione penale (così, del resto, si era già espressa la Corte Costituzionale con sent. n. 250 del 9/6/10), il reato in questione (ingresso e trattenimento illegale dello straniero nel territorio dello Stato) ha una sua evidente autonomia e concorre con quello (ulteriore, nel caso precedente), di omessa ottemperanza all’ordine di espulsione del Questore (v., per tutte, Cass., sez. 1^, sent. n. 183 del 1/12/10, dep. 5/1/11, rv.

249434, PG in proc. El Bourimi). La sentenza va pertanto annullata con rinvio al giudice di merito che si atterrà ai principi su ricordati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Giudice di Pace di Gavirate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *